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L. R. Umbria 03/03/1995, n. 9

Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla L. 06.12.1991, n. 394 e alla L. 08.06.1990, n. 142.
Tesrto coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/11/2004, n. 21
- L.R. 22/02/2005, n. 11
- L.R. 23/07/2007, n. 24
- L.R. 23/12/2011, n. 18
- L.R. 25/07/2012, n. 11
- L.R. 21/01/2015, n. 1
- L.R. 02/04/2015, n. 10
- L.R. 27/12/2018, n. 14
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Articolo 1 - (Principi generali)

1. La Regione dell'Umbria esercita le funzioni di governo del territorio assumendo quale principio fondamentale la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale

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Articolo 2 - (Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende, operanti sul

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Articolo 3 - (Programma generale regionale)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il "Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale", illustrante le iniziative di cui al precede

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Articolo 4 - (Obiettivi specifici)

1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di quelli contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142

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20503 5308341
Articolo 5 - (Piano regionale delle Aree naturali protette)

1. La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano urbanistico territoriale, predispone il piano regionale delle Aree naturali protette che costituisce il documento di indirizzo di cui al comma 4 del precedente articolo.

2. Il piano individua in particolare:

a) gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, alla individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione degli ambiti di prot

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Articolo 6 - (Gestione del Piano regionale)

1. la Giunta regionale approva il programma di attuazione del piano regionale delle Aree naturali protette nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti.

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20503 5308343
Articolo 7 - (Istituzione dell'Area naturale protetta)

1. Le Aree naturali protette previste dal piano di cui al precedente art. 5 sono istituite con legge regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano stesso. La legge regionale:

a) definisce la perimetrazione provvisoria, su cartografia a scala 1: 25000, e suddivide il territorio dell'A

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Articolo 8 - (Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta)

N4

1. L’individuazione del soggetto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

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Articolo 8 bis - (Consulta regionale dei Parchi)

N4

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei Parchi, quale organo di proposta e di consultazione della Giunta medesima.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per l’intera legislatura ed &egr

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Articolo 8 ter - (Attività della Consulta)

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Articolo 9 - (Comunità dell'Area naturale protetta)

1. La Comunità dell'Area naturale protetta è organo consultivo e propositivo nei confronti del soggetto gestore.

2. La Comunità dell’Area naturale protetta è costituita:

a) dal Presidente della Provincia nella quale è ricompresa la parte più estesa della superficie “dell’Area naturale protetta”;N7

b) dai sindaci dei comuni compresi nell’Area naturale protetta, costituiti all’uopo in conferenza;

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20503 5308348
Articolo 10 - (Misure di salvaguardia)

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Articolo 11 - (Organizzazione amministrativa del soggetto gestore dell'Area naturale protetta)

1. Nella ipotesi in cui il soggetto gestore sia costituito da un ente territoriale, il medesimo disciplina con apposito atto regolamentare le modalità di gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla formazione degli atti decisionali ed alla partecipazione degli altri enti territoriali, aventi competenza sull'area ste

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Articolo 12 - (Piano dell'Area naturale protetta)

1. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale protetta.

2. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta, ove si tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua costituzione in forza della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta ove si tratti di ente di nuova istituzione.

3. Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico - culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:

- zona A "Riserve integrali" - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integri

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Articolo 13 - (Piano pluriennale economico e sociale)

1. Contemporaneamente al piano per l'Area naturale protetta il soggetto gestore predispone il piano pluriennale economico e sociale, lo sottopone al parere della Comunità del parco e lo adotta poi nelle stesse forme e termini previsti al precedente art. 12, comma 5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato dalla “provincia”

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Articolo 14 - (Regolamento dell'Area naturale protetta)

1. I criteri di gestione dell'Area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite, oltre a quanto stabilito con la presente legge, sono determi

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Articolo 15 - (Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari)

1. Il regolamento dell'Area naturale protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I divieti di attività di opere, elencati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I divieti predetti vanno regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'Area naturale protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al precedente comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali cri

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20503 5308354
Articolo 16 - (Gestione del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta)

1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta attua il piano della stessa con le risorse e secondo gli indirizzi del piano pluriennale economico e sociale, affidando, di regola, la realizzazione e gestione degli interventi agli Enti consorziati o ai membri dello stesso Ente.

2. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta ha potere di vigilanza generale sull'attuazione del piano e sul rispetto del regolamento. "La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla pubblicazione dell'avv

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Articolo 17 - (Aree contigue)

1. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non individuate e finalizzate nella legge istitutiva dell'Area naturale protetta stessa, possono essere previste e disciplinate dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2. Insieme alla individuazione dell'area contigua, su cartografia a scala non inferiore a 1: 25000, devono essere espressamente individuati gli scopi in funzione dei quali l'area contigua viene istituita e soltanto per tali finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto ges

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Articolo 18 - (Indennizzi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in riferimento ai danni provocati a tutte le attività agricole ed alla fauna selvatica, gli indennizzi e comp

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Articolo 19 - (Relazioni annuali)

1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione su

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Articolo 20 - (Norme transitorie)

1. Il piano del sistema parchi - ambiente dell'Umbria approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 12 marzo 1990, n. 1147, ed oggetto del decr

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Articolo 21 - (Norma di indirizzo e coordinamento)

1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 2 del

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Articolo 22 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

- l'

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Articolo 23 - (Riclassificazione di ambiti naturali)

1. Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale alla Tavola III del Pia

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20503 5308362
Articolo 24 - (Vigilanza e poteri sostitutivi)

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Articolo 25 - (Istituzione delle Aree naturali protette regionali)

1. Sono istituite, ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:

A) - l'Area naturale protetta "Parco del Monte Subasio";

B) - l'Area naturale protetta "parco del Monte Cucco";

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Articolo 26 - (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione 1995 il capitolo di nuova istituzione denominato "Realizzazione e gestione del Sistema delle Aree naturali protette regionali dell'Umbria".

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 sarà annualmente stabilita, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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