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Deliberaz. G.R. Umbria 05/12/2016, n. 1431

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione” e la conseguente proposta dell’assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA


per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013R, le “Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici” riportate in Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo della modulistica di seguito elencata:

— Allegato 1: modello “Rapporto di prova”;

— Allegato 2: modello “Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico”;

— Allegato 3: modello “Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile”;

— Allegato 4: modello “Comunicazione di

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Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici


1. Premessa

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74R "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", entrato in vigore il 12 luglio 2013, viene data piena attuazione alla direttiva europea 2002/91/CE, già parzialmente recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, inerente il rendimento energetico nell'edilizia.

Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici introducendo delle novità. Le attività di controllo, infatti, sono estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell'impianto termico, l'efficienza energetica del sistema di climatizzazione. L'ispezione, invece, non è più vista come un controllo sanzionatorio ma come un'opportunità per valutare l'efficienza energetica del generatore e per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico dell'edificio. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità.

Il D.P.R. 74/2013, inoltre, chiama le Regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici ed a provvedere ad istituire un catasto territoriale unico assicurando la copertura dei costi mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Con DGR 961 del 28 luglio 2014 la Giunta Regionale, al fine di attuare quanto previsto dal DPR 74/2013 e rendere omogenee sul territorio regionale le attività dei responsabili degli impianti, dei manutentori e delle Autorità competenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, ha approvato la prima versione delle presenti linee guida.

Con D.G.R. n. 609 del 30 maggio 2016 la Giunta Regionale ha attivato, a partire dal 1 agosto 2016, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) e il Portale CURIT Umbria introducendo il bollino digitale e i servizi di pagamento elettronico.

A partire dal 1 agosto i manutentori utilizzano il Portale CURIT per acquistare i bollini, gestire le anagrafiche degli impianti e caricare i rapporti di controllo mentre le Autorità competenti l'utilizzano per gestire l'attività di accertamento documentale e di pianificazione delle ispezioni. l cittadini altresì, previa registrazione, possono verificare lo stato di manutenzione del proprio impianto.

Con il presente documento si procede all'aggiornamento dei contenuti delle Disposizioni di cui alla DGR 961/2014 alla luce dell'esperienza maturata e tenuto conto delle osservazioni e indicazioni avanzate dalle Autorità competenti, dalle Associazioni di categoria e dei consumatori. L'obiettivo è quello di completare un processo iniziato nel 2013 che porterà all'informatizzazione di tutte le fasi relative alla gestione degli impianti termici, ad una totale uniformità di comportamento da parte delle autorità competenti e dei manutentori e all'utilizzo di una modulistica unica a livello regionale.

Le presenti disposizioni regionali sostituiscono integralmente quelle approvate con D.G.R. n. 961/2014.


2. Autorità competenti

2.1 In base a quanto definito nell'Allegato A del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192R coordinato con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63R, l'Autorità competente è l'autorità responsabile dei controllì, degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici.


3. Soggetti responsabili

3.1 L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

3.2 II responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia al punto 5 "Controllo e manutenzione impianti termici" che al punto 6 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" delle presenti "Disposizioni".

3.3 Il cambio di responsabilità deve essere comunicato dal nuovo responsabile di impianto all'Autorità competente tramite raccomandata o posta elettronica certificata:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina o revoca di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli Allegati 3 e 4;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'Allegato 2.

3.4 La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di un terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) dell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità competente entro 10 giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato 3.


4. Catasto Unico Regionale Impianti Termici

4.1 Con L.R. 26 novembre 2015, n. 17R la Regione Umbria ha istituito, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, il Catasto Energetico Regionale costituito dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) e dal Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

4.2 Successivamente al 1 agosto 2016, data di attivazione del CURIT stabilita con DGR 30 maggio 2016, n. 609, le Autorità competenti, i manutentori, gli ispettori si avvalgono del CURIT per la gestione delle attività inerenti gli impianti termici. Le società di distribuzione dei combustibili si avvalgono del CURIT per la comunicazione dei dati relativi alle utenze da esse rifornite.


5. Controllo e manutenzione degli impianti termici

5.1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37R conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

5.2 Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

5.3 Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEl per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

5.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5.5 AI termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.6 I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.7 II controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

5.8 Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5).

5.9 II libretto di impianto per la climatizzazione è unico per ogni sistema edificio/impianto. Nel caso di impianti centralizzati, dove l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso invece che un servizio sia centralizzato e all'altro si provveda in maniera autonoma, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.


6. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.

6.1 In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di seguito elencati:

— impi

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Allegato 1 - Rapporto di prova

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Allegato 2 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico

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Allegato 3 - Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile

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Allegato 4 - Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

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Allegato 5 - Dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico

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Allegato 6 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico

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Allegato 7 - Comunicazione sostituzione del generatore di calore

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Allegato 8 - Richiesta di annullamento ispezione con addebito

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Allegato 9 - Richiesta di annullamento ispezione senza addebito

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Allegato 9 - Richiesta di annullamento ispezione senza addebito

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Allegato 10 - Avviso di ispezione degli impianti termici

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Allegato 11 - Avviso di ispezione degli impianti termici

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