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L. R. Toscana 26/07/2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
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Titolo I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento

1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. N176

2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’

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Titolo II - LE POLITICHE DI INTERVENTO
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Capo I - LE POLITICHE INTEGRATE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE, DELL’ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Art. 2 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale

1. Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, finalizzate ad assicurare l’accessib

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Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia

N70

1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bam

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Art. 3-bis - Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia

N71

1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.

2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia d

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Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia

N70

1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell’infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi

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Art. 4-bis - Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia

N71

1. Con regolamento regionale sono definite le dis

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Art. 4-ter - Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia

1. La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,

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Art. 5 - Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti

1. Per educazione non formale si intende l’insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui al

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Art. 6 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione

N91

1. Nel rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica.

2. Le finalità di cui al comm

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Art. 6-bis - Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione

N80

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Art. 6-ter - Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione

1. La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di crite

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Art 6-ter 1 - Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione

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Art. 6-quater - Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all’istruzione

N6

1. Al fine dell’attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato al

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Art. 7 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

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Art. 7-bis - Anagrafe regionale degli studenti

N81

1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è gestita dalla competente struttura regionale.

2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

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Art. 8 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione

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Art. 9 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all’ articolo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l’impiego.

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Art. 10 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

N31

1. È istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.

2. L’Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, l’Institution Markets Technologies di Lucca, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Carrara, gli Istituti di alta f

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Art. 10-bis -Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

N32

1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da:

a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all’

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Art. 10-ter - Collegio dei revisori

N33

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). N68

2. Il Collegi

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Art. 10-quater - Poteri di vigilanza

N34

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Art. 10-quinquies - Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario

N35

1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

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Art. 10-sexies - Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità

N36

1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.

2.

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Art. 10-septies - Consiglio regionale degli studenti

N37

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all’articolo 10-sexies.

2. Il Consiglio regionale degli studenti è n

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Art. 11 - Disposizioni relative al personale

N38

1. Al personale dell’Azienda di cui all’articolo 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.

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Art. 12 - Orientamento

N82

1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l’arco della vita, promuovendo l’accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno

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Art. 13 - Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione

N83

1. La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:

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Art. 13-bis - Sistema regionale di istruzione e formazione

N81

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, "commi 2 e 2-bis"N162, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

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Art. 14 - Istruzione e formazione professionale

N82

1. N104

2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di IeFP si articola in:

a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno

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Art. 14-bis - Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali

N81

1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ge

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Art. 14-ter - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l'impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 32.

2. Pe

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Art. 15 - Formazione professionale

N82

1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all’articolo 13 bis, comma 3, garantisce:

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Art. 16 - Catalogo regionale dell’offerta formativa

N84

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Art. 16-bis - Soggetti del sistema della formazione professionale

1. I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione

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Art. 16-ter - Integrazione dei sistemi informativi regionali

N81

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Art. 17 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale

N82

1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;

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Art. 17-bis - Tirocini: tipologie e destinatari

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curriculari si distinguono in:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.N9

4. I tirocini finalizzati all

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Art. 17-ter - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari

N61

1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

a) i centri per l’impiego;

b) gli enti bilaterali;

c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le università e "le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate"N154 al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;

e) gli istituti tecnici superiori (ITS);

f) le "associazioni professionali"N162, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, dell

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684158 11353667
Art. 17-quater - Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari

N61

1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

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Art. 17-quater 1 - Attività per il corretto utilizzo dei tirocini
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Art. 17-quater 2 - Violazione della normativa regionale sui tirocini

1. L’attività di controllo è finalizzata all’accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:

a) alle modalit

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Art. 17-quinquies - Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi

N63

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Art. 17-quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento

1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola seconda

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Art. 17-sexies - Agevolazioni per i tirocini

N64

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Art. 18 - Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni

N55

1. L’accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all’accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori "di cui alla normativa statale vigente"

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Art. 18-bis - Formazione nell’apprendistato

1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:

a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;

b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;

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Art. 18-ter - Disciplina dell’apprendistato

N10

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Capo II - IL SISTEMA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
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Art. 19 - Finalità

1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea co

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Art. 20 - Il sistema regionale per l’impiego

1. Il sistema regionale per l'impie

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Art. 20-bis - Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro

N12

1. È istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro che ope

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Art. 20-ter - Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro

N13

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Art. 21 - Funzioni della Regione

1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:

a) definisce

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Art. 21-bis - Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili

N17

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’

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Art. 21-ter - Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)
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Art. 21-quater - Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 1/2015, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'artic

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Art. 21-quinquies - Articolazione organizzativa
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Art. 21-sexies - Organi

N96

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Art. 21-septies - Direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'

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Art. 21-octies - Attribuzioni del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

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Art. 21-novies - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.

3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.

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Art. 21-novies 1 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi

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Art. 21-decies - Programma delle attività

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente triparti

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Art. 21-undecies - Vigilanza e poteri sostitutivi
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Art. 21-duodecies - Bilanci e contabilità

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.

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Art. 21-terdecies - Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse

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Art. 21-terdecies 1 - Regolamento di amministrazione e contabilità

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Art. 21-quaterdecies - Patrimonio
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Art. 21-quinquiesdecies - Personale
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Art. 22 - Il sistema provinciale per l’impiego
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Art. 22-bis - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

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Art. 22-ter - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1 comma

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Art. 23 - Commissione regionale permanente tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche “dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e”N97 del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di “educazione,”N112 istruzione, orientamento, formazione

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Art. 24 - Comitato di coordinamento istituzionale

N91

1. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro “,“dell’educazione,”

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Art. 25 - Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili

1. L

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Art. 26 - Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

1. È istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei dis

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Art. 27 - Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili

1. È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la des

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Titolo III - PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
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Art. 28 - Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.

1-bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale. N182

2. La Regione esercita funzioni di impulso e re

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Art. 29 - Funzioni e compiti delle Province

1. N113.

2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative conce

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Art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolesc

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Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle pol

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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 32 - Regolamento di esecuzione

N59

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, N7 sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all’emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.

2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:

a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;

b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l’erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;

c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.

2-bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. N79

3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell’Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di ammi

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Art. 33 - Decorrenza e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’ articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);

b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l’esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);

c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981: Interventi per il diritto allo studio);

d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);

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Art. 34 - Disposizione finale in materia di formazione professionale

N90

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Art. 35 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall’esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:

- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);

- 612 (Lavoro - spese correnti);

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 16/2012.

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