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L. R. Toscana 02/01/2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/09/2021, n. 35
- L.R. 06/07/2020, n. 51
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Preambolo

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera z); l'articolo 44 e l'articolo 63, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina l'assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la disciplina gestionale degli

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione interviene, in particolare, per le seguenti finalità:

a) favorire il conseguimento di obiettivi di maggiore funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema regionale di ERP;

b) introdurre elementi di maggiore sosten

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TITOLO II - Assetto istituzionale del sistema regionale di ERP
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Art. 3 - Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR, e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi.

2. La Regione, in applicazione delle funzioni assegnatele dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), al fine di rendere più efficace ed efficiente la rilevazione dei fabbisogni, la allocazione delle risorse ed il loro utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, provvede:

a) alla organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP, la implementazione della banca dati dell'Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della

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Art. 4 - Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto, i comuni, nell'ambito dei LODE di cui alla

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Art. 5 - Composizione e funzionamento delle commissioni

1. La conferenza dei sindaci dei comuni associati nei LODE disciplina il funzionamento delle commissioni, individua il presidente e la relativa composizione. Fanno parte delle commissioni rappresentanti delle organizzazioni sindacal

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TITOLO III - Disciplina gestionale degli alloggi di ERP
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Capo I - Modalità di accesso, assegnazione e utilizzazione degli alloggi di ERP
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Art. 6 - Alloggi soggetti alla disciplina regionale

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di ERP, ossia a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dalle società di gestione del patrimonio di ERP, a totale carico o con il concorso dello Stato, della Regione e di enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'ERP, e gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

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Art. 7 - Bandi di concorso

1. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere i) e j), della L.R. 77/1998 all'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando con regolamento in particolare i seguenti oggetti:

a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione, sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell'ambito delle intese o accordi di cui all'articolo 3 comma 3;

b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;

c) l'istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relati

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Art. 8 - Requisiti per l'accesso agli alloggi

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati

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Art. 9 - Soggetti richiedenti

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato A.

2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

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Art. 10 - Formazione e validità della graduatoria

1. A seguito dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'articolo 7 e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione, ad eccezione di quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), nonché degli elementi che hanno dato luogo ai punteggi, i comuni formano le graduatorie di assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'allegato B e del crite

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Art. 11 - Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati in base alle seguenti procedure:

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Art. 12 - Assegnazione ordinaria degli alloggi

1. All'assegnazione degli alloggi provvedono i co muni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 4. All'atto dell'assegnazione degli alloggi i comuni accertano la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

2. Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti ti

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Art. 13 - Assegnazione in mobilità degli alloggi

1. Il comune procede all'assegnazione in mobilità qualora, accertata una situazione di sottoutilizzo ai sensi dell'articolo 12, comma 6, o dell'articolo 20, comma 7, o una situazione di sovraffollamento d

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Art. 14 - Utilizzo autorizzato degli alloggi

1. L'utilizzo autorizzato dell'alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario.

2. Nell'ambito della percentuale massima di riserva del 40 per cento degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, i comuni possono disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i comuni autorizzano l'utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti fattispecie:

a) pubbliche calamità;

b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;

c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3;

d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignorame

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Art. 15 - Rapporto di locazione

1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell'ambito delle intese o accordi di cui all'articolo 3 comma 3, sentiti gli organismi rappresentativi dell'utenza.

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Art. 16 - Assegnazione degli alloggi da ripristinare

1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d'ufficio o su richiesta degli interessati secondo l'ordine di graduatoria, e previo accordo con il soggetto gestore, possono destinare a

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Art. 17 - Variazioni del nucleo familiare

1. All'atto dell'assegnazione dell'alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio deve essere comunicata dall'assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.

3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una situazion

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Art. 18 - Ospitalità temporanea

1. È ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei mesi. Durante il periodo di ospitalità il soggetto gestore applica un'indennità aggiuntiva pari al 25 per cento del cano

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Capo II - Disposizioni relative alla mobilità negli alloggi di erp
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Art. 19 - Finalità della mobilità

1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio ed è disciplinata dai comuni in forma associata nell'ambito

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Art. 20 - Gestione della mobilità

1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.

2. La mobilità su domanda dell'assegnatario può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

3. In caso di mobilità su domanda dell'assegnatario, il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa.

4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, predispone un programma di mobilità dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di allog

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Art. 21 - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

1. Ai fini della migliore razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, i comuni, ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi previste d

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Capo III - Determinazione e utilizzazione del canone di locazione degli alloggi di ERP
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Art. 22 - Elementi per la determinazione del canone di locazione

1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati facendo riferimento:

a) alla situazione socio economica e ai requisiti soggettivi dei nuclei familiari;

b) alle caratteristiche oggettive dell'alloggio.

2. Il valore locativo dell'alloggio è determinato in 4 euro mensili al metro quadrato. Tale valore è moltiplicato per la superficie convenzionale dell'alloggio, calcolata nei modi indicati nell'allegato C, e il prodotto è a sua volta moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nel medesimo allegato C, determinando il valore locativo convenzionale.

3. Il valore locativo convenzionale di cui al comma 2 opera come limite oggettivo del canone di locazione di cui agli articoli 24, 25 e 26.

4. Con riferimen

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Art. 23 - Canone minimo

1. Il canone minimo, determinato in 40 euro mensili, è corrisposto esclusivamente dai nuclei familiari che versino in una delle situazioni socio econo

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Art. 24 - Canone sociale

1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione ovvero perc

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Art. 25 - Canone ordinario protetto

1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all'articolo 22, non superiore a 16.500 euro, corrispondon

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Art. 26 - Canone massimo di solidarietà

1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all'articolo 22, superiore al limite di cui all'articolo 2

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Art. 27 - Maggiorazione del canone di locazione per sottoutilizzo

1. Nei casi di sottoutilizzo di cui all'articolo 12, comma 6, il canone mensile è incrementato di un importo pari a 50 euro per ogni vano utile dell'alloggio che determina i casi di sottoutilizzo ivi previsti. In caso di sottoutilizzo per la presenza di mezzo vano in più, la suddetta maggiorazione del canone è dimezzata. Le maggiorazioni del canone sono applicate in forma ridotta, pari al 50 per cento di quanto previsto al periodo precedente, nel

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Art. 28 - Accertamento periodico della situazione reddituale

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dal soggetto gestore tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente, o comunque risultanti dall'ultima dichiarazione disponibile.

2. A seguito dell'accertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno s

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Art. 29 - Utilizzazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili e per il pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali, nonché a consentire:

a) i versamenti al fondo sociale di cui all'articolo 31;

b) interventi di manutenzione ordinaria;

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Art. 30 - Morosità di pagamento del canone di locazione

1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l'applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e d

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Art. 31 - Fondo sociale

1. Ogni soggetto gestore costituisce un fondo sociale destinato a:

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Capo IV - Disciplina delle autogestioni e dei condomini
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Art. 32 - Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

1. I soggetti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati. L'autogestione e i suoi organi di rappresentanza si configurano anche come organismi di riferimento di base, ai fini dell'attuazione delle politiche di coesione sociale, contrasto al degrado

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Art. 33 - Alloggi in amministrazione condominiale

1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l'amministrazione è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio il soggetto gestore continuerà a svolgere le funzioni di ammini

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Art. 34 - Situazioni di particolare disagio economico

1. I soggetti gestori concorrono al pagamento delle quote per i servizi comuni, dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di dis

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Art. 35 - Partecipazione e rappresentanza degli utenti e mediazione sociale e culturale

1. I comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti.

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Capo V - Annullamento, decadenza e risoluzione del contratto di locazione degli alloggi
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Art. 36 - Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione

1. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

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5239446 8731794
Art. 37 - Occupazione degli alloggi

1. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale dell'occupazione degli alloggi di ERP, il comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque fermi tutti i poteri di intervento del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l'ordinamento vigente, verso qualunque atto di immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP.

2. In caso di occupazione senza titolo il comune d

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Art. 38 - Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione

1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune.

2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti a verificare i requisiti di permanenza nell'alloggio, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea LODE. L'Assemblea LODE e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l'esito di tali controlli alla Regione, che può considerarlo tra i parametri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1. Unitamente all'esito dei controlli sono trasmessi alla Regione i provvedimenti di decadenza assunti dal comune ai sensi del comma 5.

3. Il comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario, qualora lo stesso:

a) non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;

b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

c) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;

d) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

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Art. 39 - Adeguamento dei parametri economici

1. Tutti i valori espressi in euro contenuti nella presente legge e nei relativi allegati sono di norma aggiornati ogni due anni sulla base degli indic

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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 40 - Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III

1. I comuni procedono, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione di cui all'articolo 12, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del diritto all'assegnazione dell'alloggio nei soggetti facenti parte del nucleo familiare in modo continuativo dal momento dell'assegnazione, nei soggetti che avevano già maturato il diritto all'assegnazione alla data del 23 aprile 2015 in base alle disposizioni della normativa previgente alla L.R. 41/2015, nonché nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla stessa data. N18

2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla

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Art. 41 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) la legge regionale 21 febbraio 1997, n. 13 (Modifica dei termini contenuti nell

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Allegato A - Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP (art. 8)

1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso.

2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio; N22

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, a

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Allegato B - Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 10)

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione de

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Allegato C - Elementi per la determinazione della superficie convenzionale e del valore locativo oggettivo degli alloggi di ERP (articolo 22) - Elementi per la determinazione della situazione di sottoutilizzo degli alloggi di ERP (articolo 12)

1. Elementi per la determinazione della superficie convenzionale e del valore locativo oggettivo degli alloggi di ERP.

 

A) Superficie convenzionale

1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore.

2. È detratto il 30% dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.

3. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

4. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

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