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L. R. Toscana 06/10/2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 17/04/2018, n. 17
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Preambolo


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

Considerato quanto segue

1. La disciplina regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall’anno 2000 ad oggi;

2. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 54/2000 è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale;

3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è

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CAPO I - Oggetto e principi
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

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Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione issa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

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Art. 3 - Ambito oggettivo

1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla l. 36/2001, operanti nell’intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.

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CAPO II - Funzioni e criteri localizzativi
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Art. 4 - Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), i criteri tecnici per:

a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell’inventario dei microimpianti, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;

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Art. 5 - Catasto regionale degli impianti

1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l’ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

2. Il catasto regionale:

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Art. 6 - Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali

1. È istituito l’inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.

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Art. 7 - Comitato tecnico per gli impianti

1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa e con funzioni di:

a) consulenza tecnica nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6;

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Art. 8 - Funzioni comunali

1. I comuni provvedono:

a) all’elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, curandone la trasmissione al SUAP;

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Art. 9 - Programma comunale degli impianti

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;

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Art. 10 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti

1. Il titolo abilitativo per l’installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;

b) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);

c) dei criteri localizzativi di cui all’arti

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Art. 11 - Criteri localizzativi

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prio

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Art. 12 - Azioni di risanamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal d.p.c.m. di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2.

2. Le azioni di risanamento:

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CAPO III - Controllo e sanzioni
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Art. 13 - Vigilanza e controllo

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’articolo 14, comma 1, della l. 36/2001, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’

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Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.

1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comun

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CAPO IV - Disposizioni finali
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Art. 15 - Disposizioni attuative

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:

2. Entro un anno dall’entrata a) i criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), e) ed f);

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Art. 16 - Piano di risanamento

1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.

2. Il piano di risanamento:

a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazion

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Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000.

2. Fino all’adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.

3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall’entrata in vigore della presente legge:

a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;

b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;

c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;

d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.

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Art. 18 - Abrogazione

1. La

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Art. 19 - Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse

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