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Deliberaz. G.R. Toscana 26/03/2018, n. 304

Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 24 gennaio 1996 recante le "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della L. 319/1976 e ss.mm.ii., relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambienti marini";

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 109 "Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e da attività di posa in mare di cavi e condotte";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la legge 28 gennaio 1984, n. 94 "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto il

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Allegato A - Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e), f) della legge regionale n. 80/2015


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Art. 1 - Premessa

Nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale, il presente documento definisce le modalità di rilascio

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Art. 2 - Definizioni e quadro di riferimento normativo

Le presenti disposizioni disciplinano, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e della legge regionale n. 80/2015, l'immersione di materiali e la movimentazione di sedimenti marini in mare e in zone ad esso contigue.

Il quadro di riferimento normativo è rappresentato da:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte);

- legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera);

- decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Gennaio 1996 "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, dei materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino" per quanto riguarda la movimentazione di sedimenti marini connessi alla posa in opera di cavi e condotte;

- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'

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Art. 3 - Tipologie di interventi soggette ad autorizzazione

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 80/15, la Regione Toscana provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 21 della L. 179/2002. Tenuto conto delle definizioni e del quadro normativo di cui all'art. 2, le tipologie di interventi soggette ad autorizzazione ai fini del presente documento sono:

1. l'immersione deliberata in mare in zone non ricadenti in aree protette nazionali (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

2. l'immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale (rif. art. 109 c. 1 lett. b) D.Lgs. 152/06);

3. gli interventi di ripascimento con sedimenti marini (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06 e art. 21 L. 179/2002);

4. gli interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini e altre movimentazioni di sedimenti marini (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

5. le operazioni di ripristino degli arenili (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

6. gli interventi di apertura delle barre di foce (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

7. l'immersione in ambiente conterminato (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06 e art. 21 l. 179/2002);

8. la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione di quelle facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati (rif. art. 109 c. 5 D.Lgs. 152/06);

9. gli spostamenti in ambito portuale (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06)


1) IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE IN ZONE NON RICADENTI IN AREE PROTETTE NAZIONALI

ESEMPI d'intervento:

- immersione deliberata in mare di sedimenti marini al di fuori delle aree protette nazionali, di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

1.1) Disposizioni particolari

a) Si applica l'articolo 4 del D.M. 173/2016 e i relativi paragrafi dei Capitoli 2 e 3 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.

b) La restituzione dei dati delle caratterizzazioni dei sedimenti dovrà essere fornita su foglio elettronico.

c) I campioni di sedimenti da sottoporre a caratterizzazione dovranno essere raccolti esclusivamente dai tecnici del laboratorio incaricato a effettuare le analisi e da dimostrare con verbale di prelievo.

1.2) Documentazione tecnica da allegare all'istanza

A. "Scheda di inquadramento dell'area di escavo" ai sensi del Capitolo 1 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.

B. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente a 1 anno dalla data di presentazione dell'istanza e nella quale risultino descritti:

B.1 il progetto dell'intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall'intervento, volumi movimentati; metodi messi in opera per contenere eventualmente il fenomeno della torbidità;

B.2 le modifiche che si instaureranno e i benefici scaturiti dall'intervento.

C. Documentazione fotografica attualizzata alla data dell'istanza, a colori comprensiva di panoramiche e particolari, con punti di ripresa che consentano di individuare l'area di intervento.

D. Elaborati grafici in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche dell'area di intervento) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo dei siti di prelievo e di immissione.

E. Documentazione redatta ai sensi del Capitolo 2 "Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo di fondali marini" dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016. Tale documentazione deve essere redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici di comprovata esperienza oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNICEI EN 17011/05 e comunque in possesso di certificazioni nazionali e/o internazionali relative all'inserimento in circuiti di calibrazione specifici, laddove esistenti, che diano dimostrazione della qualità delle analisi e non utilizzate in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali.

Si ricorda che la validità delle analisi è:

- due anni per il PERCORSO I (dal verbale di prelievo dei campioni) purché non si siano verificati eventi che abbiano modificato la situazione ambientale, estensibile fino a tre anni con la sola ripetizione delle analisi fisiche ed ecotossicologiche sui campioni compositi superficiali 0-50 cm (rif. par. 2.2 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016);

- tre anni per il PERCORSO II (dal verbale di prelievo dei campioni) purché non si siano verificati eventi che abbiano modificato la situazione ambientale estensibile fino a cinque anni con la sola ripetizione delle analisi fisiche ed ecotossicologiche sui campioni compositi superficiali 0-50 cm (rif. par. 2.2 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016).

F. Documentazione redatta ai sensi del Capitolo 3 "Indicazioni tecniche per la gestione dei materiali" a (paragrafi 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3) dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016. Tale documentazione deve essere redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici di comprovata esperienza oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNICEI EN 17011/05 e comunque in possesso di certificazioni nazionali e/o internazionali relative all'inserimento in circuiti di calibrazione specifici laddove esistenti che diano dimostrazione della qualità delle analisi.

Si ricorda che l'ufficio regionale competente per territorio dovrà acquisire, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- il parere della Commissione Consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura istituita presso i competenti uffici regionali nonché i pareri delle autorità marittime competenti per le aree interessate nei modi e nei tempi descritti al comma 4 dell'art. 4 del D.M. 173/2016;

- l'autorizzazione di cui all'art. 4 lettera f) punto 12) del presente documento, se l'intervento ricade entro le 12 miglia nautiche.


2) IMMERSIONE IN MARE DI INERTI, MATERIALI GEOLOGICI INORGANICI E MANUFATTI AL SOLO FINE DI UTILIZZO, OVE NE SIA DIMOSTRATA LA COMPATIBILITÀ E L'INNOCUITÀ AMBIENTALE

Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

- immersione in mare: deposizione di materiale sui fondali marini o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri;

- ripascimento: versamento di sedimenti e/o materiali a prevalente composizione sabbiosa e/o ghiaiosa sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente con finalità di contrasto all'erosione costiera;

- interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia: versamento sulla spiaggia emersa e/o sommersa, di materiali geologici inorganici, la cui certificazione/caratterizzazione consenta la valutazione della compatibilità e dell'innocuità ambientale con il sito di riporto, finalizzato al rimodellamento stagionale dell'arenile e con quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia. Gli interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia,

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Art. 4 - Procedura per la richiesta di autorizzazione.

a) L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente, ai sensi della lett. p) del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06, per gli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come di seguito specificato e dall'ufficio regionale competente per territorio per tutti gli altri casi.

b) In ogni caso, l'istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica indicata per ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 3 del presente documento.

c) Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente documento e dei dettami di cui al D.Lgs. 152/2006, della legge 179/2002, del D.M. del 24 gennaio 1996, del D.M. 173/2016, del D.M. 172/2016, del D.M. del 7 novembre 2008, della legge 84/1994 e di ogni circolare o altro documento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emanato in materia.

d) Per gli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale che siano stati oggetto di provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione di competenza regionale di cui all'articolo 109 suddetto decreto è rilasciata nell'ambito della conferenza di servizi (nei casi in cui siano richiesti più atti di assenso regionali confluirà nella posizione unica regionale espressa dal RUR - rappresentante unico regionale di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"). In questo caso, pertanto:

1. l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente nel provvedimento unico;

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Art. 5 - Provvedimento finale per gli interventi sottoposti ad autorizzazione dell'ufficio regionale competente per territorio

a) Il provvedimento amministrativo emanato in accoglimento o in rigetto dell'istanza di autorizzazione è emanato co

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Art. 6 - Procedura per la proroga del termine di ultimazione dei lavori per gli interventi sottoposti ad autorizzazione dell'ufficio regionale competente per territorio

a) Può essere concessa proroga o posticipazione dell'inizio dei lavori dell'autorizzazione previa valutazione dell'ufficio territorialmente competente in merito alle motivazioni tecniche che non consentono la fine dei lavori o l'avvio degli stessi entro il termine assegnato dal provvedimento amministrativo.

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Art. 7 - Interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni

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Art. 8 - Tipologie di interventi soggetti a comunicazione

Per i lavori di immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale, per le opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti è dovuta la sola comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del D.Lgs. 152/06.

La comunicazione deve essere effettuata attraverso il modello predisposto (Modello D) reperibile

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