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Deliberaz. G.P. Trento 25/05/2018, n. 892

Approvazione dei modelli unici e standardizzati, della documentazione necessaria e della documentazione ulteriore per il procedimento edilizio, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per altri procedimenti, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. j della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) e dell'articolo 65 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
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Testo del provvedimento


Il Relatore comunica,

con l’approvazione della nuova legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, è stato profondamente innovato l’ordinamento urbanistico provinciale;

per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio provinciale, l’articolo 74, comma 1, lettera j) della legge provinciale per il governo del territorio demanda al regolamento urbanistico provinciale, tra l’altro, la disciplina della documentazione da presentare a corredo dei titoli edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche, tenuto conto anche del processo di informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie disciplinato dall’articolo 11 della stessa legge che prevede che la Provincia promuova l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per giungere gradualmente all’utilizzo del solo formato digitale accreditato;

l’articolo 65, comma 1 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg del 19 maggio 2017, individua gli elementi che, ai sensi degli articoli 74, comma 1, lettera j), 81 e 86 della legge provinciale per il governo del territorio “sono essenziali per l’ottenimento del titolo edilizio e che devono corredare la richiesta del permesso di costruire, la SCIA, o la comunicazione in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento e nel rispetto del principio dell’acquisizione d’ufficio di dati e informazioni in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni”;

segnatamente, ai commi 2 e 3, dispone per i titoli edilizi che “al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio il richiedente deve presentare la documentazione relativa agli elaborati tecnici finalizzati a fornire l’inquadramento urbanistico e catastale dell’intervento, la sua rappresentazione a idonea scala grafica, gli studi e le relazioni obbligatori nei casi previsti dalle norme di legge”, e, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che “il richiedente deve presentare la documentazione relativa agli elaborati tecnici finalizzati a fornire l’inquadramento urbanistico e catastale dell’intervento, la sua rappresentazione a idonea scala grafica, la relazione atta a motivare il progetto con riguardo al contesto paesaggistico”;

il medesimo articolo 65, al comma 4, dispone che “la documentazione diversa da quella prevista dai commi 2 e 3 può essere presentata unitamente alla dichiarazione di inizio lavori o a fine lavori ai fini dell’agibilità”;

questo complesso di norme quindi distingue tra documentazione necessaria ed essenziale, da presentare cioè a corredo della richiesta o della presentazione dei permessi di costruire, delle SCIA e delle comunicazioni, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche, e documentazione ulteriore, distinguendole in relazione alla tipologia di documentazione ed alle fasi del procedimento in cui deve essere presentata;

più nello specifico, esso stabilisce che la documentazione cosiddetta essenziale, o necessaria, è obbligatoria ai fini del rilascio del titolo o dell’autorizzazione paesaggistica e deve essere presentata unitamente alla domanda di titolo edilizio o di autorizzazione paesaggistica o al momento della presentazione della SCIA o della comunicazione; la documentazione diversa da quella essenziale o necessaria è indicata come documentazione ulteriore e va presentata unitamente alla dichiarazione di inizio dei lavori o a fine lavori ai fini dell’agibilità;

l’articolo 65 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale trova applicazione anche con riferimento alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), introdotta con la novella legislativa di cui alla legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3;

l’articolo 65, inoltre, demanda ad una deliberazione della Giunta provinciale l’individuazione della sp

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Allegati

001 1. Comunicazione opere libere

Parte di provvedimento in formato grafico


002 2. Comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA)

Parte di provvedimento in formato grafico


003 5. Domanda di permesso di costruire in sanatoria e di provvedimento in sanatoria

Parte di provvedimento in formato grafico


004 6. Soggetti coinvolti

Parte di provvedimento in formato grafico


005 7. Comunicazione di inizio lavori

Parte di provvedimento in formato grafico


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