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Deliberaz. G.P. Trento 24/08/2018, n. 1545

Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 - che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.
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Testo del provvedimento


Il relatore comunica:

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, ha stabilito i "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

Nel medesimo D.M. è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano disciplinare le attività di utilizzazione agronomica o adeguare le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali contenute nel decreto, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della vigente normativa.

Con l'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018) è stato previsto che per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, come previsto dal D.M. 5046/2016 si applicano, oltre al citato decreto ministeriale, la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dello stesso articolo, la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 e il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

Il comma 2 del predetto art. 29 stabilisce che "Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare la semplificazione delle comunicazioni, la semplificazione della documentazione che deve essere utilizzata in caso di trasporto, le disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, le disposizioni relative alla pendenza media dei terreni, le norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue, le disposizioni relative all'autorizzazione prevista dall'articolo 60, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2002 con riguardo al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali, le disposizioni transitorie e relative all'informazione e alla formazione degli agricoltori nonché alla definizione di un sistema permanente di consulenza tecnica rivolto alle aziende.

Attraverso il presente provvedimento si specificano pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.P. 17/2017, norme tecniche attuative del D.M. 5046/2016 che adeguano alle caratteri

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Allegato


PREMESSE

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), della L.P. 29 dicembre 2017 n. 17 dispone le norme di recepimento provinciale e detta la disciplina integrativa con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, successivamente detto "D.M.", con riferimento alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e piccole imprese agroalimentari, così come definiti nel D.M., adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti.

Le disposizioni previste dal Piano urbanistico provinciale rimangono valide ai fini abilitativi all'edificazione degli impianti di biogas in zona agricola.

2. Per quanto non contemplato dalla presente deliberazione, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato e della Provincia vigenti in materia.


FINALITÀ

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, la tutela dei corpi idrici, dell'ambiente e del paesaggio e la conservazione delle attività di allevamento sul territorio.


ZONE VULNERABILI

Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria (vedi Delib.G.P. n. 685/2017).


COMUNICAZIONE - PUA

Art. 1 - Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è subordinata alla presentazione della comunicazione, da concretizzarsi con l'implementazione dei dati del fascicolo aziendale (F.A.) anche attraverso uno specifico documento integrativo appositamente definito ed allegato allo stesso F.A.. La comunicazione, presentata dalle aziende al proprio CAA - Centro assistenza agricola- mandatario, sarà acquisita informaticamente dal Servizio competente in materia di agricoltura quale autorità competente in materia. Per ragioni di semplificazione il calcolo dei quantitativi di azoto trova riferimento alle produzioni medie così come tradotte nelle tabelle da 1 a 4 dell'allegato I del D.M.

2. Nel caso di presentazione di "autorizzazione unica territoriale (AUT)" ai sensi del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77 leg. la comunicazione sarà allegata e presentata al Servizio competente in materia di autorizzazioni ambientali.

3. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

4. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni in materia di autorizzazione unica territoriale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione o di ultima modifica della stessa. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste l'obbligo di segnalazione per l'aggiornamento o l'integrazione della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una modifica sostanziale degli adempimenti dovuti. In caso di autorizzazione unica territoriale, la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto dei 30 giorni di cui al presente comma. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

5. Per variazioni sostanziali si intendono quelle che determinano una modifica degli adempimenti dovuti quali indicativamente il 20% delle superfici aziendali o del carico UBA o del rapporto fra questi, fermo restando il non superamento dei limiti massimi dei quantitativi di azoto al campo ad ettaro.

6. Per la valorizzazione delle banche dati esistenti e la semplificazione delle procedure amministrative in capo alle aziende vengono adottate modalità informatizzate di gestione delle comunicazioni implementando dove necessario i dati di Fascicolo Aziendale già presenti nei sistemi informativi agricoli. In una prima fase transitoria la comunicazione potrà essere fornita attraverso apposito modello, in formato cartaceo e/o elettronico e dovrà riportare almeno i contenuti minimi previsti dall'allegato IV del D.M.

7. Come previsto dal D.M. sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro zootecnico non superiore a 3.000 kg.

8. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte B del D.M., le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo derivante da effluenti di allevamento, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg.

9. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione ordinaria contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte A del D.M. le seguenti aziende:

a) le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, superiore a 6.000 kg;

b) le piccole aziende agroalimentari e tutte le aziende che utilizzano agronomicamente le acque reflue;

c) le aziende che producono e/o utilizzano digestato agro zootecnico e/o agroindustriale anche se in quantitativi inferiori ai 3000 kg e fino a 6.000 kg annui di azoto al campo;

d) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.

10. Per le aziende ubicate fuori dal territorio provinciale che spandono anche all'interno di esso e per quelle ubicate in provincia di Trento che utilizzano terreni fuori dal territorio provinciale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Trentino gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio provinciale, qualora dovuta.

11. Le comunicazioni di utilizzazione agronomica già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento restano valide fino alla loro scadenza, fermi restando gli obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle presenti disposizioni. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della nuova comunicazione e devono essere presentati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

12. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione agronomica per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano ovvero della comunicazione unica territoriale.

13. Fermo restando quanto sopra disposto, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti o digestato siano effettuate da soggetti diversi dal produttore, al fine di adotta

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