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L. P. Bolzano 23/07/2007, n. 6

Modifiche di leggi provinciali in vari settori.
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Capo I - Omissis

 

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Capo II - Miniere
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Art. 2 - Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione o concessione e si esercitano nel rispetto della tutela dell’ambiente e in conformità con il Piano provinciale delle cave e delle torbiere, di seguito denominato Piano provinciale.”

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

“2. Al Piano provinciale si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Con la delibera di approvazione definitiva del piano la Giunta provinciale può prevedere eventuali modifiche delle aree individuate, che si rendano necessarie a seguito dell’accoglimento delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, al fine di garantire uno svolgimento razionale dell’attività estrattiva.”

3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Non sono inserite nel Piano provinciale le cave di sabbia e ghiaia fino ad una cubatura massima non ampliabile di 50.000 metri cubi e di pietre naturali fino ad una cubatura di 3.000 metri cubi.”

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Al fine di consentire il razionale esercizi

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Capo III - Energia
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Art. 3 - Modifiche della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”

1. La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è così sostituita: “Disposizioni in materia di concessioni di grand

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Capo IV - Capo V - Omissis

 

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Capo VI - Esercizi pubblici
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Art. 9 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”

1. L’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Esercizi di somministrazione di bevande) -1. Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar, i caffè, le osterie, i pub, le birrerie, le enoteche e simili. In detti esercizi è consentita la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcoliche, alcoliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di gelati, toast, panini, prodotti di pasticceria, tranci di pizza pronti e prodotti analoghi. Inoltre possono essere venduti dolciumi e prodotti simili confezionati e sfusi.”

2. L’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande) -1. Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie, i bistro e simili.

2. Sono esercizi di somministrazione gli spacci interni e le mense aziendali.

3. I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche.

4. Le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le rosticcerie ed i bistro sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche e alcoliche. Gli esercizi a cucina specializzata possono assumere la corrispondente denominazione di pizzeria, bistro e simili.

5. I ristoranti sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande che, per dotazione e gamma di offerta, rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione.

6. Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati di circoli o associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell’organizzazione del tempo libero e ai loro familiari.

7. Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse.”

3. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58‚ è così sostituito:

“4. Le licenze di esercizio sono comprensive dell'autorizzazione alla rivendita di cartoline illustrate, cartine guida, biglietti di trasporto pubblico locale in provincia e di tutti gli articoli dove è presente il logo aziendale, all

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Capo VII - Capo VIII - Omissis

 

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Capo IX - Utilizzazione acque pubbliche
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Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo, lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione e l’aumento della potenza nominale. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.”

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Capo X - Capo XIII - Omissis

 

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Capo XIV - Tutela del paesaggio e dell’ambiente
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Art. 25 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nonché ai rifiuti urbani che vengono trasportati dal produttore ai centri pubblici di trattamento,”

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Art. 26 - Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”

1. L’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio) - 1. La Giunta provinciale nomina per la durata di cinque anni le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:

a) Prima commissione per la tutela del paesaggio, composta:

1) dal direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quale presidente;

2) da un esperto della Ripartizione provinciale Urbanistica;

3) da un esperto della Ripartizione provinciale Foreste;

4) da un esperto della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio;

5) da un esperto della Ripartizione provinciale Turismo;

6) da un esperto nel campo delle scienze naturali ovvero nella cura del paesaggio (Heimatpflege);

7) da un rappresentante designato dall’associazione degli agricoltori più rappresentativa a livello provinciale;

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Art. 27 - Norma transitoria all’articolo 26

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le commissioni di cui all’

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Art. 28 - Omissis

 

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Art. 29 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”

“Art. 9 (Piano della qualità dell’aria) - 1. Il piano della qualità dell’aria individua le zone del territorio provinciale in cui sono superati i valori limite della qualità dell’aria e stabilisce i provvedimenti da adottare al fine di garantire il rispetto degli stessi. In tali zone sono applicati programmi di riduzione delle emissioni. Il piano stabilisce inoltre gli obiettivi di qualità dell’aria e le modalità di applicazione dei provvedimenti per il raggiungimento degli stessi.

2. Il piano ed i programmi di cui al comma 1 possono stabilire valori limite di emissione e pr

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Art. 30 - Omissis

 

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Capo XV - Capo XVI - Omissis

 

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Capo XVII - Urbanistica
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Art. 36 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “legge urbanistica provinciale”

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La data di esposizione è preventivamente resa nota nella rete civica della Provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano è esposto per 30 giorni durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo i cittadini, gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, tese a contribuire al perfezionamento d

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Capo XVIII - Capo XIX - Omissis

 

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Capo XX - Attività economiche
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Art. 39 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”

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Art. 40 - Omissis

 

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Capo XXI - Omissis

 

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Capo XXII - Abrogazioni
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Art. 42 - Abrogazioni

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:

a) - k) omissis

m) - p) omissis

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Allegato A - Omissis

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