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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/07/2020, n. 533

Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
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Testo del documento


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Visti gli articoli 8, 9 e 54 dello Statuto d'autonomia, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

constatato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2 e che in data 11 marzo 2020 l'Organ

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Allegato A - Regole e misure

Questo allegato A stabilisce le regole della fase 2 e include:

I. misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e raccomandazioni di comportamento;

II. misure specifiche per le attività economiche ed altre attività, che hanno validità per il rispettivo ambito;

III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.


I. Misure generali

1. All'aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e i casi specifici regolati diversamente.

2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne che al di sotto di 1 metro di distanza interpersonale. È fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.

3. In tutti i casi dove vi siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.

4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro.

5. Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche o di categoria superiore. In alternativa sono utilizzate delle coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.

6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.

7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assembramenti all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l'assistenza all'infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. Ove previsto l'obbligo dell'uso della mascherina FFP2, esso è da intendersi sostituito con l'obbligo dell'uso delle mascherine chirurgiche offerte in commercio.


II. Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate

1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 5 m2. I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/5 in caso di superfici superiori a 50 m2. In casi espressamente previsti vale il rapporto di 1/10 (capo II. J, capo II. N e capo II.O).

2. Deve essere garantita la pulizia, almeno una volta al giorno.

3. Devono essere garantite, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.

4. Ai sensi del capo I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.

5. A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure di cui al capo II.O.


II. A - Misure specifiche nel commercio

1. La regola di 1/5 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una superficie di vendita inferiore a 50 m2, poiché su una superfice piccola già l'applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/5 riguarda solo il numero dei clienti. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone.

2. I gestori di supermercati e centri commerciali prevedono, nell'ambito della applicazione della regola di 1/5, le modalità d'accesso di cui al capo I. 7.

3. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. L'operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata.

4. Deve essere messa a disposizione l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

5. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.

6. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22. Nei giorni festivi e di domenica fino a fine Giugno 2020 i negozi rimangono chiusi.


II. B - Misure specifiche per gli alloggi

1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, di cui all'articolo 5, e per gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la regola di 1/5, che tiene conto solo del numero degli ospiti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II. D, 2.

2. Nei rifugi, rifugi-albergo e negli ostelli per la gioventù i posti letto nei dormitori comuni saranno ridotti di un terzo, e va rispettata la regola di 1 metro di distanza tra le persone, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta in tutte le direzioni se sono installati idonei dispositivi separatori tra le persone. I rifugi offrono in ogni caso alle persone alloggio e protezione in caso di pericolo, applicando in questo caso un apposito protocollo approvato dall'azienda sanitaria.

3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al capo II. D, 2, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.

4. Per il self-service ai buffet è prescritto l'uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. 5 e la previa disinfezione delle mani.

5. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.

6. Alle piscine all'aperto e alle piscine coperte si applicano le misure di cui al capo II. J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al punto II. I, 3.

7. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e la copertura di naso bocca.

8. Il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, deve utilizzare protezioni delle vie respiratorie.

9. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo II. B. Nei bagni o nei servizi igienici si applicano le regole generali sulla distanza, ma non la regola del 1/5. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.

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