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L. R. Sicilia 13/08/2020, n. 19

Norme per il governo del territorio.
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TITOLO I - Finalità e principi
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dello Statuto regionale, dell'ordinamento nazionale ed europeo, le azioni della Regione, delle Città met

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Art. 2 - Finalità

1. Le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi di rilevanza pubblica:

a) prevedere lo sviluppo delle città e del territo

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Art. 3 - Principi generali

1. Le funzioni di governo del territorio sono svolte dagli enti locali e dalla Regione nel rispetto dei canoni di efficienza, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi di:

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Art. 4 - Sussidiarietà

1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono attribuite agli enti locali ed alla Regione.

2. Sono conferite ai comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite

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Art. 5 - Sostenibilità e riduzione del consumo di suolo

1. La Regione, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050

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Art. 6 - Partecipazione

1. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni e organizzazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, attraverso l'ascolto attivo d

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Art. 7 - Concertazione

1. Gli enti locali e la Regione, al fine di garantire il coordinamento delle rispettive azioni di governo del territorio, conformano la propria attivit

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Art. 8 - Semplificazione e flessibilità

1. Gli enti locali e la Regione predispongono gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale secondo principi di semplificazione e flessibilità, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti locali e la Regione realizzano la pianificazione territoriale ed urbanistica attraverso la predisposizione di strumenti pia

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Art. 9 - Perequazione e compensazione

1. Le previsioni contenute nei piani degli enti locali e della Regione sono attuate secondo criteri e strumenti fondati sui principi di perequazione e

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TITOLO II - Strumenti e procedure di concertazione
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Art. 10 - Conferenza di pianificazione

1. Gli enti di cui all'articolo 1 e la Regione, nelle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, convocano, nella modalità definita dall'articolo 19 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, apposite conferenze di pianificazione secondo i criteri e le modalità previste dalla presente legge.

2. La Conferenza di pianificazione ha la finalità di valutare il quadro conoscitivo approfondito e completo del territorio e del suo sviluppo urbanistico in termini di sosten

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Art. 11 - Accordo di pianificazione

1. L'accordo di pianificazione consiste nel consenso espresso dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto alla Conferenza di pianificazione secondo i criteri e le modalità del presente articolo.

2. L'accordo di pianificazione sostituisce, a tutti gli effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato, di competen

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Art. 12 - Accordo di programma

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni trovano applicazione per la definizione e l'esecuzione di opere, di interventi o di programmi di intervento particolarmente complessi, anche di iniziativa privata, nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di oper

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TITOLO III - Monitoraggio del territorio e valutazione ambientale strategica (vas)
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Art. 13 - Uffici di governo e monitoraggio del territorio presso gli enti locali e la Regione

1. Gli enti locali e la Regione, nell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e controllo del territorio, operano in rapporto di stretta collaborazione e definiscono, an

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Art. 14 - Sistema informativo territoriale regionale (SITR)

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente realizza e gestisce il SITR allo scopo di garantire agli enti locali e ai dipartimenti regionali l'interscambio di dati per la formazione dei rispettivi nodi locali del sistema informativo territoriale regionale.

2. Il SITR organizza la conoscenza del territorio regionale nelle fasi di individuazione, acquisizione, georeferenziazione, certificazione, finalizzazione ed aggiornamento delle informazioni nonché nelle fasi della sua rappresentazione. Esso costituisce il supporto territoriale georeferenziato per la redazione del rapporto annuale sullo stato dell'ambiente e della pianificazione regionale.

3. Per la sua funzione di coordinamento di tutte le informazioni territoriali inerenti alla pianificazione, al regime vincolistico ed al controllo dello sviluppo insediativo del territorio, è assegnato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il ruolo centrale di gestione delle attività di rilevazione e rappresentazione cartografica da porre a base di ogni strumento di pianificazione e programmazione sovraordinata in materia ambientale, forestale, idrogeologica, dei parchi e delle riserve naturali, delle infrastrutture della viabilità e portualità nonché del piano paesaggistico e delle previsioni urbanistiche nel settore commerciale e nel settore delle attività produttive di beni e servizi. A tal fine, costituendo il SITR collettore unico per la Regione delle informazioni territoriali, gli enti locali ed i dipartimenti regionali trasmettono allo stesso i dati rappresentabili geograficamente in forma vettoriale georiferita e i dati raster georiferiti relativi al territorio regionale, afferent

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Art. 15 - Elementi di pianificazione territoriale regionale

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in relazione alle competenze istituzionali proprie, anche avvalendosi dei dati del SITR, elabora ed aggiorna il piano territoriale regionale (PTR) di cui al Titolo IV. N7

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente gestisce il PTR. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente elabora annualmente un Ra

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Art. 16 - Sistema informativo territoriale (SIT) delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali ed i comuni, singoli o associati, assicurano la realizzazione e il funzionamento del sistema inf

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Art. 17 - Pianificazione territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuano strutture tecniche adeguate, sin dalla fase delle direttive generali, per la pianificazione territoriale ed urbanistica dei rispettivi ambiti amministrativi in coerenza con il Piano territoriale regionale (PTR).

2. In particolare, ciascuna Città metropolitana svolge i seguenti compiti:

a) sovraintende alla redazione e gestione del piano strategico e territoriale degli ambiti amministrativi di propria spettanza, avvalendosi del SITR;

b) assicura i raccordi con il pia

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Art. 18 - Valutazione ambientale strategica (VAS)

1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione, la Regione, i liberi Consorzi comunali e i comuni provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Il procedimento di VAS dei piani territoriali e urbanistici è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.

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TITOLO IV - Pianificazione territoriale regionale
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Art. 19 - Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale (PTR)

N10

1. Il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati. N11

2. I contenuti e le procedure del PTR sono definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. N38

3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 è aggiornato periodicamente, con particolare riferimento all'introduzione di norme nazionali o regionali inerenti alle materie di pertinenza del Piano. N39

4. N12

5. Il PTR, in re

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Art. 20 - Effetti del Piano territoriale regionale

1. Il PTR, rispetto ai contenuti di cui all'articolo 19, costituisce quadro di riferimento per gli atti di governo del territorio degli enti locali, de

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Art. 21 - Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale

1. Il PTR è redatto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15. Il Presidente della Regione trasmette all'Assemblea regionale siciliana lo schema di piano al fine dell'espressione, entro trenta giorni, di apposito atto di indirizzo, previa istruttoria delle competenti Commissioni legislative. N19

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone gli atti propedeutici previsti dall'articolo 15, nonché quelli necessari per l'attivazione della procedura di VAS in applicazione della normativa vigente. Nei successivi centottanta giorni elabora il progetto di PTR e lo propone alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta, nei trenta giorni successivi, adotta il PTR. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta uf

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TITOLO V - Pianificazione territoriale consortile e delle città metropolitane
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Art. 22 - Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)

1. Il Piano territoriale consortile (PTC) ed il piano della Città metropolitana (PCM) sono piani con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni. Ai sensi dei predetti piani, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane definiscono gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale. Sono interessi di rango sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio dei comuni facenti parte del libero Consorzio, o comunque quello di più comuni, e dei territori delle Città metropolitane.

2. Il PTC ed il PCM:

a) individuano gli elementi costitutivi del territorio delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storiche-archeologiche dello stesso;

b) definiscono il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute, tenendo conto dei rischi naturali presenti sul territorio (sismico, idrogeologico, vulcanico, di erosione delle coste);

c) definiscono le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali sulla base degli studi di cui al comma 6;

d) dettano disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazi

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Art. 23 - Effetti del piano territoriale consortile e della Città metropolitana

1. Il PTC ed il PCM, in quanto piani strategici, strutturali e di coordinamento, costituiscono quadro di riferimento per gli atti pianificatori dei com

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Art. 24 - Procedure di formazione del PTC e del PCM

1. Il PTC ed il PCM sono predisposti dal libero Consorzio comunale e dalla Città metropolitana, adottati ed approvati secondo le modalità prescritte nel presente articolo. L'avvio della procedura di formazione del PTC e del PCM avviene entro e non oltre 90 giorni dalla data di approvazione del PTR. N31

2. L'avviso di avvio del procedimento di formazione del PTC o del PCM è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, sul sito ufficiale di ciascun comune appartenente al libero Consorzio comunale o alla Città metropolitana e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso sono indicate le linee guida di intervento della pianificazione dei rispettivi ambiti territoriali ed è a

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TITOLO VI - Pianificazione urbanistica comunale
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Capo I - Piano urbanistico generale comunale (PUG)
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Art. 25 - Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)

1. Il Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i comuni programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.

2. L'adozione del PUG è obbligatoria per tutti i comuni della Regione. Le sue previsioni hanno efficacia a tempo indeterminato, fatta eccezione per i vincoli preordinati all'espropriazione, la cui efficacia è di cinque anni.

3. Il PUQ in particolare:

a) specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi, in coerenza con quelli individuati nella pianificazione sovraordinata;

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in coerenza con quanto previsto nella pianificazione sovracomunale;

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, individuando le aree non

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Art. 26 - Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti

1. Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite dalla giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La progettazione del PUG può essere affidata, ove necessario, a professionisti all'uopo incaricati e consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e lo studio di compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.) e lo studio demografico e socio-economico, redatti da professionisti incaricati nell'ambito delle rispettive competenze, e lo studio archeologico, redatto dalla competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del comune. N32

2. I comuni possono tra loro associarsi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla formazione del piano in forma associata. A tal fine designano un comune capofila al quale compete l'applicazione delle procedure descritte nella presente legge e formulano l'atto di indirizzo da porre a base della pianificazione.

3. Il responsabile del procedimento, all'uopo nominato, pubblica nell'albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG. Nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell'avviso. A tal fine, il responsabile del procedimento, nello stesso termine di trenta giorni, individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni.

4. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il comune, tenendo conto dell'atto di indirizzo dell'amministrazione e dei contributi eventualmente pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che:

a) esplicita le modalità da seguire per l'elaborazione di disposizioni sull'uso del suolo, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati;

b) definisce un quadro generale delle criticità territoriali connesse alle caratteristiche geologiche e sismiche ed all'uso agricolo del suolo;

c) descrive le principali problematiche urbanistiche ed insediative da risolvere nel breve e nel medio periodo, tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il quadro delle priorità;

d) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;

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Art. 27 - Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati

N25

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Art. 28 - Carta dei vincoli

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, i comuni, in sede di formazione del PUG, si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato "carta dei vincoli". In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o

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Art. 29 - Regolamento edilizio comunale (REC)

1. Il regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo che, sulla base delle indicazioni contenute nel PUG o nei Piani particolareggiati attuativi di cui all'articolo 30, contiene la disciplina per la realizzazione degli interventi edilizi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito con modifiche dall'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

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Capo II - Piani particolareggiati attuativi (PPA)
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Art. 30 - Contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA)

1. I Piani particolareggiati attuativi, di seguito PPA, sono strumenti pianificatori che disciplinano le parti del territorio comunale sulle quali il PUG richiede, per la sua attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior dettaglio, previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG. I PPA possono essere redatti anche in assenza della loro previsione nel PUG. In tale ipotesi, se costituiscono variante alle previsioni del piano, sono adottati e approvati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31.

2. I PPA possono essere sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata. In particolare, possono essere promossi, redatti e attuati, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree interessate, anche da società miste, costituite con il comune dai proprietari degli immobili interessati o da altri soggetti privati. Se sono d'iniziativa di proprietari interessati o di società mista, i soggetti promotori devono fornire le necessarie garanzie finanziarie per la loro attuazione.

3. I PPA di iniziativa privata prevedono la stipula di una convenzione con il comune, soggetta a trascrizione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del piano a pena di decadenza. Nella convenzione sono specificate:

a) le prestazioni;

b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;

c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;

d) gli elementi progettuali e le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a quelle di urbanizzazione.

4. Ove il PUG preveda l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, l'aliquota delle aree da cedere nell'ambito del PPA di iniziativa privata può essere monetizzata sulla base dei valori di mercato, sempre che le aree previste dal PUG siano ubicate ad una ragionevole distanza dall'area oggetto del PPA. Nei PPA di iniziativa privata i titoli edilizi abilitativi nell'ambito dei singoli lotti sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi nel rispetto dell'articolo 12 del decreto d

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Art. 31 - Procedimento di formazione del PPA

1. I PPA, d'iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, se conformi al PUG, sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale secondo il procedimento disciplinato dal presente articolo. Se introducono varianti al PUG, oppure se sono predisposti in assenza di questo, sono adottati ed approvati dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per la formazione delle varianti del PUG.

2. I PPA non comportano variante al PUG nei seguenti casi:

a) la modifica di perimetrazioni discendente dalla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la precisazione dei tracciati viari; se fuori dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere compresa all'interno delle fasce di rispetto;

c) le modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni idrogeologiche o di rischio;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che siano comprese tra quelle elencate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Preside

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Art. 32 - Accordi urbanistici

1. Il comune può stipulare, nei limiti previsti dalla presente legge, accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo.

2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza delle condizioni dei benefici pubblici e privati connessi e riportano la specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giust

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Capo III - Strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica comunale
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Art. 33 - Rigenerazione urbana e riqualificazione.

1. La Regione promuove iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero anche attraverso la rigenerazione di aree edificate se esse hanno perduto la loro originaria utilizzazione, mediante la riqualificazione dell'ambiente degradato, secondo i criteri di sostenibilità richiamati dall'articolo 5 e mediante l'individuazione di nuove funzioni aventi rilevanza strategica, anche in un'ottica di area vasta.

2. Gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge consentono di indirizzare le scelte di piano e le esigenze di recupero, privilegiando la rigenerazione urbana di spazi, infrastrutture ed edifici, siano essi pubblici che privati, da qualificare attraverso il loro riciclo o, ove necessario, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione o di nuove costruzioni per l'inserimento di nuove funzioni diversificate, tra cui quella di edilizia sociale e residenziale e di spazi e strutture di servizio pubblico o di uso pubblico nonché quelle delle attività produttive, anche attraverso processi perequativi.

3. Gli interventi di rigenerazione urbana perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) potenziare e qualificare la presenza delle aree a verde all'interno dei tessuti urbani;

b) sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata su un sistema integrato di spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico e della mobilità condivisa;

c) conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici tradizionali, favorendo l'uso di energie rinnovabili e l'autoconsumo;

d) realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili;

e) promuovere un efficiente sistema di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, prevedendo appositi spazi da destinare a isole ecologiche o, ove possibile, favorendo l'autogestione del riciclo dei rifiuti;

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Art. 34 - Contenimento del consumo di suolo

1. In coerenza con i principi e gli indirizzi dell'Unione europea, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato.

2. Il consumo di

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Art. 35 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica si realizza attraverso l'equa distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, come individuati e perimetrali dai piani.

2. Il PUG può prevedere forme di perequazione urbanistica consistenti nell'attribuzione di quote di edificabilità differenziate in relazione alle caratteristiche fisico-morfologico-ubicazionali dei suoli nonché ai vincoli e ai limiti alla edificabilità derivanti dai piani sovraordinati e dalla normativa in vigore. Tali quote sono attribuite in sede di formazione del PUG senza alcun riferimento alla distinzione tra i suoli destinati a interventi privati e quelli destinati a infrastrutture e attrezzature pubbliche.

3. Ai fini dell'attu

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Art. 36 - Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell'ambiente

1. La compensazione urbanistica si applica all'acquisizione di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche volte ad attuare gli interventi di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Nel caso di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche o soggette a mecca

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Art. 37. - Interventi produttivi nel verde agricolo

N27

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta pe

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Art. 38 - Comparto edificatorio

1. La perequazione urbanistica può essere realizzata attraverso i comparti edificatori, come individuati dal PUG o dai PPA.

2. Il comparto è costituito da uno o più amb

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Art. 39 - Attuazione del comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio, oltre ad essere attuato dal comune, può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, o da società miste, anche di trasformazione urbana tramite apposita convenzione con il comune, che è approvata dal consiglio comunale.

2. Nel caso di attuazione di un compa

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Art. 40 - Il Certificato verde

1. Costituisce obiettivo del presente articolo il contenimento delle aree da urbanizzare ex novo finché non siano state pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle aree già parzialmente o totalmente edificate comprese entro i confini del perimetro urbano.

2. In sede di redazione del PUG, è data facoltà ai comuni di individuare aree di rigenerazione, aree risorsa ed aree risorse speciali ai fini del rilascio del certificato verde.

3. Ai sensi del presente articolo si intendono per:

a) "aree di rigenerazione", i tessuti urbani caratterizzati da maggior degrado o con la maggior esposizione al rischio sismico di scadente qualità costru

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TITOLO VII - Standard urbanistici, standard di qualità urbana e ambientale e dotazioni territoriali
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Art. 41 - Standard urbanistici

1. La formazione dei piani urbanistici comunali avviene nel rispetto degli standard minimi inderogabili fissati dalla normativa statale vigente.

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Art. 42 - Standard di qualità urbana, ambientale e architettonica

1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica definiscono il sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana, ecologico-ambientale ed architettonica, che intendono perseguire, ne

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Art. 43 - Concorsi di architettura e progettazione partecipata

1. La Regione promuove la qualità dei progetti urbani al fine di migliorare le condizioni di vita nelle città e migliorare lo spazio pubblico quale premessa indispensabile per uno sviluppo economico corretto e sostenibile.

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Art. 44 - Sistema delle dotazioni territoriali

1. Al fine di garantire gli standard di qualità urbana e ambientale, gli strumenti urbanistici prevedono un sistema di dotazioni territoriali costituito da:

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Art. 45 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. La pianificazione urbanistica comunale assicura un'adeguata dotazione delle infrastrutture per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli da realizzare, anche con riguardo al loro collegamento con la rete generale, extraurbana e regionale.

2. L'adeguatezza delle reti di trasporto e tecnologiche è riferita alla loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.

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Art. 46 - Attrezzature, servizi e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature, servizi e spazi collettivi il complesso delle infrastrutture necessarie per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature, i servizi e gli spazi collettivi di carattere comunale sono costituiti in particolare da:

a) attrezzature per l'istruzione dell'obbligo (asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori del triennio) dimensionate sulla popolazione scolastica esistente e prevista;

b) attrezzature di interesse collettivo riguardanti:

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Art. 46 bis. - Disposizioni di tutela particolare

N28

1. Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regional

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Art. 47 - Componenti e dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le componenti ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

2. Le dotazioni ecologiche sono

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TITOLO VIII - Poteri sostitutivi, regolamento per il coordinamento territoriale e linee guida per gli standard di qualità. comitato tecnico scientifico
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Art. 48 - Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato

1. Se le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, omettono o non siano in grado di compiere gli atti di propria competenza ai sensi delle disposizioni della presente legge o di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e per esso il dirigente gener

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Art. 49 - Supporto tecnico formativo della Regione

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente assicura adeguato supporto tecnico-formativo agli enti locali per l'esercizio delle funzioni

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Art. 50 - Regolamento per il coordinamento territoriale (RCT)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è approvato il regolamento per il c

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Art. 51 - Linee guida per gli standard di qualità urbana ed ambientale e per il sistema delle dotazioni territoriali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone le linee guida per i p

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Art. 52 - Comitato tecnico scientifico (CTS)

1. Il Comitato tecnico scientifico (CTS) svolge i compiti istituzionali assegnati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per esso dal dipartimento regionale dell'urbanistica, relativamente alle attività derivanti dall'applicazione della presente legge. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere in seno alla Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 10 sul piano territoriale regionale, sui piani territoriali consortili e delle Città metropolitane, sui piani sovraordinati e di vasta area, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernono la materia urbanistica;

b) esprime parere al dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su ogni attività inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGA nonché sulle procedure di annullamento di atti comunali illegittimi in materia urbanistica dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'a

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TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 53 - Regime transitorio della pianificazione urbanistica

1. N43 I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in va

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Art. 54 - Misure di salvaguardia

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, sospendono ogni determinazione sulle iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, trascorsi i termini ivi previsti.

2. Nei casi di cui al comma 1 è sospesa anche l'efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni di inizio di attività

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Art. 55 - Abrogazioni e modifiche di norme

1. Alla data di in vigore della presente legge è abrogata la

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Art. 56 - Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2.

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