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L. R. Puglia 02/05/2017, n. 9

Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’ese

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) autorizzazione alla realizzazione, il provvedimento con il quale si consente di destinare, con o senza lavori, un immobile o parte di esso a struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata;

b) autorizzazione all’esercizio, il provvedimento con il quale si consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di svolgere attività sanitarie e socio-sanitarie;

c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il qu

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Art. 3 - Compiti della Regione

1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all’autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell’accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospe

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Art. 4 - Compiti dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni, in conformità alle disposizioni della I. 241/1990, le funzioni concernenti:

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CAPO II - AUTORIZZAZIONI
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Art. 5 - Autorizzazioni

N6

1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:

1.1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;

1.2. strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:

1.2.1. ospedali di comunità;

1.2.2. strutture di riabilitazione - centro risvegli per soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza;

1.2.3. centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice);

1.2.4. strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza;

1.2.5. strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;

1.2.6. strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;

1.2.7. strutture sanitarie e socio-sanitarie per la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;

1.2.8. strutture socio-sanitarie per l’assistenza a persone affette da AIDS conclamata e con patologie correlate invalidanti;

1.3. stabilimenti termali;

1.4. centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);

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Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio

1. l requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l’aut

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Art. 7 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. N7

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

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Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie

1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall›ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

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Art. 9 - Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza

1. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.

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Art. 10 - Disposizioni comuni alle autorizzazioni

1. L’autorizzazione contiene:

a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;

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Art. 11 - Legale rappresentante della struttura

1. Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio:

a) il nominativo del sostituto d

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Art. 12 - Responsabile sanitario - Requisiti

1. In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario.

2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nelle strutture private di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e negli ambulatori accreditati, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pu

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Art. 13 - Responsabile sanitario - Compiti

1. Il responsabile sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttu

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Art. 14 - Sanzioni

1. Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguilo di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della I. 241/1990:

a) la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;

b) la cessazione dell’attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 18.

2. Il dirigente delle sezione regionale competente o il comune revocano l’autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l’esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all’Autorità giudiziaria.

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Art. 15 - Registro delle strutture autorizzate

1. È istituito presso la competente sezione dell’Assessorato regionale il registr

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Art. 16 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza

1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio previste dall’articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dall’azie

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Art. 17 - Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio

1. L’autorizzazione all’esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce.

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Art. 18 - Trasferimento temporaneo delle strutture autorizzate

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CAPO III - ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
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Art. 19 - Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei requisiti

1. L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del Servizio sanitario.

2. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate all’esercizio, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale all’interno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere preventivamente l’accreditamento.

3.

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Art. 20 - Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento

1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.

2. Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:

a) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio;

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Art. 21 - Rapporti con i soggetti accreditati

1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibi

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Art. 22 - Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione per l’accreditamento

1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dell’accreditamento fissati dalla Giunta regionale secondo le indicazioni contenute nell’Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, devono risultare:

a) compatibili con l’esigenza di garantire che lo sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di programmazione regionale;

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Art. 23 - Organismo tecnicamente accreditante

1. È istituito presso l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia l’Organismo tecnicamente accreditante, che deve prevedere al suo interno il supporto tecnico di profili professionali attinenti la specifica struttura o il servizio da accreditare,

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Art. 24 - Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

1-bis. I centri diurni di cui all’articolo 4 del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 in possesso al 31 dicembre 2017 di parere di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all’articolo 7 della presente legge e di autorizzazione all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai successivi commi del presente articolo.

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Art. 25. - Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza

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1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 2, ove la

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Art. 26 - Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni

1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.

2. Ferma restando l’applicazione della I. 241/1990, l’accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’az

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Art. 27 - Registro dei soggetti accreditati

1. È istituito, presso la competente sezione dell›Assessorato regionale alle politich

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Art. 28 - Trasferimento definitivo delle strutture accreditate

1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al

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Art. 29 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, il legale rappresentante del soggetto già autorizzato all’esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge trasmette dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e, successivamente, entro il termine di scadenza di ogni quinquennio.

2. Per i soggetti autorizzati all’esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la cadenza quinquennale decorre dalla data di rilascio della autorizzazione all’esercizio.

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 24, il legale rappresentante del soggetto già accreditato alla data di entrata in vigore della presente legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni triennio.

4. Per i soggetti accreditati in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la cadenza triennale decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento.

5. L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati, nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL, è disciplinato secondo le seguenti fasi:

a) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di adeguamento sono approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad adottare specifici programmi di attuazione dei piani di adeguamento;

b) gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale, corredato di relativo cronoprogramma.

5-bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessat

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Art. 29-bis - Semplificazione della disciplina delle procedure relative ad autorizzazione all’esercizio e accreditamento

N60

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, con esclusione delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. della presente legge.

2. Fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale in tema di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed accreditamento, le strutture di cui al comma 1 interessate da procedimenti di conversione, conferma dei posti letto, posti, prestazioni, funzioni già autorizzati all’esercizio e accreditati o autorizzati in

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Art. 30 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, acquisita la relazione del direttore del Dipartimento promoz

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Art. 31 - Abrogazioni

1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);

b) il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004);

c) l’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);

d) l’articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005);

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