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L. R. Puglia 14/12/2012, n. 44

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/02/2014, n. 4
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

2. In particolare, la presente legge disciplina:

a) le

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi;

b) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificaz

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Puglia.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/1997

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Art. 4 - Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS

1. L’autorità competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione dall’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l’autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;

b) adeguato grado di autonomia amministrativa;

c) opportuna competenza tecnica e a

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Art. 5 - Criteri per l’individuazione degli enti territoriali interessati

1. Gli enti locali, definiti ai sensi del d.lgs. 267/2000, partecipano alle procedure di VAS nei termini previsti per i soggetti competenti in materia ambientale, nei seguenti casi:

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Art. 6 - Criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell’ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero deriva

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Art. 7 - Modalità di svolgimento

1. La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti dall’articolo 3, con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica;

b) l’impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapp

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Art. 8 - Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);

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Art. 9 - Impostazione della VAS

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all’articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l’autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente:

a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;

b) l’esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approv

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Art. 10 - Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il proponente o l’autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione.

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Art. 11 - Consultazione

1. La fase di consultazione è finalizzata a garantire la partecipazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati. Essa ha una durata minima di sessanta giorni.

2. L’autorità procedente sottopone a consultazione una proposta di piano o programma adottata secondo le modalità previste dalla normativa vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.

3.

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Art. 12 - Espressione del parere motivato

1. Al termine della fase di consultazione, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapport

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Art. 13 - Decisione

1. L’autorità procedente e il proponente provvedono alla redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante del piano o programma, tenendo conto di tutti gli elementi emersi durante la valutazione e descrivendo le modalità con cui l&r

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Art. 14 - Informazione sulla decisione

1. L’autorità procedente (o l’organo competente all’approvazione) pubblica un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia relativo all’approvazione del piano o programma con l’indicazione della se

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Art. 15 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente e con il proponente.

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Art.16 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, le modalità di svolgimento della VAS prevedono il necessario coordinamento interistituzionale o intersettoriale, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Le autor

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Art. 17 - Integrazione tra valutazioni ambientali

1. La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma.

2. Nei casi di cui al comma 1 il rapporto preliminare di verifica e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997.

3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza “oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degl

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Art. 18 - Processi di VAS a carattere interregionale

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il relativo procedimento (di VAS o verifica di ass

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Art. 19 - Informazione, comunicazione e partecipazione

1. In attuazione della Convenzione di Aarhus, cui l’Italia ha dato ratifica ed esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e in coerenza con i principi dello Statuto regionale, l’accesso alle informazioni, le attività di comunicazione e consultazione e la partecipazione pubblica sono considerati elementi essenziali dell’azione amministrativa in materia ambientale. In tale prospettiva si individua la VAS come processo idoneo a perseguire soluzioni condivise di pianificazione e programmazione, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

2. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilev

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Art. 20 - Relazioni sull’attuazione della VAS

1. Gli enti delegati informano, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i proce

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Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.

2. Ai fini dell’armonizzazione dei procedimenti di formazione di piani e programmi in corso con le disposizioni della presente legge, e nel rispetto dell

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Art. 22 - Norma finanziaria

1. Alle attività che la presente legge pone a carico della Regione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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