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L. R. Piemonte 29/10/2015, n. 23

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
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Art. 1. - (Finalità ed oggetto)

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità

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Art. 2. - (Funzioni delle province)

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rila

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Art. 3. - (Ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)

1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all’articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;

b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono

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Art. 4. - (Ruolo della Città metropolitana di Torino)

1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Cit

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Art. 5. - (Funzioni della Città metropolitana)

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall’articolo 1, comma 44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell’articolo 2.

2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all’articolo 4, sono attribuite:

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Art. 6. - (Funzioni delle unioni di comuni)

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Art. 7. - (Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica)

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Art. 8. - (Funzioni riallocate in capo alla Regione)

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell’entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’allegato A N46.

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Art. 9. - (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

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Art. 10. - (Accordi per il trasferimento delle risorse)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.

2. Nella sede dell’Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell’accordo previsto dall’artico

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Art. 11. - (Decorrenza delle funzioni)

1. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli artico

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Art. 12. - (Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all’articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014 N41.

2. È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il qu

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Art. 13. - (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 10.

2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La Regione, a partire dalla data di cui all’articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l’eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti fi

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Art. 14. - (Razionalizzazione del patrimonio delle province)

1. In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di

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Art. 15. - (Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico)

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Art. 16. - (Servizi per l’impiego)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all’articolo 15 del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015

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Art. 17. - (Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, effettuano l

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Art. 18. - (Azioni strategiche per il supporto all’associazionismo intercomunale)

1. La Regione riconosce il valore strategico dell’associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una

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Art. 19. - (Potere sostitutivo)

1. A salvaguardia dell’interesse generale all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell’adozione di atti dovuti o indispensabili per l’esercizio di funzioni o compiti

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Art. 20. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)

N14

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Art. 21. - (Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

2. Fino alla data stabilita ai sensi dell’articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell’articolo 1, comma 89 della

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Art. 22. - (Norme di coordinamento)

1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell’ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:

a) N20

b) N21

c) N22

d)

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Art. 23. - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

omissis

e) N33

f) al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 44/2000, le parole: “ ed energetico”;

g) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 44/2000;

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Art. 24. - (Norma finanziaria)

1. Le spese connesse all’applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.

2.

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Art. 25. - (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Sta

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Allegato A - (Funzioni riallocate in capo alla Regione) (articolo 8)

Agricoltura

1) Legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica), articoli 3, 4, 6 e 9:

- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall’art. 8, comma 5 e dall’allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs. 220/1995;

- presentazione notifiche attività operatori;

- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;

- rappresentanza nell’ambito della Consulta regionale per l’agricoltura biologica

2) Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:

- interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;

- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;

- interventi relativi alle infrastrutture rurali;

- interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

- interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera l-bis);

- interventi per l’applicazione di misure agro-ambientali, compresa l’agricoltura biologica;

- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;

- rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto dei presidi fitosanitari;

- attività relative ai servizi di supporto per l’incremento ippico, ivi compresa l’applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

- interventi relativi all’attività agrituristica;

- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;

- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l’assistenza agli utenti di motore agricolo;

- accertamento e controlli per l’applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;

- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali;

- commissioni tecniche provinciali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

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