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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 12/04/1999, n. 9
L. R. Lombardia 12/04/1999, n. 9
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Art. 2 - Programmi integrati di intervento1. I comuni promuovono la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio. 2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi: a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, compre |
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Art. 3 - Ambiti e obiettivi1. Il programma integrato d'intervento si attua su aree anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropri |
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Art. 4 - Interventi su aree agricole1. In deroga alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), i programmi integrati di intervento che riguardino ambiti compresi in |
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Art. 5 - Documento di inquadramento1. Il consiglio comunale delibera, anche contestualmente all'adozione ai sensi della presente legge del primo programma integrato d'intervento un documento d'inquadramento, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa |
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Art. 6 - Aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico1. I programmi integrati di intervento devono assicurare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico nella misura prevista dalla vigente legislazione. 2. Il rispetto della dotazione minima di cui al comma 1 è verificato in relazione ai pesi insediativi ed alla capacità teorica aggiuntivi, introdotti dal programma integrato rispetto a quelli esistenti. 3. Qualora il programma integra |
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Art. 7 - Attivazione dei programmi integrati di intervento1. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata, anche sulla scorta dei contenuti del documento di inquadramento di cui all'art. 5. I soggetti privat |
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Art. 8 - Programmi integrati di intervento soggetti ad approvazione comunale1. Il procedimento di approvazione dei programmi integrati di intervento conformi alla strumentazione urbanistica vigente è attivato dalla giunta comunale mediante specifica deliberazione esecutiva da depositarsi con i relativi allegati, per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale; nei suc |
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Art. 9 - Accordi di programma1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua approvazione il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo l'espletamento delle procedure relative alla pubblicazione ed alle osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni consecutivi. 2. |
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Art. 10 - Attuazione dei programmi integrati di intervento1. Per l'attuazione del programma integrato di intervento deve essere sottoscritta tra i soggetti attuatori ed il comune una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'art. 12 comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 60 del 1977 e successive modificazioni e dall'art. 8, nn. 3 e 4, della legge 6 agosto 1967, n. 765 |
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Art. 11 - Norme finali1. La presente legge si applica, in quanto compatibile, ai programmi di recupero urbano (PRU) di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella |
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Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello de |
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