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L. R. Liguria 04/09/1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale

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Art. 2 - (Principi informatori della pianificazione territoriale)

1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni e persegue l’obiettivo dell’integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell’ordinamento statale e regionale.

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Art. 3 - (Pianificazione territoriale di livello regionale)

1. La pianificazione territoriale di livello regionale "fornisce il quadro generale di" N18 riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli "relativamente alle" N18

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Art. 3-bis - (Pianificazione territoriale generale della Città metropolitana)

N20

1. La pianificazione territoriale generale della Citt�

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Art. 4 - (Pianificazione territoriale di livello provinciale)

N21

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Art. 5 - (Pianificazione territoriale di livello comunale)

1. La pianificazione territoriale di livello comunale, esercitata dai comuni, singoli ed associati nonché dalle unioni dei comuni, ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:

a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;

b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;

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Art. 6 - (Conferenze di pianificazione)

1. La Regione, la Città metropolitana, le province e i comuni, in vista della formazione, del monitoraggio e della variazione in forma concertata dei rispettivi piani territoriali, convocano apposite conferenze di pianificazione cui partecipano gli enti locali interessati e assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali anche al fine dell’attività di formazione del Piano paesaggistico a norma degli articoli 135 e 143 del

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Art. 7 - (Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale)

N21

1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli enti e le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE
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Art. 8 - (Contenuti del Piano territoriale regionale)

1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di funzioni per il corretto uso del suolo.

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Art. 9 - (Quadro descrittivo)

N95

1. Il quadro descrittivo contiene l

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Art. 10 - (Documento degli obiettivi)

1. Il documento indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano,

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Art. 11 - (Quadro strategico)

1. Il quadro strategico del PTR, sulla base del Quadro descrittivo, contiene le indicazioni e le azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c bis), stabilendo altresì i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei comuni. N142

2. N97

3. Il quadro strategico contiene in particolare:

a) l’indicazione degli ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di abbandono delle attività agrarie, degrado urbano e carenze funzionali dell’assetto insediativo, incompatibilità

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Art. 12 - (Specificazioni settoriali o di ambito)

N28

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Art. 13 - (Efficacia del PTR)

N21

1. Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di:

a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali anche a

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Art. 14 - (Procedimento di approvazione del PTR)

N21

1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale:

a) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

c) pubblica il documento preliminare approvato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.

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Art. 14-bis - (Procedimento di approvazione del Piano paesaggistico)

1. Per la formazione del Piano paesaggistico la Giunta regionale:

a) prima dell’elaborazione del documento preliminare di cui alla lettera b), stipula apposita intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

b) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale documento è data pubblicità mediante inserimento nel sito informatico della Regione, previo avviso nel BURL e nel medesimo sito informatico, in vista dell’acquisizione di proposte o c

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Art. 15 - (Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale)

N29

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Art. 16 - (Varianti, aggiornamento e verifica di adeguatezza del PTR)

N96

N21

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21415 11187184
Art. 16-bis - (Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale)

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21415 11187185
Art. 16-ter - (Piano Territoriale Generale della Città metropolitana)

N20

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21415 11187186
Art. 16-quater - (Efficacia del PTGcm)

N20

1. Le previsioni contenute nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia:

a) di indirizzo e di coordinamento

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Art. 16-quinquies - (Procedimento di adozione ed approvazione del PTGcm e verifica di adeguatezza)

N20

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO METROPOLITANO E PROVINCIALE

N88

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Art. 17 - (Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.

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Art. 18 - (Descrizione fondativa)

1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e "relative sintesi" N18 di pertinente livello:

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Art. 19 - (Documento degli obiettivi)

1. Il documento degli obiettivi esplicita "le finalità, comprensive degli obiettivi di sos

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Art. 20 - (Struttura del piano)

N21

1. Il PTC provinciale:

a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell'adozione del PTC;

b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente delineati dalla pianificazione regionale;

c) stabilisce i criteri per la disciplina delle aree poste al contorno degli sta

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Art. 21 - (Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

N21

1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:

a) di indirizzo e di coordinamento per la formazi

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Art. 22 - (Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

N21

1. Le province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, attivando le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche ai fini della fase di consultazione di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Com

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Art. 23 - (Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza)

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TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE
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CAPO I - STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PIANO URBANISTICO LOCALE E DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

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Art. 23-bis - (Elementi costitutivi del PSI)

1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l'analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g).

2. Il PSI è composto dai seguenti atti:

a) il documento di preparazione del Piano;

b) il progetto di PSI;

c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8

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Art. 23-ter - (Elementi costitutivi del PUL)

1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell'uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il

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Art. 23-quater - (Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia)

1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell'adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l'indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l'indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.

2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all'articolo 23-bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.

3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:

a) alla pubblicazione nel BURL dell'avviso di avvio del procedimento di VAS e all'inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell'avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comuna

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21415 11187201
Art. 23-quinquies - (Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti)

1. Il Comune, entro un anno dall'approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell'assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 13 della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell'approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all'articolo 23-ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera

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21415 11187202
Art. 24 - (Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale)

1. Il PUC è elaborato nel rispetto dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 5 ed è composto dai seguenti atti:

a) descrizione fondativa;

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Art. 25 - (Descrizione fondativa del PUC)

N21

1. La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.

2. La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni

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21415 11187204
Art. 26 - (Documento degli obiettivi)

1. Il documento degli obiettivi di piano definisce in modo esplicito gli obiettivi che il piano intende assumere ", comprensivi degli o

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Art. 27 - (Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000:

a) gli ambiti di conservazione;

b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l’attuazione delle relative previsioni;

c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui l’attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO;

d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla

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21415 11187206
Art. 28 - (Ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e ambiti di completamento)

N21

1. Costituiscono ambiti di conservazione le parti di territorio, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico.

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Art. 29 - (Distretti di trasformazione)

1. Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto N33.

2. I distretti di trasformazione sono caratterizzati dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata messa in opera delle trasformazioni e si attuano di norma mediante uno o più PUO.

3. "Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:"

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21415 11187208
Art. 29-bis - (Perequazione urbanistica)

N20

1. Il PUC può prevedere per la sua attuazione forme di perequazione u

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21415 11187209
Art. 29-ter - (Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio)

N20

1. Il PUC può individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da:

a) condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico;

b) condizioni di incompatibilità per contrasto con la

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21415 11187210
Art. 29-quater - (Compensazione urbanistica)

N20

1. In presenza di vincoli

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21415 11187211
Art. 29-quinquies - (Misure di incentivazione della riqualificazione urbana)

N20

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21415 11187212
Art. 30 - (Norme degli ambiti)

N21

1. Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specific

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21415 11187213
Art. 31 - (Norme dei distretti)

N18

N17

1. Le norme dei distretti di trasformazione definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC."

2.

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Art. 32 - (Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici)

1. Il PUC individua, "in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i" N18 criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale attraverso:

a) la configurazione delle infrastrutture della viabilità, nelle sue categorie funzionali di livello territoriale ed urbano, nonché dei servizi di trasporto in sede propria e del sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;

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Art. 33 - (Carico urbanistico)

N21

1. Il carico urbanistico che determina il fabbisogno di servizi ed infrastrutture è definito dal PUC sulla base di approfondite e adeguate analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l'ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all'articolo 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal p

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Art. 34 - (Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti)

N21

1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:

a) aree ed edifici per l'istruzione:

1) asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, anche a servizio di più comuni;

2) istruzione superiore dell'obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;

3) strutture sportive da riservare all'utilizzo dei complessi per l'istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più comuni;

b) aree ed attrezzature di interesse comune:

1) edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;

2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;

3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a "km0";

4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;

5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;

6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più comuni;

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21415 11187217
Art. 35 - (Territori di produzione agricola)

N21

1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sist

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21415 11187218
Art. 36 - (Territorio di presidio ambientale)

N21

1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all'interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti. In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da:

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Art. 37 - (Territori prativi, boschivi e naturali)

N21

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21415 11187220
CAPO II - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
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21415 11187221
Art. 38 - (Procedimento di adozione e approvazione del PUC)

1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla L.R. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell'adozione del progetto di PUC, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene almeno l'indicazione delle aree su cui si prevedono interventi di trasformazione e la quantificazione di massima del carico urbanistico previsto.

2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della L.R. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PUC costituito dagli elementi di cui all'articolo 24 e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.

3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PUC adottato, provvede contestualmente:

a) alla pubblicazione nel BURL dell'avviso di avvio del procedimento di VAS e all'inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell'

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21415 11187222
Art. 38-bis - (PUC semplificato)

N20

1. I comuni possono dotarsi di PUC semplificato costit

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21415 11187223
Art. 39 - (Procedimento di adozione ed approvazione del PUC semplificato)

N21

1. Per l'adozione e l'approvazione del PUC semplificato di cui all'

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21415 11187224
Art. 39-bis - (Conversione in PUC di PRG corredati di disciplina paesistica)
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Art. 40 - (Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale)

N43

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Art. 41 - (Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale)

N44

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Art. 42 - (Misure di salvaguardia)

N21

1. A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39-bis, a far d

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21415 11187228
CAPO III - FLESSIBILITÀ, AGGIORNAMENTO E VARIANTI DEL PUC E DEL PUC SEMPLIFICATO
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21415 11187229
Art. 43 - (Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato)

N96

N21

1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all'articolo 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all'articolo 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all'articolo 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.

2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.

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21415 11187230
Art. 44 - (Varianti al PUC e al PUC semplificato)

1. Costituiscono varianti al PUC “e al PUC semplificato”N92 le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell'aggiornamento di cui all'articolo 43. “Le varianti sono adottate e appr

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21415 11187231
Art. 45 - (Verifiche intermedie del PUC in attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS)

N21

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21415 11187232
Art. 46 - (Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale)

N54

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Art. 47 - (Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)

N55

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CAPO III BIS - LIMITAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE ED ALL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA PER I COMUNI DOTATI DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE DA OLTRE DIECI ANNI

N56

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Art. 47-bis - (Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale)

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'

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Art. 47-ter - (Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato di disciplina paesistica di livello puntuale)

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è viet

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CAPO IV - SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
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21415 11187238
Art. 48 - (Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale)

1. Il PUC:

a) si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione "e negl

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21415 11187239
Art. 49 - (Concessione edilizia convenzionata)

1. Il PUC prevede negli ambiti di conservazione e di riqualificazione le zone ed i casi in cui il rilascio "del titolo edilizio" N18 è subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale, allorché l'intervento:

a) richieda opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria ovvero opere di riqualificazione urbanistica e ambientale;

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21415 11187240
Art. 50 - (Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo)

N21

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.

2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:

a) relazione illustrativa che:

1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:

- gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell'assetto geomorfologico e vegetazionale dell'area di intervento;

- la descrizione degli interventi previsti;

2) specifichi i costi presumibili per l'attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;

b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell'area di intervento, documentazione fotografica di veduta d'insieme e di dettaglio dell'area di intervento, indagin

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21415 11187241
Art. 51 - (Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo)

N21

1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista, né richiesta alcuna trasformazione.

2. Il PUO conforme al PUC è adottato con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è contestualmente:

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Art. 52 - (Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale)

N58

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21415 11187243
Art. 53 - (Limiti di conformità dei PUO rispetto al PUC)

N45

1. I PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora, oltre i margini di flessibilità "previsti dal PUC e dal PUO, comportino" N18:

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21415 11187244
Art. 54 - (Effetti dell'approvazione del Progetto urbanistico operativo)

N18

1. I PUO sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi e possono avere valore di programmi di edilizia residenziale pubblica a norma della vigente legislazione in materia.

2. Si intendono per strumenti urbanistici attuativi il piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata, il piano per l'edilizia economica e popolare, il piano per insediamenti produttivi, il piano di recupero.

3. Ad uno stesso PUO, con il relativo atto di

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21415 11187245
Art. 55 - (Programma attuativo)

N60

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21415 11187246
CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

 

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21415 11187247
Art. 56 - (Procedure alternative)

N61

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21415 11187248
Art. 56-bis - (Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche)
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21415 11187249
TITOLO V - PROCEDIMENTI DI NATURA CONCERTATIVA CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, METROPOLITANO, PROVINCIALE E COMUNALE

N45

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21415 11187250
Art. 57 - (Accordo di pianificazione)

1. Le specificazioni settoriali o di ambito e le varianti al PTR al PTGcm, al PTC provinciale, al PSI ed al PUC diverse da quelle integrali, nonché i PUO riservati ad approvazione regionale dal PTR, e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione di settore possono essere approvati anche mediante ricorso ad un accordo di pianificazione, a norma del presente articolo. N159

2. L'accordo di pianificazione è promosso dal rappresentante legale dell'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare ai sensi del comma 1 ovvero dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza. A tal fine l'Amministrazione promotrice presenta gli elaborati cartografici e normativi

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21415 11187251
Art. 58 - (Accordo di programma)

1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico, nonché per l'approvazione dei relativi progetti od interventi si promuova, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, la stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo. N166

2. L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5. N167

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'acco

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21415 11187252
Art. 59 - (Conferenze di servizi)

1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agos

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21415 11187253
Art. 60 - (Disposizioni comuni all'accordo di pianificazione, all'accordo di programma e alla conferenza di servizi)

N45

01. Ove l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all'articolo 61, abbiano ad oggetto l'approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della L.R. 38/1998 e suc

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21415 11187254
Art. 61 - (Intese Stato-Regione per localizzazione di opere di interesse statale)

N88

1. Ove

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21415 11187255
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
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21415 11187257
Art. 62 - (Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale)

N68

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21415 11187258
Art. 63 - (Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7)

1. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 (delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni d'attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 44 e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:

"1. È istituito presso ogni Provincia il Comitato tecnico urbanistico quale organo consultivo dell'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite o delegate in materia di pianificazione territoriale ed urbanistico-edilizia.

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21415 11187259
Art. 64 - (Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52)

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali di approvazione dei regolamenti edilizi) è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge urbanistica regionale emana, su proposta della Giunta sentito il Comitato Tecnico Urbanis

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Art. 65 - (Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale)

N69

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21415 11187261
Art. 66 - (Città Metropolitana)

N70

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21415 11187262
Art. 67 - (Disposizioni finanziarie)

N71

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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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SEZIONE I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI VIGENTI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO REGIONALI

N18

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Art. 68 - (Validità dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla l.r. 39/1984)

1. Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 fe

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21415 11187266
Art. 69 - (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico)

N72

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Art. 74 - (Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico)

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Art. 75 - (Progetti di recupero paesistico-ambientale)

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SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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21415 11187270
Art. 76 - (Piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 39/1984)

N75

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Art. 76 bis. - (PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa)

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Art. 77 - (Formazione del primo Piano territoriale regionale)

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Art. 78 - (Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale)

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Art. 79 - (Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali)

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Art. 79-bis - (Rapporti tra PTGcm e PTC della Provincia di Genova)

N20

1. Fino all'approvazione del PTGcm nel territorio della Città metropolitana si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con Delib. C.P. 22 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni ed è fatta salva la conclusione dell'iter approvativo delle varianti in corso alla data d

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Art. 80 - (Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria)

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Art. 81 - (Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente)

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Art. 82 - (Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente).

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Art. 83 - (Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili)

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Art. 84 - (Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

N83

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21415 11187281
Art. 85 - (Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente)

N84

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21415 11187282
Art. 86 - (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 e successive modificazioni)

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 9/1983 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e loro varianti da approvarsi a norma dell'articolo 76, comma 1, lettera b), della legge urbanistica regionale;"

2. Le lettere f), g) e h) del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 9/1983 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:

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21415 11187283
Art. 87 - (Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici)

N85

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21415 11187284
Art. 88 - (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme)

N86

 

 

 

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