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L. R. Liguria 01/07/1994, n. 29

Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 20
- L.R. 02/08/2023, n. 17
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- L.R. 27/10/2022, n. 13
- L.R. 15/07/2022, n. 7
- L.R. 29/12/2021, n. 22
- L.R. 09/08/2021, n. 14
- L.R. 03/05/2021, n. 7
- L.R. 29/12/2020, n. 32
- L.R. 19/05/2020, n. 9
- Sent. Corte Cost. 06/03/2020, n. 40
- Sent. Corte Cost. 13/03/2019, n. 44
- L.R. 27/12/2018, n. 29
- L.R. 07/08/2018, n. 12
- L.R. 28/12/2017, n. 29
- L.R. 11/05/2017, n. 10
- L.R. 14/09/2016, n. 21
- L.R. 30/12/2015, n. 29
- L.R. 10/04/2015, n. 15
- L.R. 06/02/2015, n. 3
- L.R. 18/09/2014, n. 24
- L.R. 28/05/2014, n. 11
- L.R. 17/12/2012, n. 46
- L.R. 06/08/2012, n. 27
- L.R. 05/10/2011, n. 27
- L.R. 04/10/2011, n. 24
- L.R. 01/06/2011, n. 12
- L.R. 06/08/2009, n. 31
- L.R. 06/06/2008, n. 12
- L.R. 02/02/2007, n. 3
- L.R. 31/10/2006, n. 35
- L.R. 14/07/2006, n. 18
- L.R. 13/08/2002, n. 31
- L.R. 04/09/2001, n. 31
- L.R. 03/09/2001, n. 28
- L.R. 02/10/2000, n. 38
- L.R. 08/09/1999, n. 29
- L.R. 29/04/1997, n. 15
- L.R. 07/08/1996, n. 36
- L.R. 14/08/1995, n. 42
- L.R. 07/09/1994, n. 47
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio s

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Art. 2 - Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di pianificazione, svolge compiti di orientamento, di controllo, anche sostitutivo, nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto. N1

2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri, promuove ed attua studi e indagini sul

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TITOLO II - Pianificazione faunistico-venatoria.
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Art. 3 - Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, comprende i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di al

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Art. 4 - Zona faunistica delle Alpi

1. Il territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi, caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, costituisce una zona faunistica a se s

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Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria

N4

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Art. 6 - Piano faunistico-venatorio

N5

1. La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA.N1

2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di c

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Art. 7 - Perimetrazione e tabellazione

1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'

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Art. 8 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che, per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regiona

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Art. 9 - Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica

1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il ripristino degli habitat, la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonché piani di immissione di fauna selvatica. Il ripopolamento può essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regio

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Art. 10 - Tutela dei nidi

1. È vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna durante le fa

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Art. 11 - Tutela delle pareti rocciose

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini

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Art. 12 - Piano faunistico venatorio regionale

N3

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TITOLO III - Zone a destinazione particolare.
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Art. 13 - Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione di cui all'articolo 10 comma 8 lettera a) della legge n. 157 del 1992 sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie

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Art. 14 - Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 10 comma 8 lettera b) della legge n. 157 del 1992 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunist

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Art. 15 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'articolo 10 comma 8 lettera c) della legge n. 157 del 1992 sono istituiti, di preferenza, su terreni di proprietà pubblica giudicati idonei dalla Regione. I centri pubblici sono gestiti dalla Regione e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fin

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Art. 16 - Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell'attività

1. La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina la gestione delle zone di cui all'articolo 10 comma 8 lettera e) della legge n. 157 del 1992 destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile da esercitarsi in forma singola o associata da associazioni venatorie o cinofile, imprenditori o conduttori agricoli.N1

2. Le zone di cui al comma 1 possono essere a carattere transitorio o permanente. Nelle zone a carattere transitorio sono consentite gare cinofile e prove di lavoro c

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TITOLO IV - Organizzazione del prelievo venatorio
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Art. 17 - Caccia programmata

1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso soltanto negli ambiti terri

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Art. 18 - Esercizio della caccia in forma esclusiva

1. L'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) in forma vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

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TITOLO IV - Organizzazione del prelievo venatorio.
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Capo I - Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e loro gestione
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Art. 19 - Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini

N17

1. Gli ambiti territoriali di caccia che devono avere dimensioni subprovinciali ed essere possibilmente omogenei, nonché i comprensori alpini di cui all'articolo 7, vengono delimitati con riferimen

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Art. 20 - Gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini

1. Gli àmbiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro competenza, al piano faunistico venatorio regionale.N18

2. Sono organi delle strutture associative di cui al comma 1:

a) il Comitato di gestione;

b) il Presidente;

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Art. 21 - Statuto dell'organismo di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini

1. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 20 adotta uno statuto entro un anno dalla costituzione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino.

2. Lo statuto disciplina principalmente:

a) l'iscrizione, la sospensione e l'espulsione dei cacciatori, nonché

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Art. 22 - Compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini

1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini:

a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli "habitat";

c) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;

d) organizzano l'esercizio venatorio;

e) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Giunta regionale;N8

f) organizzano il recupero degli animali selvatici feriti nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria;

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Art. 23 - Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini

1. La gestione del bilancio degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini persegue le finalità indicate nel

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Art. 24 - Vigilanza sugli organi di gestione

N27

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Art. 25 - Accesso dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini

N28

1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.N3

2. La Regione comunica annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1. N1

3. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'articolo 14 comma 5 della L. n. 157/1992.

4. Il cacciatore ha diritto di accesso all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.

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Art. 26 - Nuove iscrizioni agli ambiti territoriali o comprensori alpini

1. Gli iscritti, a partire dal 1° maggio ed entro il 31 maggio di ogni anno, devono far pervenire agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini la conferma di partecipazione per l'anno successivo.

2. Entro la stessa data sono presentate le domande di prima iscrizione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25.

2-bis. La Giunta regionale fissa l’entità massima della quota di partecip

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Art. 27 - Interscambi di cacciatori

1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori della zona delle Alpi possono riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, altri cacciatori anche se residenti in altra Regione.

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Art. 27-bis - Procedure autorizzative

N33

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Art. 28 - Doveri del cacciatore

1. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini il cacciatore iscritto ha il dovere di:

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TITOLO IV - Organizzazione del prelievo venatorio
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Capo II - Appostamenti fissi
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Art. 29 - Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei.

2. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.

3. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d'acqua del suolo.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.N108

5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio.

6. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metr

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Art. 30 - Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, in aggiunta o in sostituzione di quello dell’allevatore. È fatto obbligo di conservare l’anello dell’allevatore eventualmente sostituito in funzione della tutela del benessere animale assieme all’apposito registro. Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. N38

1-bis. Gli anelli di cui al comma 1 hanno validità massima stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata nella documentazione di origine dell’esemplare.

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Art. 31 - Autorizzazione alla detenzione e all'uso di falchi per l'esercizio venatorio.

1. Presso la Regione è istituito il registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a norma dell'articolo 36 comma 5 del regolamento CE n. 1808/2001 del 30.08.2001 e successive modificazioni.

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TITOLO IV - Organizzazione del prelievo venatorio
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Capo III - Strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina
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Art. 32 - Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA, entro i limiti fissati dall'articolo 3, comma 5, del territorio agro-silvo-pastorale può:N35

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono

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Art. 33 - Allevamenti

1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. N103

2. Nel

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TITOLO V - Specie cacciabili e calendario venatorio
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Art. 34 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della L. 157/1992 e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia tortur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus fioridanus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chioropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia griglia (Corvus corone cornix); volpe (Vulpes vulpes); pavoncella (Vanellus-vanellus); N115

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); lepre bianca (Lepus timidus); pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); cervo (Cervus elaphus);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); N116

d-b

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Art. 35 - Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati

N54

1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.

2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.

2-bis. Per gli A.T.C. o C.A. interessati, in tutto o in parte, dalla presenza di zone soggette a restrizione a seguito dell’introduzione del virus della peste suina africana, non è prevista la definizione del contingente di cui al comma 2. N136

3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.

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Art. 36 - Controllo della fauna selvatica

N55

1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all'esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è consentito l'impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell'ISPRA piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dal medesimo Istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori e in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliar

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Art. 37 - Importazione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio regionale, può essere effettuata in via eccezionale e su autorizzazione della Regione solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico, sentito l'Istituto nazionale per la fauna

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TITOLO VI - Condizioni per l'esercizio della caccia
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Art. 38 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'articolo 12 comma 12 della legge n. 157 del 1992 è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza e distribuito dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e le zone ove è consentita l'attività venatoria.N53

3. Nel tesserino deve essere, altresì, indicato l'ambito territoriale di caccia

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Art. 39 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei mezzi disciplinati dall'

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Art. 40 - Abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica cinque anni.N62

3. Le commissioni sono composte: N63

a) da un funzionario regionale che la presiede; N8

b) da cinque

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Art. 41 - Tasse di concessione regionale.

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regi

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Art. 42 - Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali

N67

1. I proventi disponibili delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono così ripartiti: N68

a) Il 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale secondo le seguenti modalità: il 25 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le associazioni; il 75 per cento in ba

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Art. 43 - Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria

1. La Regione destina la somma di cui all'articolo 42, comma 3, alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altr

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TITOLO VII - Divieti, vigilanza, sanzioni.
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Art. 44 - Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi.

1. Ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati sono vietati a norma de

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Art. 45 - Cattura temporanea e inanellamento.

1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici dell'Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura temporanea e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. N1

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organ

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Art. 45-bis - Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica

N70

1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvediment

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Art. 46 - Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla legge regi

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Art. 47 - Altri divieti

1. Oltre quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 della legge n. 157 del 1992 è vietato:

a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria;N71

b) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

c) eser

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Art. 48 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalla Regione e viene svolta dai soggetti indicati dagli articoli 27 e 29 con i poteri di cui all'articolo 28 della legge n. 157 del 1992.N10

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria da parte della Regione di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157 del 1992 è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame della commissione a tal fine istituita, nel rispetto dell'articolo 27 comma 4 della legge n. 157 del 1992.N77

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Art. 49 - Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'articolo 30 comma 1 della legge n. 157 del 1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'articolo 31 comma 1 della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge, delle conseguenti norme regolamentari applicative e della legge n. 157 del 1992. La stessa sanzione si applica a chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni. L'immissione abusiva di cinghiali sul territorio è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.200.000 a capo. La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 38, comma 5 della presente legge, è sanzionata mediante il pagamento della somma da

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Art. 50 - Rapporti sull'attività di vigilanza

1. La Regione entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro competente un rapporto informativo nel quale è riportato lo stato dei serv

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TITOLO VIII - Norme finali e transitorie
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Art. 51 - Commissione faunistico-venatoria regionale

1. Per assolvere le proprie funzioni la Regione, oltre che dei pareri dell'ISPRA nei casi previsti dalla legge n. 157 del 1992, può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della commissione faunistico-venatoria regionale nominata dalla Giunta regionale e composta da:N35

a) l'Assessore regionale alla caccia o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;

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Art. 52 - Comitato faunistico-venatorio provinciale

N84

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Art. 53 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli:

a) stato di previsione dell'entrata:

- cap. 0115 «Tasse regionali in materia di caccia previste dall'ar

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Art. 54 - Norme transitorie

1. In attesa dell'approvazione dei piani faunistico-venatori e comunque per la sola annata venatoria 1994-1995, continuano a valere in luogo delle zone da determinare ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge n. 157 del 1992 le delimitazioni delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina effettuate ai sensi della legge n. 968 del 1977. Per la medesima annata venatoria le Province p

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Art. 55 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 24 giugno 1976, n. 21;

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Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale

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Allegato A - Omissis

 

 

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