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L.R. Liguria 30/07/1999, n. 20

Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14.1.1997.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/07/2001, n. 18
- L.R. 09/08/2004, n. 13
- L.R. 07/12/2006, n. 41
- L.R. 25/11/2009, n. 57
- L.R. 06/06/2008, n. 14
- L.R. 27/12/2011, n. 36
- L.R. 09/08/2012, n. 29
- L.R. 29/12/2014, n. 41
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TITOLO I - NORME GENERALI


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Articolo 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali, e ne definisce le modalità per l'accreditamento.

2. La Regione, per assicurare alla popolazione i livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario n

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Articolo 2 - (Classificazione dei presidi)

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento sono classificate come segue:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno;

d) studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati;

e) strutture esclusivamente dedicate all'attività diagnostica, svolta anche per so

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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI


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Articolo 3 - (Procedure per l'autorizzazione)

1. Le strutture di cui all'articolo 2 sono soggette all'autorizzazione del Comune di ubicazione, nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede.

2. Il Comune adotta i provvedimenti di competenza entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di compatibilità del progetto presentato, effettuata dalla Regione ai sensi della vigente normativa nonché sulla base del parere

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Articolo 4 - (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi)

1 I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio d

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Articolo 5 - (Accertamento dei requisiti, autorizzazione, revoca)

1. All'accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti, provvedono le Commissioni per l'autorizzazione, istituite dal Comune nel cui territorio è ubicato il presidio richiedente.

2. Le Commissioni, i cui componenti sono designati dall'Azienda USL, sono formate da personale dell'Area Dipartimentale Prevenzione e, secondo la tipologia del presidio, da personale dell'Area Dipartimentale Attività di Assistenza Sanitaria - Socio Sanitaria e di Riabilitazione, oppure, nel caso delle strutture di cui all'articolo 2,, comma 2 lettere a), b) e c), da personale medico esperto delle funzioni organizzativi e tecniche ospedaliere.

3. Per l'accertamento dei requisiti dei presidi socio-sanitari e sociali, le Commissioni sono i

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Articolo 6 - (Adeguamento ai requisiti dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati)

1. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, entro i tempi di seguito indicati:

a) un anno per i requisiti organizzativi;

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Articolo 7 - (Proroga autorizzazioni provvisorie)

1. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai presidi socio-sanitari e sociali, ai sensi dell'artico

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Articolo 8 - (Verifica dei requisiti e vigilanza)

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“Articolo 9 - (Sanzioni)

N11 1. I titolari dei presidi e dei servizi di cui all’articolo 2 che contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito prevista:

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Articolo 10 - (Elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali)

1. Annualmente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei presidi sanita

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TITOLO III - ACCREDITAMENTO


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CAPO I - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI PRESIDI SANITARI E SOCIO-SANITARI


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Articolo 11 - Definizione e caratteristiche dell'accreditamento e dei soggetti accreditabili)

1. Ai sensi della normativa statale in materia, l'accreditamento è il processo con cui si provvede alle verifiche ed agli accertamenti per il riconoscimento a presidi pubblici e privati regolarmente autorizzati, della qualifica di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale.

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Articolo 12 - (Processo di accreditamento istituzionale)

1. I presidi sanitari e socio-sanitari elencati all'articolo 2 e le strutture sociali per l'eventuale componente sanitaria, in possesso di autorizzazione al funzionamento, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione.

2. La Regione, a seguito della risultanza positiva alla verifica effettuata dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 13, concede l'accreditamento. In caso di provvedimento negativo di accreditamento, su richiesta dell'interessato, la domanda è oggetto

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“Art. 13 - (Accertamento e verifica dei requisiti di accreditamento)

N9

N10 1. L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) ha il compito di provvedere ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che richiedono l’accreditamento istituzionale.

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Articolo 14 - (Elenco regionale dei soggetti accreditati)

1. La Regione pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati per l'e

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CAPO II - ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI SOCIALI


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Articolo 15 - (Accreditamento)

1. All'accreditamento dei presidi sociali elencati all'articolo 2 comma 5 provvede il Comune in cui il presidio stesso è ubicato.

2. A

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Articolo 16 - (Elenco regionale dei presidi sociali accreditati)

1. La Regione pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale l'elenco dei presidi sociali accreditati.

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TITOLO IV - ACCORDI E CONTRATTI


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Articolo 17 - (Stipula degli accordi e contratti)

1. Il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende dei Servizio sanitario regionale. La remunerazione delle prestazioni erogate avviene solo a seguito di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e di contratti con le strutture private.

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TITOLO V - NORME SUI PRESIDI DI MEDICINA VETERINARIA E SUGLI STABILIMENTI TERMALI, IDROTERAPICI, DI CURE FISICHE E AFFINI


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22470 1613409
Articolo 18 - (Disposizioni per i presidi non contemplati dal d.P.R. 14 gennaio 1997)

1. Per i presidi di medicina veterinaria e per gli stabilimenti termali e idroterapici, non contempla

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22470 1613410
Articolo 19 - (Presidi di medicina veterinaria)

1. Si definiscono studi professionali veterinari i locali nei quali si esercita la professione. Gli studi professionali veterinari non sono soggetti ad autorizzazione.

2. Si definiscono ambulatori di medicina veterinaria i presidi con organizzazione propria ed autonoma che esercitano attività di medicina veterinaria.

3. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento,

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Articolo 20 - (Stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini)

1. Si definiscono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

a) acque minerali;

b) fanghi, sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;

c) st

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TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE


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Articolo 21 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

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TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE


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Articolo 22 - (Modifiche alla l.r. 30/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della I.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

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Articolo 23 - (Norma transitoria)

1. Il vigente sistema di accreditamento provvisorio resta in vigore fino alla pubblicazione degli elenchi di cui agli a

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Articolo 24 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati);

b) legge regionale 24 novembre 1988 n. 62 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 "autorizza

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