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L. R. Liguria 06/06/2014, n. 13

Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.
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Articolo 1 - (Oggetto e principi ispiratori del testo unico)

1. Il presente testo unico prevede il riordino della legislazione regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di p

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Articolo 2 - (Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione)

1. Alla Regione competono funzioni di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione del paesaggio e di controllo dell’esercizio della gestione delle funzioni delegate nella materia e degli esiti degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica regionale. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:

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Articolo 3 - (Attività della Regione di indirizzo, coordinamento e formazione)

1. La Regione, in conformità alle previsioni e prescrizioni di salvaguardia, tutela, valorizzazione e fruizione paesaggistica dettate nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e, successivamente, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nel Piano Territoriale Regionale (PTR), tenuto conto degli esiti dell

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Articolo 4 - (Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico)

1. In attuazione dell’articolo 137 del Codice è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, la Commissione regionale avente la seguente composizione:

a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o suo delegato;

c) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

d) il Soprintendente per i Beni archeologici della Liguri

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Articolo 5 - (Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori)

1. La Regione, in vista della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all’articolo 4, comma 4, anche su segnalazione del Comune, della Provincia o di altra pub

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Articolo 6 - (Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)

1. La Regione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice, per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:

a) opere pubbliche statali e di interesse statale, ivi comprese le opere infrastrutturali strategiche, le opere pubbliche regionali e degli enti territoriali di livello sovra comunale, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia; N10

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Articolo 7 - (Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio)

1. La Regione istituisce l’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, nell’ambito del quale sono individuati i membri esperti dei quali i comuni devono avvalersi per la scelta dei componenti delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 11.

2. L’Albo regionale è formato dalla struttura regionale competente in materia che provvede ad aggiornarlo. N4

3. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale:

a) i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino iscritti, da almeno cinque anni, all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri con laurea in Ingegneria civile o edile, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e

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Articolo 8 - (Controllo della Regione sull’esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all’autorizzazione paesaggistica regionale)

1. La Regione vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel presente testo unico da parte dei comuni delegati all’esercizio delle competenze in materia di paesaggio secondo le modalità previste ai commi 2 e 3.

2. In caso di accertata inosservanza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti all’articolo 9, comma 2, per l’esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la Regione:

a) comunica tempestivamente al Comune interessato e alla Soprintendenza l’intervenuta operatività nel territorio comunale del divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche che abbiano ad oggetto interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;

b) rilascia, fino a quando permane la situazione di inosservanza, le autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere

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Articolo 9 - (Funzioni delegate ai comuni)

1. Ai comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate:

a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa d

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Articolo 10 - (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche)

1. Le funzioni delegate ai comuni a norma dell’articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione.

2. La funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è svolta da un responsabile tecnico del procedimento distinto dal responsabile dello SUE e dello SUAP, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice. A corredo dell’istanza di autorizzazione il Comune è tenuto a richiedere la documentazione stabilita dall�

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Articolo 11 - (Commissioni locali per il paesaggio)

1. I comuni per la gestione delle funzioni delegate di cui all’articolo 9 devono essere dotati della Commissione locale per il paesaggio, anche in forma associata, costituente organo consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 148 del Codice. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia.

2. Le Commissioni locali per il paes

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Articolo 12 - (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni)

1. I comuni esercitano in via primaria le funzioni delegate di vigilanza sui beni paesaggistici di cui all’articolo 155 del Codice, ivi comprese quelle di adozione dei provvedimenti di cui agli a

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Articolo 13 - (Funzioni di vigilanza sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni)

1. Nelle more della revisione delle normative regionali in attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali, la Provincia e la Città metropolitana di Geno

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Articolo 14 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Alla lettera b quater) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e succes

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Articolo 15 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nei comuni che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2026 N13 non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dall’adozione del PUC o del PSI a norma della

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Articolo 15 bis - (Disposizioni finanziarie)

N7

1. Le somme incassate dalla Regione derivanti dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei casi di positivo accertamento

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Articolo 16 - (Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dall’articolo 15 e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale, le disposizioni del presente testo unico abrogano le seguenti leggi e disposizioni regionali:

omissis

c) legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l’impiego dell’ardesia negli interventi edilizi);

d) legge regionale 12 settembre 1988, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali

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