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L. R. Lazio 10/11/2014, n. 10

Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio.
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 R sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione” sono aggiunte le seguenti: “, di nuova costruzione”;

b) dopo le parole: “di sostituzione edilizia” sono inserite le seguenti: “con demolizione e ricostruzione”;

c) dopo le parole: “di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter,” sono inserite le seguenti: “3 quater,”;

d) le parole: “28 agosto 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto;”.

3. Alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), del comma 2, dell’articolo 2, della l.r. 21/2009 le parole: “su edifici situati” sono soppresse.

4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “demanio marittimo” sono aggiunte le seguenti: “nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne”.

5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “nei comprensori di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree a rischio idrogeologico”;

b) le parole: “garantita da sistemi di idrovore” sono sostituite dalle seguenti: “attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 ter, comma 1 ter, e 4, comma 2 bis”.

6. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “e tecnologiche” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 ter, comma 1 ter, e 4, comma 2 bis”.

7. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superfice o viceversa si applica la formula superficie=volume/3,2 ovvero volume=superficie x 3,2. Le denunce di inizio attività (DIA) e le domande di permesso di costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. Integrano il fascicolo del progetto il rilievo dello stato di fatto e copia dell’originaria documentazione catastale.”.

8. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR.”.

9. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”.

10. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “per le attività produttive e artigianali” sono aggiunte le seguenti: “e ricettivo alberghiere”.

11. All’alinea del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”.

12. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“2bis. In deroga allo strumento urbanistico è, altresì, consentito l’ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d’uso, fino al raggiungimento dei limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purché siano rispettati i seguenti criteri ed indirizzi:

a) favorire la qualità architettonica nella progettazione degli interventi e delle aree circostanti interessate;

b) favorire l’uso di tecnologie costruttive sostenibili e con alti rendimenti energetici;

c) favorire l’utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

d) favorire l’utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo idrico del ciclo produttivo e per il recupero della acque piovane.”.

13. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw” sono aggiunte le seguenti: “a condizione che tale utilizzo sia esteso all’intero fabbricato oggetto di ampliamento”.

14. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: “la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria” sono inserite le seguenti: “e secondaria”.

15. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 le parole: “che degli oneri concessori” sono sostituite dalle seguenti: “a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 R per il rilascio del permesso di costruire” e le parole: “degli oneri concessori dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “del contributo di costruzione dovuto”.

16. Al comma 10 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 le parole: “adottata entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “adottata entro il 31 dicembre 2014”.

17. Al comma 1 dell’articolo 3 ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e dei regolamenti”; dopo le parole: “entro il limite del 30 per cento” sono inserite le seguenti: “della volumetria oppure” e le parole: “30 settembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

b) alla lettera a) le parole: “del 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2013”;

c) alla lettera b) le parole: “, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadri” sono soppresse;

d) alla lettera c):

1) le parole: “di trasformazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’intervento”;

2) dopo le parole: “e inferiore a 15.000 metri quadrati;”

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Art. 2 - (Disposizioni transitorie e finali relative alla l.r. 21/2009)

1. Le modifiche di cui all’articolo 1, fatta eccezione per le modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, non si applicano:

a) alle denunce di inizio di attività (DIA) di cui all’articolo 6, comma 1 della l.r. 21/2009 e successive modi

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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche e alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)

1. L’articolo 18 della l.r. 38/1999 R è sostituito dal seguente:

“Art. 18 - (Pianificazione territoriale provinciale)

1. Le funzioni di pianificazione territoriale esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, sono limitate alle sole funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 R (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Le funzioni diverse da quelle di cui al comma 1 conferite alle province nella materia “governo del territorio”, di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost., saranno individuate con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in conformità all’accordo sancito l’11 settembre 2014 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 38/1998 dopo le parole: “e di quelle ad esse connesse.” sono inserite le seguenti: “Sono altresì consentiti interventi per le attività di accoglienza ed assistenza degli animali.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 38/1999 le parole: “Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati” sono sostituite dalle seguenti: “I coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche e

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Art. 4 - (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 36/1987 R e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. I pi

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Art. 5 - (Modifiche alle leggi regionali 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione” e successive modifiche, 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”, 6 agosto 2012, n. 12 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e successive modifiche) e 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modifiche)

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 22/1997 R le parole: “, sentita la commissione edilizia” sono soppresse.

2. Nel titolo della l.r. 13/2009 R dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti “e turistico ricettivi”.

3. Al comma 1 degli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009, dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti: “e turistico ricettivi”.

4. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2009 dop

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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2012 R dopo le parole: “e successive modificazioni)” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi ag

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Art. 7 - (Interventi nei comuni dotati di programma di fabbricazione)

1. Gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 ter, commi 1 e 4, 3 quater, comma 1, 4

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Art. 8 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

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