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L. R. Friuli Venezia Giulia 20/02/2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
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TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumen

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) aiuti “de minimis”: incentivi concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato disciplinante gli aiuti “de minimis”;

b) agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia;

c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;N1

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TITOLO II - MISURE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
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CAPO I - MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ
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Art. 3 - (Agenzia investimenti FVG)

N51

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Art. 4 - (Portale del marketing territoriale)

N52

1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia

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Art. 5 - (Semplificazione delle procedure insediative)

1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di

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Art. 6 - (Incentivi all'insediamento)

N64

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali. N86

1-bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompr

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Art. 7 - (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso “all'1 gennaio 2019”N47, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, “lettere a), b), c), ed e)”N47 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale

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CAPO II - AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
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Art. 8 - (Aree produttive ecologicamente attrezzate)

1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.

2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.

3. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastr

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TITOLO III - SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 9 - (Principi e finalità)

1. La Regione sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese, in particolare del settore manifatturiero, coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla Comunic

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Art. 10 - (Catalogo degli incentivi)

1. Al fine di mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità

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Art. 11 - (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi

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Art. 12 - (Premialità)

1. Ai fini della tutela e della crescita dell'occupazione e con riferimento alle iniziative di cui alla presente legge, i regolament

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Art. 13 - (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)

1. L'Amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia SpA - Friulia SpA, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, Finest SpA, Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della regione.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l

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Art. 14 - (Tecnologie abilitanti)

1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e s

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Art. 15 - (Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA). N89

2-bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). N90

2-bis.1. N44

2-ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppa

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CAPO II - MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
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Art. 16 - (Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese)

1. La Regione sostiene lo sviluppo delle imprese tramite le misure di cui al titolo III, nonché tramite le seguenti misure:

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Art. 17 - (Misure per il supporto manageriale delle PMI)

1. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, "al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell

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CAPO III - MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA
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Art. 18 - (Programmazione europea 2014-2020)

1. L'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo del sistema produttivo anche tramite le misure per l'innovazione e la riconversi

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Art. 19 - (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, e di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,40 per cento.

2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui

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Art. 20 - (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sott

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Art. 21 - (Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzar

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Art. 22 - (Ricerca e sviluppo)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforza

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Art. 22-bis - (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

N76

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Art. 22-ter - (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

N76

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo pe

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Art. 23 - (Sostegno alle start - up innovative)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori

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Art. 24 - (Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab)

N71

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di f

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Art. 25 - (Concorso di idee)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e s

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Art. 26 - (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) sostenere la

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Art. 27 - (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occ

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CAPO IV - MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO
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Art. 28 - (Sostegno al credito per il rilancio della produzione)
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CAPO V - MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI
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Art. 29 - (Misure di intervento per affrontare la crisi)

1. Al fine di supportare il sistema delle imprese in particolare con riferimento alle situazioni di crisi diffuse, in forma complementare alle misure previste per le aree di crisi di cui all'articolo 27, l'A

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Art. 30 - (Supporto alle imprese in difficoltà)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizz

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Art. 31 - (Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi “nel rispett

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Art. 32 - (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)

1. Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto

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Art. 33 - (Area di crisi complessa di Trieste)

1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in s

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CAPO VI - MISURE DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE
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Art. 34 - (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che i

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TITOLO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI
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1583815 9170363
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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1583815 9170364
Art. 35 - (Finalità)

1. La Regione, al fine di adeguare il procedimento contributivo all'attuale contesto economico e sociale e ai principi dell'ordiname

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1583815 9170365
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI
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Art. 36 - (Modifica all’articolo 32 della legge regionale 7/2000)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 32 d

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Art. 37 - (Inserimento degli articoli 32-bis e 32-ter nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono inseriti i seguenti:

“Art. 32-bis (Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi) — 1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

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Art. 38 - (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 7/2000)

1. L’articolo 48 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 48 (Procedure concorsuali) — 1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso in cui l'impresa bene

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Art. 39 - (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 7/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della

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Art. 40 - (Sostituzione dell’articolo 52 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 52 (Rateazione) - 1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del s

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Art. 41 - (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 7/2000)

1. All’articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 42 - (Inserimento dell'articolo 57-bis nella legge regionale 7/2000)
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CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/2002
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Art. 43 - (Modifica all’articolo 23-bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo

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Art. 44 - (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della

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Art. 45 - (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 5 dell'articolo 28 della

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Art. 46 - (Modifica all’articolo 37 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'

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Art. 47 - (Modifica all’articolo 41 della legge regionale 12/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'

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Art. 48 - (Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 dell

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Art. 49 - (Sostituzione dell’articolo 53-bis della legge regionale 12/2002)

1. L’articolo 53-bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 53-bis (Iniziative finanziabili) — 1. L'Amministrazion

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Art. 50 - (Abrogazione dell’articolo 53-ter della legge regionale 12/2002)
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CAPO V - ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
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Art. 52 - (Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all’

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TITOLO V - MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
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CAPO I - DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE
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Art. 54 - (Distretti industriali)

1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate che partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate.

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Art. 55 - (Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)

1. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della

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Art. 56 - (Filiere produttive)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la collaborazione e l'aggregazione delle imprese e di altri soggetti del sistema dell'

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Art. 57 - (Attività di monitoraggio)

1. L'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti industriali e per le filiere produttive, per cogli

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Art. 58 - (Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.

2. La Giunta regionale, individuate le filiere di cui all'articolo 56, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ripartisce le risorse a disposizione e adotta specifici bandi recanti criteri e modalità per l'accesso ai contributi.

3. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, attività e conoscenze, in particolare in materia di

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Art. 59 - (Abrogazioni)
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Art. 60 - (Norma transitoria)

1. Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:

a) al riconoscimento dei distretti industriali, adottate ai sensi dell’

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CAPO II - RIORDINO DEI CONSORZI
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Art. 61 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.

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Art. 62 - (Consorzi di sviluppo economico locale)

1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.N98

1-bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato. Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali. N103

1-ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.N99

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità. N75

2-bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;

c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

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Art. 63 - (Operazioni di riordino)

1. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi. “Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.”

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Art. 63-bis - (Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

N76

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Art. 64 - (Fini istituzionali)

1. I consorzi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:

a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;N70

b) gestiscono servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;

b-bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;N69

b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive; N69

b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese; N69

b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale; N69

c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.

2. "I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi."N77 Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attengono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.

3. I co

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Art. 65 - (Piani territoriali infraregionali)

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all’articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comu

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Art. 66 - (Riacquisto)

1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.

2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di

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Art. 67 - (Statuto)

1. Lo statuto dei consorzi disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, la sede legale e l'eventuale istituzione di uffici periferici sul territorio di competenza, i principi dell'ordinamento degli uffici, le norme fondamentali dell'organizzazione e le funzioni esercitate in attuazione de

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Art. 68 - (Organi dei Consorzi)

1. Gli organi dei consorzi sono:

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Art. 69 - (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento

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Art. 70 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:

a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;

b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;

c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;

d) verifica dei risultati della gestione;

e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

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Art. 71 - (Proroga delle funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'articolo 70 ed entro tale termine deve essere ricostituito.

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Art. 72 - (Comitato di consultazione)

1. Il Comitato di consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale e dura in carica qu

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Art. 73 - (Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota,

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Art. 74 - (Organismo di vigilanza)

1. Lo statuto consortile può prevedere che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di

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Art. 75 - (Revisori)

1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.

2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revision

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Art. 76 - (Direttore)

1. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione così come previ

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Art. 77 - (Commissariamento dei consorzi)

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.

2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti ne

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Art. 78 - (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)

1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.

2. I mezzi finanziari dei consorzi sono:

a) rendite del patrimonio;

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Art. 79 - (Bilancio)

N78

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Art. 80 - (Piano industriale)

N78

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:

a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;

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Art. 81 - (Accordo di programma)

1. Al fine dell'attuazione del piano di cui all'articolo 80, la Regione promuove la stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7/2000 con i consorzi, con l'EZIT e gli eventuali altri ent

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Art. 82 - (Vigilanza)

N78

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Art. 83 - (Altre disposizioni)

1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

2. Qualora i consorzi abbiano istituito l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74, ademp

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Art. 84 - (Contributi alle PMI)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali “dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino,”N23 con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di “de minimis” a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti "nel

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Art. 85 - (Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi N79 trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica ", impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari"N73.

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.N53

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Art. 86 - (Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi N79 contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.

1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.N72

2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili

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Art. 87 - (Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi "e ai Consorzi di sviluppo industriale" N33 un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, "e 63-bis,"N73 quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali "e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura"

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CAPO III - Omissis

 

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 97 - (Delega di funzioni)

1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata “alle Camere di commercio”N30.

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Art. 98 - (Norme transitorie e finali)

1. Al fine di garantire l'attuazione del titolo II, capo I e del titolo V l'Amministrazione regionale assicura l'adeguato assetto organizzativo delle strutture regionali competenti.

1-bis. N27 Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presen

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Art. 99 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:

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Art. 100 - (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 117.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2015, di 48.000 euro per l'anno 2016 e di 24.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti esterni per il Programma del marketing territoriale".

2. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a favore delle imprese per la stipula di contratti regionali di insediamento".

3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per il supporto manageriale delle PMI".

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, sono previste minori entrate per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a valere sull'unità di bilancio 1.1.3 e sul capitolo 80 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Incentivi per l'acquisto di servizi per l'innovazione".

6. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per la valorizzazione economica dell'innovazione".

7. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8059 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per ricerca e sviluppo".

8. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli an

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Art. 101 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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Ritardato pagamento di onorari e corrispettivi: interessi, tutele, prescrizione

INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
A cura di:
  • Dino de Paolis
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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini