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L. R. Friuli Venezia Giulia 17/12/2018, n. 27

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/06/2022, n. 8
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Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la presente legge ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR), nel rispetto dei principi di cui al

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Art. 2 - Finalità

1. La ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale è finalizzata a:

a) migliorare la capacità di presa in carico del cittadino per il suo bisogno di salute e la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;

b) perseguire l’integrazione tra l’assistenza s

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CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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Art. 3 - Enti del Servizio sanitario regionale

1. Il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto

pubblico:

a) l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);

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Art. 4 - Livelli di governo del Servizio sanitario regionale

1. La Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di indirizzo politico svolgendo, a tal fine, le funzioni attribuite alla Direzione con la deliberazione della Giunta regionale approvata ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 svolge compiti di indirizzo e di vigilanza sull’Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e, per il tramite della stessa, sugli altri enti del Servizio sanitario regionale.

3. L’Azienda regionale di coordinamento per la salute, in favore della Direzione centrale di cui al comma 1, assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l’individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio san

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Art. 5 - Collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi di Trieste e di Udine

1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università degli studi di Trieste e di Udine per garantire l’integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca sono svolti per concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, per la crescita qualitativa della formazione e per lo sviluppo dell

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CAPO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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Art. 6 - Articolazione delle Aziende sanitarie regionali

1. Le Aziende sanitarie regionali di cui all’articolo 3, attraverso le relative strutture, erogano le prestazioni per assicurare i seguenti livelli di assistenza:

a) prevenzione collettiva e sanit�

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Art. 7 - Conferenze dei sindaci

1. I Comuni rientranti nel territorio di competenza di ciascuna azienda di cui all’articolo 3, comma 1, attraverso la Conferenza dei sindaci, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 502/1992, esprimono i bisogni di salute della popolazione delle comunità locali alla Regione e al Consiglio delle autonomie locali che esercita le funzioni di Conferenza permanente di cui all’articolo 2,

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Art. 8 - Direzione strategica aziendale

1. La direzione strategica degli enti di cui all’articolo 3 è costituita come di seguito:

a) per l’Azienda regionale di coordinamento per la salute, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all’attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;

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Art. 9 - Strutture aziendali

1. Il modello ordinario di gestione operativa delle attività degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 17 bis del decreto legislativo 502/1992, è l’organizzazione dipartimentale delle strutture aziendali.

2. Le strutture aziendali, qualificate in strutture complesse, semplici e piattaforme assistenziali, sono articolazioni organizzative individuate in relazione alla omogeneità della disciplina di riferimento, alle relative funzioni e alle dimensioni del bacino di utenti, e ad esse sono attribuite, attraverso l’atto aziendale, responsabilità professionali e responsabilità gestionali

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Art. 10 - Meccanismi operativi

1. Il governo clinico dei percorsi di cura è assicurato attraverso i seguenti strumenti:

a) percorsi diagnostico terapeutici assistenziali strutturati e standardizzati;

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Art. 11 - Assetto degli enti del Servizio sanitario regionale

1. L’Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, dall’1 gennaio 2019, data della sua costituzione, succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

2. All’Azienda regionale di coordinamento per la salute sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.

3. L’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, con sede legale a Pordenone, con la medesima decorrenza di cui ai commi 4 e 6, viene denominata “Azienda sanitaria Friuli Occidentale”.

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TITOLO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI
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Art. 12 - Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale dall’1 gennaio 2019 decadono, con stessa decorrenza, gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari in essere al 31 dicembre 2018, presso i seguenti enti:

a) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

b) Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

c) Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”;

d) Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

e) Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

2. Nelle more della nomina dei direttori generali sono nominati, con decorrenza 1 g

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Art. 13 - Trasferimento dei beni mobili e immobili

1. I commissari straordinari di cui all’articolo 12, in relazione all’assetto di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, come disposto dall’articolo 11, previo parere del commissario straor

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Art. 14 - Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale 49/1996, il termine del 31 dicembre in relazione all’adozione del programma a

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Art. 15 - Norma finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede con il fondo sanitario regionale.

 

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Art. 16 - Modifiche e abrogazioni

1. I riferimenti contenuti nella vigente normativa relativi all’elenco regionale dei direttori generali si intendono fatti all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 171/2016.

2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

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Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano il

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Art. 18 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

 

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