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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2021, n. 24

Legge di stabilità 2022.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le esigenze di capitale circolante delle imprese cooperative operanti in Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a r.l. - Finanziaria regionale della cooperazione (FinReCo) un contributo straordinario da utilizzare nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 6 e ai capi III e IV del D.P.Reg. 7 ottobre 2021, n. 0172/Pres. (Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)).

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata da Fin- ReCo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Omissis

4. Al comma 3 dell'articolo 72-ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole "in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72-bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7".

5.-7. Omissis

8. Al comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole "la medesima deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "successiva deliberazione", e dopo le parole "dei predetti perimetri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3".

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, della legge regionale n. 3/2021.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

11.-18. Omissis

19. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole "Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa";

b) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli-Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.";

c) le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 18 sono abrogate;

d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 2 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1.-2. Omissis

3. La Regione riconosce l'attività malghiva quale modello di gestione del territorio montano fondato su attività antropiche che nel corso del tempo hanno permesso di conservare e qualificare la produzione lattiero-casearia regionale.

4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:

a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;

b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione. N16

5. I soggetti di cui al comma 4, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 4 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:

a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;

b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;

c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;

d) spese tecniche collegate alla lettera a).

7. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

8. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo. N15

9. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 4 sono presentate, utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it entro il 31 marzo 2023 N11, e, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), entro il 31 agosto 2023 corredate dei seguenti allegati:

a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi al 31 marzo 2023 N11;

b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;

c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;

d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;

e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;

f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 6, lettera a), nella misura massima del 10 per cento. N17

10. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 9, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 11.

11. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Per le domande presentate nel 2023, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020. Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti. N12

12. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.

13. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza d

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o di interventi di competenza statale di cui agli allegati II e II bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, con un parere del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia:

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. All'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole "i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 104/1992" sono sostituite dalle seguenti: "il PEBA";

b) al comma 4 dopo le parole "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: "attuate o da attuarsi";

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all'articolo 8-bis, comma 3.

4-ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.

4-quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022.";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del finanziamento, in relazione ai costi di progettazione.".

2.-4. Omissis

5. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale dei Piani di conservazione e sviluppo vigenti del Parco naturale

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alla L.R. n. 16/2014, alla L.R. n. 23/2015, alla L.R. n. 2/2016, alla L.R. n. 25/2020 e alla L.R. n. 13/2021), è allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

b) N8

d) dal Comune di Gorizia;

e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC;

f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO!2025;

f-bis) da PromoTurismoFVG. N9

3. La Regione, a fronte della presentazione di specifici progetti culturali di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, può stipulare con i soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2, convenzioni, anche pluriennali, di disciplina delle modalità di concessione di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli oggetto degli incentivi di cui alle medesime lettere a) e c) del comma 2, e trasferisce ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f-bis) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti. Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32-bis, commi 1 e 1-ter, della legge regionale 16/2014. N14

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì finanziate le iniziative progettuali realizzate dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge regionale 16/2014, selezionate con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa emanazione di uno o più avvisi pubblici, disciplinati dal regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 2

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2022 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;

b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;

c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;

d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2021.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in ma

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Art. 8 - Salute e politiche sociali

1.-11. Omissis

12. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'integrazione sociale di persone con diverse abilità, è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che attuano progetti di autonomia personale, o inserimento lavorativo, rivolti a persone con handicap, con i seguenti obiettivi: sensibilizzazione su tali problematiche, valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali, potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali, creazione di una rete di volontariato sociale, organizzazione di laboratori per lo sviluppo dell'autostima, aumento delle competenze relazionali, comunicative e sociali, incremento della creatività nella risoluzione di problemi e un generale miglioramento del benessere psicofisico.

13. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente della Direz

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Art. 9 - Omissis

 

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Art. 10 - Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione

1.-28. Omissis

29. N2 Al fine di valorizzare e promuovere la minoranza linguistica slovena presente sul territorio dell'ex provincia di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Comunità di

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Art. 11 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1.-2. Omissis

3. L'Amministrazione regionale per le finalità di ammodernamento e adeguamento

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Art. 12 - Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2022.

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Tabella A - Tabella S - Omissis

 

 

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