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L. R. Friuli Venezia Giulia 02/11/2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- Sent. Corte Cost. 21/10/2022, n. 216
- L.R. 07/12/2021, n. 21
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. - 7. Omissis

8. Per l'anno 2021, le domande ai sensi dell'articolo 6 del D.P.Reg. 10 settembre 2021, n. 0153/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), e dell'articolo 11 del D.P.Reg. 10 settembre 2021, n. 0154/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui agli

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dalla richiesta del beneficiario. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dalle discipline di settore. N1

2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, gli aiuti erogati dal Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (regionale multisettoriale 2021), se le imprese interessate lo richiedono, vengono concessi previa verifica dei soli requisiti soggettivi del beneficiario. A tal fine, l'importo del finanziamento e l'importo corrispondente alla rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento sono calcolati sulla base delle spese preventivate nella domanda di aiuto, subordinandone la determinazione definit

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole "di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, comma 3, assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g),".

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai Consorzi di sviluppo economico locale, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

3. - 11. Omissis

12. Al comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole "della sede dell'Agenzia situata nel Comune di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "delle sedi dell'Agenzia".

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 36, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

"11-bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.";

b) dopo il comma 5 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

5-ter. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comm

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), il periodo "Su domanda delle Comunità di montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002." è soppresso.

2. - 5. Omissis

6. All'articolo 5 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 dopo le parole "all'Interporto di Trieste S.p.a. per

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. - 5. Omissis

6. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli

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Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 15. Omissis

16. Il regolamento di accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), prevede una fase transitoria, di durata non superiore a tre anni, nella quale l'accreditamento è rilasciato dalla Regione, in base alle procedure ed entro i limiti e t

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Art. 9 - Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie

1. - 10. Omissis

11. All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. - 8. Omissis

9. Al Titolo III del Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

"Art. 56-bis (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)

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Art. 12 - Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabelle e Allegati - Omissis

 

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