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L. R. Friuli Venezia Giulia 19/03/2018, n. 10

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 29/12/2021, n. 24
- L.R. 27/12/2019, n. 24
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione riconosce il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l’inclusione sociale. In tal senso si impegna a migliorare l’accessibilità dello spazio aperto e de

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) accessibilità: il più alto livello di qualità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito che ne consente la totale fruizione nell’immediato; all’accessibilità corrisponde pertanto il massimo grado di fruibilità;

b) adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita;

c) accomodamento ragionevole: l’introduzione di appropriate modifiche e adattamenti, che non comportino eccessivi e sproporzionati oneri, per assicurare a particolari gruppi di persone un’accessibilità e una fruibilità in piena autonomia su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri;

d) ambiente costruito: l’edificio, lo spazio o l’insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall’uom

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. La presente legge promuove l’adozione della metodologia della Progettazione universale, come standard di qualità della progettazione edilizia e urbanistica, nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d’uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo. A tale sco

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Art. 4 - Qualità della progettazione

1. Obiettivo generale della presente legge è l’innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, da conseguirsi mediante una graduale adesione ai principi metodologici della Progettazione universale, allo scopo di riscontrare i bisogni di fruizione di un’utenza ampliata. A tal fine i progetti sono elaborati tenendo conto delle esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall’età, capacità o abilità di ciascuno, in un’ottica che mira a riscontrare i seguenti criteri:

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Art. 5 - Presidi di rilevanza regionale

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell’informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.

2. Il centro unico gestisce e coordina la sua attività in adesione alle finalità di cui alla presente legge, al fine di accrescere il livello della qualità della progettazione su tutto il territorio regionale e di innalzare il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito. Compiti del centro unico regionale sono:

a) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche della Regione e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti, soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche;

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Art. 6 - Competenze della Regione

1. Nella predisposizione di piani, programmi, progetti generali e di settore la Regione tiene conto dell’obiettivo del conseguimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito su tutto il territorio della regione, di concerto con le amministrazioni locali. A questo fine avvia un progetto di mappatura generale dell’accessibilità av

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Art. 7 - Disposizioni attuative

1. La progettazione finalizzata al miglioramento dell’accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito è realizzata in una logica di risultato prestazionale, non vincolata da rigide prescrizioni tecniche, lasciando al progettista la possibilità di proporre soluzioni alter

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Art. 8 - Compiti dei Comuni

N4

1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all’articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell’importanza del percorso o dell’edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell’intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati

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Art. 8-bis - Finanziamento PEBA

N6

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.

2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda:

a) 5.000 euro per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;

b) 10.0

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Art. 9 - Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall’articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2018, di 50.000 euro per l’anno 2019 e di 50.000 euro per l’anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità di cui all’articolo 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (

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Art. 10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere

Parte di provvedimento in formato grafico

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