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L. R. Friuli Venezia Giulia 23/02/2007, n. 5

Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio.
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PARTE I - URBANISTICA
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto spec

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) risorse essenziali:

1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

2) paesaggio;

3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;

4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;

5) sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese;

b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;

c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di in

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Art. 3 - (Attribuzioni del Comune)

1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni

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Art. 4 - (Attribuzioni della Provincia)

1. La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR.

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Art. 5 - (Attribuzioni della Regione)

1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.

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Art. 6 - (Intese con lo Stato)

1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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Capo I - Pianificazione territoriale regionale
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Art. 7 - (Funzioni e obiettivi della pianificazione)

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produ

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Art. 8 - (Finalità strategiche del PTR)

1. Il PTR persegue le seguenti finalità strategiche:

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazio

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Art. 9 - (Elementi del PTR)

1. Il PTR è costituito da:

a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano

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Art. 10 - (Formazione del PTR)

1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.

2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consigl

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Art. 11 - (Contenuti prescrittivi del PTR)

1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.

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Art. 12 - (Efficacia)

1. Il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale dalla data di entrata in vigore del PTR

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Capo II - Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali
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Art. 13 - (Piani di settore)

1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e

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Art. 14 - (Piani territoriali infraregionali)

1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il piano territoriale in

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Capo III - Strumenti e contenuti della pianificazione comunale
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Art. 15 - (Piano strutturale comunale)

1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:

a) costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conser

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Art. 16 - (Finalità strategiche del PSC)

1. Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche:

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili natural

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Art. 17 - (Procedura di formazione del PSC)

1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti e le comunica ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3.

2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la conferenza di pianificazione con le modalità di cui all'articolo 18.

3. Il Comune richi

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Art. 18 - (Conferenza di pianificazione)

1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.

2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni

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Art. 19 - (Intesa di pianificazione)

1. Il Comune e la Regione definiscono l'intesa di pianificazione sul PSC al termine della conferenza di pianificazione.

2. L'intesa ha p

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Art. 20 - (Salvaguardia)

1. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del PSC o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del piano medesimo

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Art. 21 - (Piano operativo comunale)

1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata. È facoltà di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità sovracomunale. Il POC sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC sovracomunale.

2. Il POC:

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Art. 22 - (Procedura di formazione del POC)

1. La Giunta comunale adotta il POC o le sue varianti e richiede la pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il POC adottato è

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Art. 23 - (Decadenza dei vincoli)

1. Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC medesimo.

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Art. 24 - (Accelerazione di procedure)

1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC.

2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'

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Art. 25 - (Piani attuativi comunali)

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali. N67

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. l PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l’approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all’approvazione dello strumento urbanistico generale.

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Capo IV - Pianificazione sovracomunale
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Art. 26 - (Requisiti per la pianificazione sovracomunale)

1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferio

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Art. 27 - (Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, che intendono svolgere congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della

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Art. 28 - (Delega della funzione della pianificazione)

1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono delegare la funzione della pianificazione sovracomunale a:

a) Unione

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Art. 29 - (Ente di pianificazione intercomunale)

1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazi

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Art. 30 - (Contenuti della pianificazione sovracomunale)

1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente titolo e delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.

2. La pianificazione sovracomunale consente:

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Capo V - Perequazione urbanistica e compensazione territoriale
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Art. 31 - (Perequazione urbanistica)

1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente

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Art. 32 - (Compensazione urbanistica)

1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre a

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Art. 33 - (Compensazione territoriale)

1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della

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TITOLO III - INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO
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Art. 34 - (Informatizzazione degli strumenti urbanistici)

1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalità stabilite ai sensi del presente articolo.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e appr

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Art. 35 - (Supporti informativi e cartografici)

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio.

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Art. 36 - (Rapporti annuali sullo stato del territorio)

N3

1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale dà conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione

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PARTE II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 37 - (Recepimento della normativa statale)

N10

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Art. 38 - (Regolamento edilizio)

N10

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Art. 39 - (Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell'edilizia)

N10

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Art. 40 - (Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'ener

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Art. 41 - (Monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia)

N10

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Art. 42 - (Commissione edilizia)

N10

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Art. 43 - (Sportello unico per l'edilizia)

N10

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Art. 44 - (Categorie delle destinazioni d'uso)

N10

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Art. 45 - (Certificato urbanistico e valutazione preventiva)

N10

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Art. 46 - (Area di pertinenza urbanistica)

N10

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Art. 47 - (Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche)

N10

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Art. 48 - (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)

N10

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Art. 49 - (Strutture temporanee)

N10

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Art. 50 - (Disposizioni applicative)

N10

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Art. 51 - (Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)

N10

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Art. 52 - (Rinvio)

N10

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Art. 53 - (Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile)

N17

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PARTE III - PAESAGGIO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

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Art. 54 - (Finalità)

1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'

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Art. 55 - (Beni paesaggistici)

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 13

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Art. 56 - (Commissione regionale per il paesaggio)

N56

1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141-bis, del decreto legislativo 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:

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Art. 57 - (Piano paesaggistico regionale)

N20

1. In attuazione dell’articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.

2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l’intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.

3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, u

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Art. 57-bis - (Procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali Regionali)

N21

1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e s

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Art. 57-ter - Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR

N39

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strum

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Art. 57-quater - (Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

N62

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all’articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanisti

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TITOLO II - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA
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Art. 58 - (Procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)

N15

1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell’accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti,

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Art. 59 - (Commissioni locali per il paesaggio)

N2

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell’articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi

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Art. 59-bis - (Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)

N21

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Art. 60 - (Autorità competente per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche)

N61

1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all’articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:

a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova e

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Art. 60-bis - Direttive, vigilanza e controllo regionale

N69

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

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PARTE IV - POTESTÀ REGOLAMENTARE
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Art. 61 - (Potestà regolamentare)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:

a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;

b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;

c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;

d) responsabilità;

e) sviluppo sostenibile;

f) interesse regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di s

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PARTE V - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 62 - (Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia)

N43

1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo

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Art. 62-bis - (Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio)

N45

1. Ai sensi dell'

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36474 10017178
Art. 63 - (Norme finali e transitorie)

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.

2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.

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Art. 63-bis - (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

N1

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all’articolo 63 sexies è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo. N12

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;

b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;

d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;

e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;

f) l’individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;

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36474 10017180
Art. 63-ter - (Validità temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63-bis)

N1

1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi dell'articolo 63-bis hanno durata indeterminata ed entrano in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

a) della deliberazione di approvazione del Co

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36474 10017181
Art. 63-quater - (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

N40

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36474 10017182
Art. 63-quinquies - (Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63-bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale)

N27

1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale. N89

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regi

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36474 10017183
Art. 63-sexies - (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

N46

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63-bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti al 1° maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H; N93

b) l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell’area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

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36474 10017184
Art. 64 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche;

b) gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);

c) la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole);

d) l'articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale) della

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Art. 65 - (Rinvio)

N2

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36474 10017186
Art. 66 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'articolo 6, comma 2, gli articoli da 8

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