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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 01/08/2002, n. 17
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- L.R. 06/03/2007, n. 4
- L.R. 23/12/2002, n. 38
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degl |
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Art. 2 - (Obiettivi)1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi: |
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Art. 3 - (Impianti sportivi invernali)1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali: a) impianti di risalita, tutti gli impianti d |
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Art. 4 - (Sicurezza sulle piste e sugli impianti)1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme statali vigenti in materia |
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Art. 5 - (Formazione professionale)1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi |
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Art. 6 - (Programma regionale)1. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma è approvato, sentita la Commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio. 2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'art. 8 e n |
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Art. 7 - (Funzioni delle Province)1. Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, for |
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Art. 8 - (Interventi finanziabili)1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per: a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali; b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale; c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune e similari; N5 |
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Art. 9 - (Soggetti beneficiari)1. I contributi regionali sono assegnati: |
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Art. 10 - (Misura dei contributi)1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure: a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile; b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8: |
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Art. 10-bis - Attrattività turistica |
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Art. 11 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio reg |
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Art. 12 - (Norma transitoria)1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell'incentivazione turistica relativi agli an |
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Art. 13 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate la L.R. 24 agosto 1987, n. 26 |
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Art. 14 - (Entrata in vigore)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Ro |
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