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L. R. Emilia Romagna 21/12/2012, n. 16

Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/12/2013, n. 28
- L.R. 18/07/2014, n. 17
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni previste nella presente legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini della presente legge:

a) per “Aggregato edilizio”, si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o a contatto, le quali possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere. Gli aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali;

b) per “Beni culturali”, si intendono gli immobili di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, che siano vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo

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Art. 3 - Principi generali della ricostruzione

1. La Regione promuove la ricostruzione nei comuni interessati dal sisma, con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro. La ricostruzione è realizzata nell’osservanza della presente legge e delle ordinanze del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, in coerenza con le scelte generali e con gli obiettivi strategici definiti dalla pianificazione territoriale e dalla pianificazione urbanistica e nel rispetto della disciplina dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio. La determinazione e l’erogazione di contributi è disciplinata dalle ordinanze del Commissario delegato che tengono conto della situazione degli edifici alla data dell’evento sismico e dei danni subiti in conseguenza dello stesso.

2. Gli interventi per la ricostruzione sono realizzati con intervento diretto, ovvero mediante interventi unitari all’interno delle UMI individuate dal comune, ai sensi dell’articolo 7, ovvero secondo le modalità stabilite dal piano della ricostruzione di cui all’articolo 12. Fino alla individuazione delle UMI e alla adozione del piano della ricostruzione, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione possono essere attuati comunque con intervento dirett

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Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell’edilizia privata

1. Gli interventi diretti di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di edifici o unità strutturali, danneggiati dagli eventi sismici e classificati con esito B (temporaneamente inagibili), C (parzialmente inagibili) o E0 (totalmente inagibili per danni significativi), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione), come specificato dalle ordinanze del Commissario delegato, sono attuati attraverso la presentazione dello speciale titolo abilitativo previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

2. A corredo della comunicazione di inizio lavori, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, il soggetto attuatore dell’intervento allega o autocertifica quanto necessario ad assicurare il rispetto delle prescrizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica, della disciplina di settore ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria e per l’efficienza energetica degli edifici. In caso di beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il soggetto attuatore dell’intervento, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvede a completare la documentazione allegata alla comunicazione di inizio lavori, comprensiva di ogni autorizzazione ed altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente e non ancora acquisiti.

3. Per l’eventuale acquisizione di autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e di competenza di altre amministrazioni, lo Sportello unico per l’edilizia, su istanza del soggetto attuatore, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

4. Per gli interventi “su immobili” N2 classificati con esito B (temporaneamente inagibili) e C (parzialmente inagibili), di cui al comma 1, non trova applicazione quanto disposto dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 24 marzo 2008, n. 156. I soggetti interessati possono provvedere al miglioramento d

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Art. 5 - Interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani

1. Nei centri storici e nei nuclei storici non urbani, la ricostruzione assicura l’unitarietà degli interventi e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica formazione, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito;

b) il recupero degli edifici e dei manufatti che costituiscono i principali elementi identita

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Art. 6 - Edifici tutelati

1. Nel caso di edifici costituenti beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica, gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico devono essere progettati e attuati in coerenza con la discip

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Art. 7 - Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento - UMI

1. Sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, e tenendo conto degli elementi conoscitivi presenti negli strumenti urbanistici vigenti e adottati, i comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul sito istituzionale del comune, possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Negli aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico.

2. Nella definizione delle UMI l’amministrazione comunale deve armonizzare le seguenti esigenze:

a) assicurare l’unitarietà della progettazione e dell’intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico;

b) rend

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Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la ricostruzione delle UMI

1. È istituito il fondo regionale di rotazione per la ricostruzione delle UMI, per concedere ai comuni interessati dal sisma anticipazioni senza interessi sui costi da essi sostenuti per la esecuzione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di rico

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Art. 9 - Territorio rurale

1. Nel territorio rurale, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono sempre ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nell’osservanza delle seguenti disposizioni.

2. In caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l’intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In tali casi, i contributi per la ricostruzione sono commisurati alla quota della superficie dell’edificio originario effettivamente riparata. Le volumetrie dei fabbricati oggetto di riduzione sono recuperabili con le modalità e i limiti previsti dai commi 3 e 4.

3. Le volumetrie oggetto di riduzione sono recuperabili, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente attraverso l’ampliamento dell’edificio originario riparato nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, in caso di:

a) fabbricati abitativi funzionali all’esercizio dell’attività agricola;

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Art. 10 - Misure per favorire la ripresa delle attività produttive

1. Fino al 31 dicembre 2015, previa deliberazione del Consiglio comunale, è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 31 del 2002

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Art. 11 - Programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di recupero dei beni culturali

1. Sulla base del completo rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Commissario delegato, in collaborazione con i comuni interessati dal sisma e con la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Giunta regionale, previa intesa con il medesimo Commissario, approva il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate. Il programma è articolato in due sezioni:

a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;

b) interventi di restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici.

2. Nel caso delle chiese e delle altre opere parrocchiali dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del cler

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Art. 12 - Piano della ricostruzione

1. I comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano, denominato “Piano della ricostruzione”, con il quale disciplinare, secondo quanto indicato dai commi seguenti:

a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all’articolo 3;

b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell’assetto urbano da parte dei privati interessati;

c) e varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione. Le varianti alla pianificazione urbanistica operano dalla data di efficacia del piano della ricostruzione di cui all’articolo 13, comma 7.

2. Il piano della ricostruzione individua le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani da ricostruire, e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

3. Nei centri storici perimetrati dagli strumenti urbanis

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Art. 13 - Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione

1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall’amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il “31 dicembre 2014” N6.

2. Copia del piano adottato è depositata presso la sede del comune per trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e, ai soli fini informativi, sui siti istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione.

3. Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque può formulare oss

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Art. 14 - Disposizioni speciali in materia di procedure espropriative

1. Fermi restando i provvedimenti assunti in termini di somma urgenza dal Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, i comuni interessati dal sisma assumono la qualifica di autorità esproprianti, competenti all’emanazione degli atti dei procedimenti espropriativi necessari per la ricostruzione, ivi compresi gli atti di occupazione temporanea e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private in attuazione della presente legge. Per l’esercizio di dette funzioni i comuni possono organizzare uffici e

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Art. 15 - Proroga di termini per i processi edilizi avviati prima del sisma

1. Nei comuni di cui all’articolo 1 possono essere prorogati per due anni, previa presentazione di motivata istanza degli interessati:

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Art. 16 - Controlli dei progetti strutturali

1. I progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi che accedono ai contributi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato, sono predisposti in conformità alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e agli atti di indirizzo attuativi della medesima legge, tra cui, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373 R.

2. La verifica di completezza e regolarità formale dei progetti di cui al comma 1 è svolta secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato, in merito alle modalità di presentazione delle domande di contribut

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Art. 17 - Monitoraggio della ricostruzione

1. Ai fini di garantire l’effettiva attuazione e la trasparenza del processo di ricostruzione, la Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio della ricostruzione, secondo le modalità procedurali e le previsioni organizzative determinate con delibera della stessa Giunta, da adottarsi entro il termine di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

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Art. 18 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 si fa fronte con l’istituzi

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

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