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L.R. Emilia Romagna 25/06/1999, n. 12

Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Leg.vo 31.3.1998, n. 114.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/07/2020, n. 3
- L.R. 21/12/2018, n. 23
- L.R. 18/07/2017, n. 14
- L.R. 23/12/2016, n. 25
- L.R. 29/07/2016, n. 13
- L.R. 30/07/2015, n. 15
- L.R. 24/05/2013, n. 4
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Art. 1 - Oggetto e disciplina generale

1. La presente legge disciplina, ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti locali, de

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Art. 2 - Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi

1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 dei D.Lgs n. 114 del 1998 è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.

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Art. 3 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:

a) ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998 ;

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Art. 4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni

1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.

2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'

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Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

1. L’esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all’INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all’INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre Regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).

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Art. 6 - Mercati e fiere

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) dei comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs n. 114 del 1998 si definiscono:

a) ordinaria quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;

b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;

c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stes

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Art. 7 - Aree pubbliche per l'esercizio del commercio

1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri:

a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di serviz

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Art. 7 bis - Hobbisti

1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) e lettera c ter). N14

2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini

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Art. 7 ter - Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche

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Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni:

a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatone delle presenze nei mercati e nelle fiere;

b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;

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Art. 9 - Abrogazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

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Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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