FAST FIND : NR37390

L. R. Campania 31/03/2017, n. 10

Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/04/2020, n. 7
- L.R. 12/03/2020, n. 6
- Sent. Corte Cost. 01/06/2018, n. 117
- L.R. 02/08/2018, n. 26
Scarica il pdf completo
3639888 6349934
Art. 1 - (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa regionale e l’attuazione del DEFR 2017)

1-16. Omissis

17. L'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato:

a) al comma 2, sono soppresse le parole da "sentito" a "composta";

b) le lettere a), b), c), d) del comma 2 sono abrogate;

c) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati.

18. Omissis

19. N4

20-26. Omissis

27. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) le parole da “emanazione” fino a “legge.” sono sostituite dalle seguenti “approvazione dei bilanci consuntivi 2016 degli Istituti campani.”.

28. Omissis

29. La legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente

“3 bis. La Regione Campania valorizza il principio dello sviluppo sostenibile e degli acquisti pubblici verdi (green public procurement), in ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).”;

b) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge ed ai sensi del decreto legislativo 50/2016, si applicano le definizioni che seguono.”;

c) dopo il comma 51 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente:

“51 bis. Per “ciclo di vita” si intendono tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione.”;

d) al comma 3 dell’articolo 3 le parole “dalla direttiva europea unificata” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 50/2016.”;

e) all’articolo 7:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano, approvano e pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli Appalti.

2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale di cui al comma 1, con i relativi aggiornamenti sono redatti secondo gli schemi definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 50/2016.”;

2) i commi 3, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

f) all’articolo 8 tra le parole “nonché” e “l’utilizzo” sono inserite le seguenti “la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità di opere e”;

g) il comma 1 dell’articolo 63 è sostituito dal seguente:

“1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali della Regione sono redatti ed approvati secondo le modalità stabilite con specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, e su proposta del competente ufficio regionale.”;

h) i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 63 sono abrogati;

i) l’articolo 77 è abrogato;

l) dopo il comma 7 dell’articolo 78 è aggiunto il seguente:

“7bis. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell’Osservatorio.”.

30. La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l’estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appenino Meridionale. N1

31. Nelle more della riforma organica della normativa in materia di parchi, il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è sostituito con il seguente:

“1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all’Urbanistica e all’Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.”.

32. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole “dodici mesi” sono sostituite con le seguenti “diciotto mesi” e la parola “comprensivi” è sostituita dalle seguenti “al netto”.

33. L'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) è così modificato:

a) alla lettera a), del comma 8, la parola "almeno" è soppressa;

b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi di cui al comma 8 costituiscono la base per le offerte al rialzo da presentare nelle gare per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e termali e sono derogabili esclusivamente nell'ipotesi di rinnovazione del procedimento di gara a seguito di mancata presentazione di offerte. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d’asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.".

34. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni demaniali relativi alle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche di cui all’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e al regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 sono impiegate, con destinazione specifica e vincolata, come contributo alla copertura dei costi ambientali e della risorsa di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, per l’attuazione dei programmi di misure stabiliti dal “Piano di tutela delle acque” di cui all’articolo 121 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che per gli interventi relativi al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Campania. Le risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio re

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Fonti alternative
  • Leggi e manovre finanziarie
  • Disposizioni antimafia
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Infrastrutture e reti di energia
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Patrimonio immobiliare pubblico
  • Pianificazione del territorio
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Enti locali
  • DURC
  • Impresa, mercato e concorrenza
  • Marchi, brevetti e proprietà industriale
  • Mediazione civile e commerciale
  • Ordinamento giuridico e processuale
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Appalti e contratti pubblici
  • Imposte sul reddito
  • Partenariato pubblico privato
  • Imposte indirette
  • Compravendita e locazione
  • Lavoro e pensioni
  • Servizi pubblici locali
  • Edilizia scolastica
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
  • Finanza pubblica
  • Fisco e Previdenza
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Professioni
  • Urbanistica
  • Pubblica Amministrazione
  • Protezione civile
  • Energia e risparmio energetico
  • Edilizia e immobili
  • Impianti sportivi

Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Fisco e Previdenza
  • Finanza pubblica
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Imprese
  • Trasporti
  • Calamità
  • Edilizia e immobili
  • Protezione civile
  • Previdenza professionale
  • Provvidenze
  • Imposte sul reddito
  • Calamità/Terremoti

Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)

Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica