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L. R. Campania 28/03/2007, n. 4

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/04/2008, n. 4
- L.R. 21/01/2010, n. 2
- L.R. 05/05/2011, n. 7
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 24/01/2014, n. 5
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TITOLO I - Gestione dei rifiuti


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Capo I - Disposizioni generali


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Art. 1 - Principi

1. La presente legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiut

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Art. 2 - Oggetto

1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:

N15 “a) disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria, per garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l’uso efficiente delle risorse;”

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Art. 3 - Finalità

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;

b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;

c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'

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Art. 4 - Informazione istituzionale al cittadino

1. La regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento

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Art. 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti

1. È istituita presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale -ARPAC- la sezione regi

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Art. 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti

1. È istituito l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio N22.

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

3. L'osservatorio:

a) approf

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TITOLO II - Competenze e organizzazione


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Capo I - Oggetto


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Art. 7 - Competenze della regione

1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, sentiti le province, i comuni, N3 e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, R titolo V , articoli 239 e successivi;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di riqualificazione, di boni

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“Art. 7 bis - (Funzioni di organizzazione del servizio)

N18 1. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

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Art. 8 - Competenze delle province

N29

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Art. 9 - Competenze dei comuni

N30

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TITOLO III - Pianificazione


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Capo I - Piani regionali


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Art. 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, N4 stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti "valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali".N1

N9 “1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.”

2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:

a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizi

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Art. 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:

a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stima

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Art. 12 - Piano regionale delle bonifiche

1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:

a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegiano, prioritariamente, l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

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Art. 13 - Procedure per l'adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti

1. La giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione - autonomie locali N3 adotta la proposta di PRGR di cui all'articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.

2. Entro

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Art. 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale

1. Le disposizioni contenute nel PRGR e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti p

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TITOLO IV - Ambiti Territoriali Ottimali


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Capo I - Oggetto
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“Art. 15 - (Articolazione in Ambiti Territoriali Ottimali)

N20 1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato, nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 1, all’interno di ATO per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Gli ATO per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani corrispondono ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il territorio della provincia di Napoli, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e di principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è suddiviso i

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“Art. 15 bis - (Organizzazione del servizio)

N18 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all’interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

2. I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d’ambito, che è l’ente di governo previsto dall’articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.

3. La Conferenza d’ambito è composta dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati, e svolge la propria attività sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nonché nel rispetto delle disposizioni previste nella presente legge. La sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le Conferenze d’ambito possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, informandone la Regione.

5. Fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l’ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:

a) predispone e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis);

b) valuta le proposte riguardanti l’organizzazione del servizio all’interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8, integrandole, se pertinente, all’interno del piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti

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"Art. 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani

N1 1. N26

2.

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“Art. 16 bis - (Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti)

1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti rispettivamente dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, sulla base degli schemi–tipo adottati dalla Regione con apposita delibera di Giunta emanata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Conferenza d'ambito garantisce che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis, comma 5, lettere c) e d).

2. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella carta dei servizi e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.

3. Lo schema di carta dei servizi recepisce, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, almeno i seguenti contenuti min

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Art. 17 - Costituzione delle autorità d'ambito

N6

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Art. 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell'autorità d'ambito

N7

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Art. 19 - Funzioni dell'autorità d'ambito

N8

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“Art. 20 - (Affidamento dei servizi)

N20 1. Ciascuna Conferenza d'ambito, in riferimento ai Comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO e agli impianti in esso localizzati, nel rispetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) individua le procedure per l’affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. L

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TITOLO V - Requisiti Tecnici


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Capo I - Oggetto


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Art. 21 - Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e autorizzazione all'esercizio

1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone individuate dalle province. Per l'ubicazione degli impianti esclusivamente destinati a servizio della raccolta differenziata, le province provvedono, d'intesa con i comuni interessati ed altri enti, a individuare prioritariamente aree e complessi industriali dismessi ovvero in disuso.

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Art. 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

1. La regione elabora e approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in disca

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TITOLO VI - Poteri sostitutivi


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Capo I - Competenze


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Art. 23 - Poteri sostitutivi delle province

N31

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Art. 24 - Poteri sostitutivi della regione

N19 “1. La Regione esercita le funzioni di vigila

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TITOLO VII - Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti


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Capo I - Oggetto


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Art. 25 - Incentivazioni e contributi

N19 “1. Le Conferenze d'ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incre

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Art. 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 18 sono estese anche agli enti lo

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Art. 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero

1. La regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'ad

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Art. 28 - Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento

1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo d

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Art. 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO

1. La giunta regionale determina annualmente misure di compensazione tra ATO per lo smaltimento dei r

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Capo II - Norme transitorie e finali


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Art. 30 - Personale

1. Il personale in servizio presso l'ARPAC, proveniente dall'ufficio del commissario delegato, di cui al

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Art. 31 - Norma finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per il 2007 in euro 1 milione, si f

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36755 1119360
Art. 32 - Abrogazione e norma transitoria

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 10 febbra

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"Art. 32 bis

N1 1.

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Art. 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino

1. Al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui

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Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.




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