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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 09/09/2011, n. 21
L. R. Molise 09/09/2011, n. 21
L. R. Molise 09/09/2011, n. 21
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. All’articolo 2 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che al 31 luglio 2011 abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa comunale vigente. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti al 31 luglio 2011. Il calcolo del 20 per cento del volume esistente, se destinato ad uso residenziale, deve essere riferito al volume complessivo urbanistico effettivo, ossia comprensivo di tutto l’edificato entro e fuori terra, a destinazione sia abitativa che pertinenziale. Il volume o superficie sono que |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. All’articolo 3 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Per l’efficace perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione totale o parziale degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del 31 luglio 2011. 2. Per incentivare gli |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente |
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Art. 5 - (Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. All’articolo 6 della legge regionale n. 30/2009, dopo il comma 2, è aggiunto il segue |
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Art. 6 - (Proroga di termine e modifiche all’articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 30/2009, è prorogato di due anni. |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: “2. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili edificati o in corso di costruzione conformemente allo strumento urbanistico, connesso alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti trasformazione dell’aspetto esteriore e realizzazione di volum |
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Art. 8 - (Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. All’articolo 14 della legge regionale n. 30/2009 sono aggiunti i seguenti commi: “1-ter. Al fine di promuovere e rilanciare l’edilizia ricettivo-complementare e l’edilizia turistico-residenziale, in via straordinar |
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Art. 9 - (Abrogazione di comma all’articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)1. Il comma 1-bis dell’articolo 16 della legge regionale n. 30/2009 è abrogato. |
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Art. 10 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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