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Regolam. R. Marche 04/11/2013, n. 6

Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).
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Art. 1. - (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di agriturismo in attuazione del Titolo I, Capo I, della

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Art. 2. - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) artigiano alimentare: l'impresa per la quale l'attività artigiana è riconosciuta come principale o prevalente, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) come ditta artigiana, nonché all'albo delle imprese artigiane in base alle vigenti disposizioni;

b) Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - BDN - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e agli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 21/2004. La BDN garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. Attraverso questo sistema è possibile rendersi conto del patrimonio zootecnico esistente sul territorio e conoscere non solo l'anagrafica ma anche la movimentazione della popolazione animale;

c) classificazione delle aziende agrituristiche: I’ “idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che l'azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse dalla presenza del seguente simbolo, riportato in un numero variabile in successione:

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Art. 3. - (Connessione dell’attività agrituristica)

1. L’attività agrituristica si considera connessa a quella agricola quando non sottrae risorse all’esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l’ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.

2. Ai sensi del comma 1, la connessione si realizza quando nell’esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate materie prime o prodotti e strutture dell’azienda agricola e quando il volume complessivo dell’attività agrituristica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell’attività agricola. La prevalenza di quest’ultima viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confronta

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Art. 4. - (Ospitalità)

N36

1. L'ospitalità di cui all'articolo 5 della 1.r. 21/2011 consiste nella fornitura del servizio di pernottamento:

a) in alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell'azienda, con eventuale somministrazione della prima colazione;

b) in spazi aperti, opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo può essere liberamente organizzata dall'operatore agrituristico in camere o in unità abitative autonome, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica e igienico-sanitaria, nonché della capacità ricettiva consentita dal rispetto del rapporto di connessione, come indicato dall'art

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Art. 5. - (Attività di somministrazione di alimenti e bevande)

N5

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2011 l'azienda che esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande garantisce che:

a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;

b) un ulteriore 30 percento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate ubicate in ambito regionale ci in comuni contigui di regioni limitrofe come prodotto tracciato o tracciabile; nel caso di approvvigionamento presso aziende ricadenti in comuni contigui di regioni limitrofe è consentito l'acquisto e il successivo uso di prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o specialità tradizionali garantite realizzati in areali di produzione che comprendono tutto o parte del territorio della Regione Marche;

c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base an

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Art. 6. - (Degustazioni di prodotti aziendali)

N37

1. L'organizzazione di d

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Art. 7. - (Fattorie didattiche)

1. Sono fattorie didattiche le aziende agricole che svolgono le attività didattiche e divulgative rivolte a far conoscere la tradizione e la cultura rurale, secondo quanto previsto dall’

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Art. 8. - (Attività complementari)

1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 21/2011, sono considerati complementari le attività e i servizi che non generano

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Art. 9. - (Operatori agrituristici)

1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, individuati dall’articolo 2135 del codice civile e iscritti nell’EROA.

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Art. 10. - (Marchio nazionale dell’agriturismo)

1. L’azienda agricola che esercita attività agrituristica può richiedere la licenza d’uso del marchio nazionale dell’agriturismo italiano, nel rispetto dei requis

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Art. 11. - (Classificazione)

1. Le aziende agricole che offrono l’ospitalità di cui all’articolo 5 della L.R. 21/2011 e all’articolo 4 del presente regolamento sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l

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Art. 12. - (Immobili destinati all’agriturismo)

N39

1. In base a quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 21/2011, per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, con esclusione di quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo, fermo restando che nel caso di immobili edificati dopo il 1967, gli stessi devono risultare regolarmente edificati con relativa abitabilità o a

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Art. 13. - (Recupero del patrimonio edilizio)

1. A norma dell’articolo 17 della L.R. 21/2011, negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche, in particolare quelli destinati all’ospitalità, alla somministrazione di alimenti e bevande, all’organizzazione della fattoria didattica, sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione.

2. Negli interventi di ristrutturazione rientra anche il recupero delle unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite; può essere consentita la loro completa demolizione e successiva ricostruzione, anche in aree di sedime differenti purché ricadenti in particelle accatastate agricole o in particelle in cui e consentita l’attività agricola come residuale nella disponibilità dell’azienda, nel rispetto delle vigenti normative che disciplinano le tipologie di intervento edilizio.

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Art. 13-bis - (Barriere architettoniche - Accessibilità/Visitabilità delle strutture agrituristiche)

N43

1. A norma dell'articolo 18 della l.r. 21/2011, le aziende agrituristiche devono garantire l'accessibilità e la visitabilità nelle loro strutture dedicate all'ospitalità e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; l'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di

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Art. 14. - (Norme igienico-sanitarie)

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa sull’igiene dei prodotti alimentari, con particolare riguardo all’obbligo della stesura del documento di autocontrollo e dell’obbligo di formazione, le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui all’allegato 6.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che intendono svolgere l’attività di macellazione presso la propria struttura devono osservare le norme di cui all’allegato 7.

2-bis. Le attività di cui al presente articolo sono soggette a registrazione tramite presentazione del modello di notifica sanitaria di inizio attività (NIA) nell’ambito del procedimento della SCIA ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018 (Sicurezza alimentare - Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario).

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Art. 15. - (Controlli nelle aziende agrituristiche)

1. Ferma restando la competenza riguardo l’attività di ispezione dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale in materia di igiene, di sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro e di fiscalità, spetta ai Comuni l’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella L.R. 21/2011 e nel presente regolamento, in particolare concernente:

a) la corretta esecuzione degli interventi di recupero degli immobili sotto l’aspetto urbanistico-edilizio;

b) l’accertamento e la relativa applicazione della sanzione di cui all’articolo 23, comma 1, della L.R. 21/2011 ai soggetti che esercitano abusivamente l’attività agrituristica;

c) il riscontro del corretto uso delle denominazioni, ai fini di cui all’articolo 23, comma 2, della L.R. 21/2011;

d) la verifica di quanto disposto dall’articolo 23, comma 4, lettere c) e d), della L.R. 21/2011.

2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:

a) a permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’EROA, in particolare attraverso la consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell’anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei reg

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Art. 16. - (Norme transitorie e finali)

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente apposita autodichiarazione

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Allegato 1 - Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo all'attività agricola (articolo 3, comma 3)

N26

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Allegato 2 - Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche (articolo 3, comma 5)

N26

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Allegato 3 - Formazione per l’iscrizione delle fattorie didattiche alla sezione speciale dell’elenco regionale degli operatori agrituristici (articolo 7)

1. Ai corsi di formazione possono partecipare gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile o altro soggetto che lavora in azienda (coadiuvante familiare o dipendente agricolo).

2. L’attività di formazione per esercitare l’attività di fattoria didattica viene svolta direttamente dall’ASSAM o dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. In questo caso, i corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

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Allegato 3-bis - Uso del Marchio “Agriturismo Italia” (articolo 10, comma 2-bis)

N24

Il Marchio “Agriturismo Italia” è stato approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche), e il suo utilizzo e disciplinato dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo).

Il d.m. 3 giugno 2014 stabilisce in particolare che:

a) il Marchio “Agriturismo Italia” è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ne cura la registrazione in Italia e all’estero;

b) il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in use alle Regioni dal Ministero;

c) le Regioni, a loro volta con propri atti, provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nel territorio regionale.

La produzione grafica del Marchio e disciplinata dal “Regolamento d’uso del Marchio Agriturismo Italia” allegato A al d.m. 3 giugno 2014.

 

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Allegato 4 - Classificazione delle aziende agrituristiche (articolo 11)

SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE (articolo 11, comma 1)

N28

 

ATTRIBUZIONE LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

CATEGORIA 1 SIMBOLO: non è prevista alcuna condizione salvo l’esercizio dell’attività agrituristica rispettando le condizioni minime di legge.

 

CATEGORIA 2 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica:

 

SEZIONI TEMATICHE

PUNTEGGI MINIMI

GENERALI (sezioni tematiche 1,2,6 e 7)

12

ALLOGGIO (sezione 3, se

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Allegato 5 - Scheda per la classificazione (articolo 11)

N27

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Allegato 6 - Norme igienico-sanitarie (articolo 14, comma 1)

1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all’altezza dei locali abitabili e ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell’edificio rurale tradizionale da adibire all’uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l’assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero-illuminante è fissato a 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino e una sedia o poltrona per persona. Ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell’attrezzatura di pronto soccorso.

2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati a ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana.

3. Per l’attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica. Va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati prioritariamente all’interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione di alimenti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito e la vendita di sostanze alimentari e bevande, nonché la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al

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Allegato 7 - Macellazione (articolo 14, comma 2)

1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente negli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. CE del 29 aprile 2004, n. 853.

2. In analogia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1366/2007, la macellazione fino a un massimo di 500 capi/anno di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina selvatica deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve avvenire in un luogo pulito, con attrezzature lavabili e disinfettabili e con contenitori idonei a raccogliere i materiali di scarto (penne, sangue, visceri, pelli), sempre in materiale lavabile e disinfettabile;

b) lo smaltimento dei sottoprodotti può essere effettuato mediante concimaia o sistemi di compostaggio aziendali;

c) ai fini della tracciabilità il produttore deve contrassegnare i propri prodotti nel modo ritenuto più idoneo, come ad esempio:

1) bollatura delle carni con inchiostro per alimenti, riportante il nome dell'azienda e/o il numero di registrazione aziendale;

2) applicazione di spago e piombino, riportante il nome dell'azienda e/o il numero di registrazione aziendale;

3) utilizzo di etichette di vario tipo, in caso di confezionamento, riportanti le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) “, nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente normative” N18.

2-bis. La vendita di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale 6 registrata nel modello di NIA sanitaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018, barrando la voce “Altro” e specificando: “fornitura al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di pollame/lagomorfi/piccola selvaggina allevata, macellati nell’azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno complessivi. N25

3. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1366/2007, la macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle 7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all’anno con un massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale registrato ai sensi del Reg. CE del 29 aprile 2004, n. 852. Gli animali da macellare devono provenire dall’allevamento di proprietà dell’OSA gestore dell’attività agrituristica.

3-bis. Nell’ambito del processo di registrazione, l’attività di macellazione nell’azienda agrituristica a registrata con la voce “avicoli e/o cunicoli - macellazione pres

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