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Sent. C. Cass. civ. 06/02/1987, n. 1202

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RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL PROPRIETARIO - LIMITI.
In tema di risarcimento dei danni, causati dalla rovina di un edificio, nel caso in cui il danneggiato sia il conduttore dell'immobile, l'applicabilità dell'
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. "Compagnia Italiana di Assicurazioni-Comitas" con polizza del 12.8.1970 assicurava la S.a.S. "International Scientific Press" contro i danni a libri, enciclopedie, etc., secondo le modalità previste. La Comitas con atto del 6.4.1972 citava in giudizio davanti al Tribunale di Brescia, Maghina Giulia, quale proprietaria e locatrice dei locali siti al p.t. di V. Milano 114, Brescia, locati alla International Scientific Press; l'attrice esponeva: che la conduttrice in data 7.9.1970 le aveva comunicato che in giorni imprecisati tra la fine di agosto ed il 5.9 dello stesso anno, si era verificato un allagamento del locali adibito a deposito dei libri; che il danno era stato da lei concordato in lire 140.000.000; che il danno era dipeso da vetustà ed omessa manutenzione dell'impianto idrico; che intendeva surrogarsi alla propria assicurata a norma dell'art. 1916 C.C.; che ricorreva la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta.

Pertanto chiedeva che la Maghina fosse condannata al rimborso della somma predetta

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2053 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce che il principio di diritto affermato dalla Corte di merito, circa la inapplicabilità dell'art. 2053 C.C. quando il danneggiato sia conduttore dell'immobile, è in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, secondo i quali, nel caso di danni prodotti da rovina di edificio, la presunzione di responsabilità ex art. 2053 C.C. grava sul proprietario anche se danneggiato sia il conduttore. La responsabilità presunta del proprietario, nel caso di rovina di edificio, non dovuta a cause diverse dal difetto di manutenzione p dal vizio di costruzione, prevale sulla responsabilità presunta del custode-conduttore, con la conseguenza che il proprietario e non il conduttore, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, è gravato dall'onere della prova (c.d. liberatoria).

La censura è infondata.

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo grado del giudizio.

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