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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 23/10/1999, n. 11936
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO) - Modifica ed innovazione - Nozioni rispettive - Portata - Atti di maggiore e più comoda utilizzazione della cosa comune - Innovazioni - Configurabilità - Condizioni.
In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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MOTIVI DELLA DECISIONE.1. Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 100, 323 e 333 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'appello omesso di esaminare la questione processuale, tempestivamente posta, relativa all'ammissibilità dell'appello incidentale proposto contro la sentenza del Tribunale da Umberto Pastore in proprio e dal condominio, i quali avrebbero potuto solo riproporre in via di eccezione le loro tesi già esposte in primo grado. La doglianza è infondata. Il Tribunale, con la sua decisione, disattese l'eccezione del condominio - secondo cui le opere in questione erano miglioramenti e non innovazioni vietate - ed affermò che le opere stesse dovevano essere approvate all'unanimità da tutti i condomini, per cui annullò la delibera condominiale del 13 gennaio 1991 ed anche quelle del 4 dicembre 1991 e 3 febbraio 1992 nella parte in cui avevano ratificato l'operato dell'amministratore in esecuzione della delibera del 13 gennaio 1991; escluse invece la personale responsabilità dell'amministratore affermando che lo stesso aveva agito nell'ambito del mandato conferitogli dai condomini non dissenzienti, come comprovato dall'intervenuta ratifica del suo operato. Contro la sentenza il condominio propose appello incidentale chiedendone la riforma e riproponendo le proprie eccezioni e difese; gli odierni ricorrenti formularono un'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, astenendosi però in seguito dal formularla nuovamente con le conclusioni definitive. Ciò posto, appare evidente che, in presenza d'una decisione di annullamento delle delibere, come quella adottata dal Tribunale, l'interesse del condominio ad impugnare la decisione stessa è innegabile, considerato che l'interesse in questione nasce dalla soccombenza e il risultato cui tende può essere realizzato solo mediante la proposizione del gravame. La manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dagli odierni ricorrenti - peraltro, come s'è detto, non riproposta tra le conclusioni definitive riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, delle quali non si denunzia l'erronea trascrizione - fa sì che il silenzio osservato dalla Corte d'appello in proposito si presenti giustificato. Nessun appello propose invece il Pastore in proprio contro la sentenza del Tribunale (a lui personalmente favorevole), essendosi egli limitato - come risulta dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza |
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P.Q.M.La Corte |
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