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Sent. C. Cass. 22/06/2007, n. 14606

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Costruzioni in zone sismiche - Intervalli di isolamento fra due edifici - Larghezza - Disciplina ex art. 6, n. 4, L. 62/1684
1. Per le costruzioni in località sismiche, l’art. 6, n. 4 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, (secondo cui la larghezza degli intervalli di isolamento fra due edifici misurata tra i muri frontali non deve essere inferiore a sei metri, ove l’area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura) comprende tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonistica, idonea cioè a provocare, in caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello confinante. Pertanto la presenza, nei detti muri perimetrali, di spigoli e angoli non esclude l’applicazione della norma citata, in quanto ogni angolo o spigolo è formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie «fronti», le quali, a loro volta, realizzano, rispetto all’opposta costruzione, quella posizione antagonistica la cui potenziale pericolosità viene eliminata o attenuata dal rispetto della distanza minima. Peraltro, tale principio opera nel caso in cui le due rette che si dipartono dall’angolo secondo le direttrici dei lati di questo vadano ad intersecare il perimetro della costruzione che si vuole opposta, mentre, qualora tali linee non attraversino idealmente il corpo dell’edificio vicino, non v’è antagonismo tra le costruzioni, né sussiste quella frontalità che la norma in oggetto prevede come presupposto dell’osservanza della distanza di sei metri a scopo di prevenzione antisismica tra i segmenti perimetrali degli edifici. Pertanto, la misurazione della distanza non può essere eseguita in senso radiale, utilizzando un compasso che, avendo come punto di riferimento ciascuno spigolo del fabbricato (asseritamente fronteggiante), delimiti con il suo movimento circolare un’area libera inferiore a sei metri di raggio, sì da comprendere l’angolo del fabbricato opposto. (Nella specie, è stata esclusa la violazione dell’art. 6 n. 4 della L. 62/1684 sul rilievo che il fabbricato realizzato dal convenuto non fosse fronteggiante rispetto a quello dell’attore, atteso che nessuna retta ortogonale al fronte di uno degli edifici incontrava un punto del contorno dell’altro).

1. Ved. Cass. 12 aprile 1995 n. 4196 R 1a. Sulla disciplina delle costruzioni in zone sismiche ved. Cass. Pen. III 8 novembre 2006 n. 36942 R (La normativa urbanistica della L. 2 febbraio 1974 n. 64 ha una portata ancora più ampia di quella sulle opere in «cemento armato», in quanto si applicano omnicomprensivamente a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità); III 23 marzo 2006 n. 10205 R (Nell’attività edilizia le norme sismiche sono applicabili a tutte le costruzioni comprese le strutture in legno); III 2 febbraio 2006 n. 4317 R (1. Duplice controllo dell’attività edilizia da ufficio tecnico regionale e comunale. - 2. Obbligo di preavviso scritto, al competente sportello unico, da chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni, ex art. 93 D.P.R. 2001/380. - 3. Applicabilità delle norme antisismiche per una tettoia. - 4. Disciplina applicabile all’attività edilizia nelle zone sismiche); Cass. 16 febbraio 2005 n. 3425 [R=W16F053425] (Nelle zone in cui vige la normativa antisismica non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt 874, 876 e 884 Cod. civ.); Cass.pen. III 19 dicembre 2003 n. 48685 [R=WP19D0348685] (Ordine di demolizione di costruzioni in zone sismiche ex art. 23 L. 1974/64 - Ammissibile solo per inosservanza norme tecniche e non per violazioni meramente formali della legge); III 13 febbraio 2002 n. 5674 [R=WP13F025674] (Per le opere edilizie in zone sismiche costruite in difformità delle norme ex L. 2 febbraio 1974 n. 64, la demolizione disposta dal giudice compete all’ufficio tecnico della Regione o del Genio civile); VI 23 luglio 1999 n. 18 [R=WP23L9918] e III 26 aprile 1999 n. 5299 [R=WP26A995299] e III 16 aprile 1999 n. 4876 [R=WP16A994876] [I reati previsti e puniti dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64 agli artt. 2 e 20 per le costruzioni in difformità delle norme sismiche, hanno natura di reati permanenti; ed agli artt. 17 e 18 per l’omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei (ma secondo Cass. Pen. III 23 novembre 1998 n. 12156 [R=WP23N9812156], l’art. 18, c. 1. ha natura di reato permanente); III 16 luglio 1999 n. 1857 [R=WP16L991857] (La contravvenzione prevista dall’art. 3 della L. 1974 n. 64 - in cui, per le costruzioni in zone sismiche, è prescritta la conformità alle norme di sicurezza richiamate nell’art. 1 legge cit. e negli appositi decreti ministeriali - ha natura permanente); III 21 aprile 1994 n. 203 [R=WP21A94203](1. Omissione degli adempimenti ex art. 17 L. 1974/64 - Natura di reato istantaneo con effetti permanenti. - 2. Idoneità di sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o in cemento armato - Obbligo del committente di richiesta di autorizzazione al Consiglio superiore ll.pp); Cass. 18 maggio 1993 n. 5653 R (Ambito di applicazione della disciplina ex L. 1974/64 e decreti contenenti norme tecniche).
(L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 4, n. 4) [R=L168462]

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