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Sent.C. Cass. 27/09/2000, n. 12785

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Inizio delle operazioni - Omessa comunicazione ad un difensore - Nullità della C.T.U. - Partecipazione personale della parte - Irrilevanza.
1. La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 Cod. proc. civ.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90 comma 1 disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica - rilevante ove tempestivamente eccepita -, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico- legali.

1a. Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti ved. Cass. 23 dicembre 1999 n. 14483R (L'omessa comunicazione, dal C.T.U. alle parti, dell'inizio delle operazioni può comportare la nullità della C.T.U. se tempestivamente dedotta).
(Cod. proc. civ. art. 194)

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