FAST FIND : GP7599

Sent.C. Cass. 26/01/2006, n. 1514

50793 50793
1. Vendita - Immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Configurabilità di consegna di «aliud pro alio» - Limiti.
1. Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di «aliud pro alio», adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 Cod. civ., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che detto esonero non vi fosse stato, atteso che il compratore poteva nutrire la legittima aspettativa che, nei sette mesi intercorrenti tra la stipula del preliminare e il tempo stabilito per la stipula del contratto definitivo, la controparte avrebbe procurato il certificato).

1. Conf. Cass. 25 febbraio 2002 n. 2729. [R=W25F022729] Ved. Cass. 18 settembre 2003 n. 13767 R; 19 dicembre 2000 n. 15969; [R=W19D0015969] 3 luglio 2000 n. 8880 R. 1a.- Ved. Cass. 24 novembre 2005 n. 24757 R

Dalla redazione