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Sent. C. Cass. civ. 01/07/1997, n. 5839

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Sopraelevazione - Configurabilità - Requisiti - Natura di pertinenza dell'appartamento ritenuta in sede penale - Irrilevanza.

1. Costituisce sopraelevazione, ai sensi dell'art. 1127 Cod. civ., l'occupazione dell'area comune sovrastante l'ultimo piano, sia con un altro piano, sia con una nuova fabbrica, che può consistere anche in materiale diverso da cemento o laterizi, purché sia stabile e compatta - come nel caso di struttura in alluminio, immobilizzata solidalmente su un terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva - mentre è irrilevante che possa esser stata considerata dal giudice penale, per escludere il reato previsto dall'art. 17 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, lett. b), pertinenza dell'appartamento.

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