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Sent.C. Cass. 11/01/1988, n. 74

46091 46091
1. Prevenzione infortuni - Responsabilità del preposto - Suoi requisiti - Capacità tecnica
1. Con riguardo alle misure preventive degli infortuni sul lavoro ed alla conseguente responsabilità in caso di mancata adozione delle stesse, la figura del preposto, prevista dall'art. 4 T.U. 27 aprile 1955 n. 547 che pone a suo carico, in sostituzione del datore di lavoro, l'attuazione delle misure di prevenzione, ove il preposto stesso eserciti, diriga o sovraintenda ad attività considerate pericolose, non richiede alcuna particolare qualificazione o requisito o titolo professionale, essendo sufficiente che si tratti di persone tecnicamente capaci.

1. Per qualche analogia, ved. Cass. 18 luglio 1987 n. 6341[R=W18L876341] e 11 agosto 1983 n. 5351[R=W11AG835351]; ved anche Cass. pen. 17 luglio 1987 n. 882 [R=WP17L87882] e Cass. 13 giugno 1986 n. 3937 R
T.U. 27 aprile 1955 n. 547, art. 4R

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