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Sent. C. Cass. civ. 10/04/1999, n. 3509

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Professioni - Perizie e consulenze tecniche - CTU - Procedimento di istruzione preventiva - Mancanza di domanda per individuare il valore della controversia - Necessità di determinazione a vacazione o con onorario da un minimo ad un massimo - Esclusione - Calcolo a percentuale, sulla base del valore indicato dal CTU - Ammissibilità - Condizioni.

l compenso al CTU incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può esser calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal CTU nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell' onorario ai sensi dell' art. 11 del D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso D.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile).

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