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Sent.C. Cass. 18/07/1991, n. 8000

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1. Professionista - Esercizio professionale - Necessità d'iscrizione all'albo - Diversamente, nullità dell'incarico professionale ed esclusione del compenso - Ammissibilità però dello svolgimento di attività non richiedente l'iscrizione all'albo professionale.
1. L'iscrizione all'albo quale condizione indeclinabile per l'esercizio della professione deriva per i ragionieri dalla norma generale dell'art. 2229 Cod. civ. e dal D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 e successive modificazioni, che disciplina la loro attività; in conseguenza, ed in relazione all'art. 2231 Cod. civ., il difetto di iscrizione all'albo determina la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, ai sensi dell'art. 1418 Cod. civ., ed il contratto non produce effetto alcuno e così non attribuisce al professionista diritto al relativo compenso; l'anzidetta nullità, peraltro, sussiste anche nel caso che il detto professionista, pur regolarmente iscritto all'albo professionale, svolga in settori estranei alla propria categoria attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti iscritti in albi professionali diversi, ma non nell'ipotesi di attività per le quali l'anzidetta abilitazione non sia prevista, ancorché siano abitualmente svolte da professionisti iscritti.

1. Conf. Cass. 16 dicembre 1983 n. 7428.[R=W16D837428] La sentenza si riferisce ai ragionieri ma i principi che vi sono enunciati sono validi anche per i professionisti tecnici. Infatti la norma dell'art. 2 del D.P.R. ottobre 1953 n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), il quale stabilisce che il ragioniere non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo, sussiste anche per gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i geometri, i periti industriali, ai sensi dell'art. 1 della L. 25 aprile 1938 n. 897 (e la disposizione è ribadita per i geometri dall'art. 1, 2° c. della L. 7 marzo 1985 n. 75 sull'ordinamento professionale dei geometri stessi).
Cod. civ. artt. 1418, 2229, 2231; D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068[R=DPR106853]

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