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Sent. C. Cass. pen. 01/09/2010, n. 32539

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Nozione
1. Costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall’entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi : «- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi».

1. Conf. Cass. pen. III 26 giugno 2008 n. 37472,Belloi; III 7 febbraio 2008 n. 12426, Bardini. 1a. (ATED-ABUSI.5) - Sulla lottizzazione abusiva ved. C.Stato IV 3 agosto 2010 n. 5170 R (Il reato di lottizzazione abusiva - di cui all’art. 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47, trasfuso nel vigente art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380- può commettersi con l’esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio); Cass. pen. III 8 aprile 2010 n. 13215 R (La lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area o di qualsiasi frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione edilizia del territorio); III 8 ottobre 2009 n. 39078 R [A norma dell’art. 30, c. 1 del T.U., D.P.R. 01/380, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi illegale o non autorizzata (attività materiale), nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (attività giuridica). Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato «negoziale» o «cartolare»].
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)R

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