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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 04/11/2011, n. 40033
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Edificazione abusiva - Ultimazione del manufatto - Individuazione - Requisiti di agibilità - Fattispecie.
In tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo, deve ritenersi ultimato l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall'
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ordinanza del 21 dicembre 2010, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme emesso il 27 novembre 2010 e con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di tre manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire in violazione del D.P.R. n. |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che lo stesso si concreta, sostanzialmente, nella riproposizione delle questioni già sollevate in sede di riesame ed alle quali i giudici avevano fornito adeguata risposta. Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato l'ambito della propria cognizione come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte e proceduto all'esame dei dati fattuali documentati dalle risultanze delle prime indagini, pervenendo alla conclusione che la natura abusiva degli interventi è di macroscopica evidenza, rileva l'assenza di idonea documentazione fotografica, catastale, amministrativa o di altro genere, comprovante con certezza la data di ultimazione degli interventi e, conseguentemente, il momento consumativo dei reati da considerare ai fini del calcolo della prescrizione. Evidenzia, in particolare, che la documentazione prodotta dalla difesa non offre alcun elemento che fornisca una descrizione dettagliata dello stato dei manufatti. Tale assunto viene contestato in ricorso, sostenendo che il completamento funzionale sarebbe dimostrato dall'esistenza delle utenze e dal fatto che gli immobili fossero abitati. Date tali premesse, occorre ricordare quale sia l'orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione dell'immobile abusivo. Si è detto, a tale proposito, che il reato urbanistico ha infatti natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (v. SS. UU. n. 17178, 8 maggio 2002). Si è poi precisato (ex pi. Sez. 3^ n. 38136, 24 ottobre 2001) che la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio. Si è inoltre chiarito che l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3^ n.32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf. nella stessa richiamate). |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. |
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