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Sent. C. Stato 08/10/1992, n. 962

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1. Edilizia ed urbanistica - Ristrutturazione - Lavori di demolizione e successiva ricostruzione - Vi rientrano.
1. Nella nozione di ristrutturazione edilizia, interpretata ai sensi dell'art. 31 1° c. lett. d) L. 5 agosto 1978 n. 457, devono farsi rientrare anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

1. In materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio ved., per ultime, C. Stato V 3 gennaio 1992 n. 4 R e 3 febbraio 1992 n. 86 R(Rientrano nella ristrutturazione edilizia i lavori di demolizione e ricostruzione) , C. Stato V 26 febbraio 1992 n. 143 R(La realizzazione di nuovi volumi non è ristrutturazione) , C. Stato V 12 marzo 1992 n. 211 R (Su restauro e risanamento conservativo) , C. Stato V 26 maggio 1992 n. 464 R.
L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 1° c., lett. d) R

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