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Sent. C. Stato 06/12/1994, n. 1455

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Oblazione - Attività di acquacoltura (natura agricola).
1. Ai fini della determinazione dell'oblazione per la sanatoria di opere edilizie abusive ai sensi della L. 28 febbraio 1985 n. 47, l'attività di acquacoltura va considerata agricola, tale essendo definita dalla L. 5 febbraio 1992 n. 102, che ha natura di legge interpretativa.

1. Codice civile Art. 2135. (Imprenditore agricolo). Ved. Cass. 21 luglio 1992 n. 8123.[R=W21L928123] 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato IV 4 ottobre 1994 n. 1100.R
Cod. civ. artt. 2082 , 2135, 2195 ; L. 28 febbraio 1985 n. 47 R; L. 5 febbraio 1992 n. 102 [R=L10292]

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