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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 30/04/2009, n. 2760
Sent. C. Stato 30/04/2009, n. 2760
Sent. C. Stato 30/04/2009, n. 2760
Edilizia e urbanistica - Titoli abilitativi - Agibilità - Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie - Ne è presupposto. |
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DECISIONEIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente decisione |
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FATTO E DIRITTO1. - Vengono in decisione gli appelli interposti avverso le sentenze di estremi specificati in epigrafe. Ragioni di connessione soggettiva e oggettiva consentono la riunione dei due ricorsi. 2. - Merita prioritario esame, attesa la natura dell’atto impugnato in prime cure, l’impugnazione promossa dalla Graziella S.a.s. di Cosimo Battinelli e C. (d’ora in poi solo “Autoscuola Graziella”), allibrata a registro generale con il n. 811/2008. 3. - Tale gravame si dirige nei confronti della sentenza con la quale il T.a.r. della Campania accolse il ricorso proposto dal Signor Antonio Iliceto, nella qualità di legale rappresentante della Autoscuola Vicidomini s.a.s. (in seguito “Autoscuola Vicidomini”), contro il provvedimento con il quale il Comune di Procida aveva certificato l’agibilità di un immobile sito in via Libertà, n. 7, utilizzato dall’Autoscuola Graziella per lo svolgimento di attività commerciale. In particolare, il primo Giudice reputò assorbente e fondato il motivo incentrato sulla dedotta illegittimità del certificato di agibilità perché rilasciato in relazione ad immobili abusivi e non condonati. 4. - In secondo grado l’Autoscuola Graziella lamenta l’erroneità della decisione in ragione: a) dell’asserita inammissibilità del ricorso di primo grado; b) dell’infondatezza del motivo accolto dal T.a.r.. 5. - L’Autoscuola Vicidomini e il Comune di Procida si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello; la prima ne ha anche eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza, sotto molteplici profili, dell’interesse a coltivare l’impugnazione e ha pure richiesto di porre definitivamente a carico della società appellante le spese della consulenza tecnica d’ufficio interinalmente sostenute (siccome disposto dalla Sezione, nella fase di impugnazione cautelare, giusta ordinanze n. 838 del 22 febbraio 2005 e n. 1691 del 5 aprile 2005). Sia l’Autoscuola Vicidomini sia l’ente civico intimato hanno contestato la fondatezza dei motivi di gravame. 6. - La manifesta infondatezza del ricorso consente al Collegio di definire la controversia a prescindere dall’eccezione di improcedibilità dell’appello. Ed invero, non coglie nel segno il primo mezzo di gravame in ordine all’ammissibilità del primitivo ricorso: difatti l’Autoscuola Vicidomini era (e rimane) sicuramente legittimata a ricorrere contro il certificato rilasciato all’appellante. Due interessi, reciprocamente interferenti, sorreggono idoneamente tale legittimazione: innanzitutto quello, p |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, respinge l’appello n. 811 del 2008; dichiara in parte improcedibile e nel resto respinge l’appello n. 810 del 2008. |
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