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Sent. C. Stato 29/01/1999, n. 83

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1. Geometri e periti edili - Limiti di competenza - Progettazione di opera privata - Con sottoscrizione di ingegnere o architetto per supervisione - Ammissibilità.

1. Le norme di legge indicanti i progetti che devono essere necessariamente redatti da ingegneri o architetti e che fissano i limiti di competenza dei geometri e dei periti industriali edili (L. 24 giugno 1923 n. 1395; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537; R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 16; R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, art. 1) hanno l'unico fine di assicurare l'incolumità delle persone e non una buona qualità, sotto l'aspetto funzionale ed estetico, dell'opera da realizzare. Pertanto il progetto di opera privata di competenza di ingegneri e architetti può ben essere redatto da un geometra o perito industriale essendo sufficiente che poi un ingegnere o architetto - verificati i calcoli delle strutture e la rispondenza delle soluzioni tecniche adottate dal progettista alle esigenze della tutela della incolumità pubblica - lo sottoscriva.

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