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Sent. C. Stato 24/10/2002, n. 5881

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Attiene all'adozione e non alla comunicazione del provvedimento. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Diniego - Incensurabilità - Limiti.
1. Riguardo al nulla osta paesaggistico, il termine perentorio di 60 gg. stabilito dall'art. 82, comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 si riferisce solo all'adozione da parte del Ministero competente del relativo provvedimento di annullamento e non anche alla sua comunicazione. 2. Il giudizio formulato dall'autorità competente sulla compatibilità di interventi edilizi, in base al quale viene negato il nulla osta paesaggistico è censurabile in sede di legittimità solo per evidente illogicità o per una errata o incompleta considerazione degli elementi di fatto.

Cass. pen. III 14 febbraio 2002 n. 6011 [R=WP14F026011]
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c.9)

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