Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 20/03/2014, n. 1365
Sulla procedura di Project financing.In materia di finanza di progetto, la procedura di scelta del promotore presenta caratteri peculiari, in quanto è volta alla ricerca non solo di un ‘contraentè ma di una ‘proposta', che integri l'individuazione e la specificazione dell'interesse pubblico perseguito (C. Stato I, 29 aprile 2013, n. 7153). Il Legislatore, nel disciplinare l’istituto del project financing, ha invero distinto le fasi in cui si articola il complesso procedimento volto alla realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari da parte dell’Amministrazione. La legge prevede che, in seguito alla presentazione di una proposta, l’Amministrazione deve operare una valutazione della medesima a sua volta propedeut |
Scarica il pdf completo | |
---|---|
SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente sentenza |
|
FATTOLa soc. Siemens spa. ed il Gruppo Europeo di Interesse Economico BD. & M. impugnavano davanti al Tar Campania, sede di Salerno: - la delibera n. 1854 del 31/12/01, con cui il Direttore Generale della ASL Sa/1 aveva revocato la precedente delibera n. 1726 del 13/12/01, di nomina delle ricorrenti come “promotore” del progetto per la realizzazione in Cava dé Tirreni di un nuovo plesso ospedaliero denominato “S. Maria Incoronata dell’Olmo e Costa d’Amalfi”; - lo studio di fattibilità accluso alla richiamata delibera n. 1854; - la nota n. 845 del 29/1/02 del Direttor Generale della ASL Sa/1; - la nota n. 470 in data 15/1/02 della Regione Campania, Area Generale di coordinamento piano sanitario regionale; - il piano sanitario regionale e la nota n. 1363 in data 15/2/02 del Direttore Generale della ASL. Sa/1. Le ricorrenti chiedevano altresì l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto subìto. Premettevano di aver presentato, in data 29/6/01, alla ASL. Sa/1 una proposta di costruzione di un nuovo complesso ospedaliero da realizzarsi nel comune di Cava dé Tirreni, proposta che veniva inviata anche alla Regione Campania per sondare |
|
DIRITTO1. La Sezione ritiene di superare le varie eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 e dalla Regione Campania in quanto nel merito il gravame non può trovare favorevole esame. 2. Le appellanti sostengono che dall’andamento dei fatti e dal tenore dei provvedimenti adottati dalla ASL emergeva che il comportamento della Azienda Sanitaria era risultato “assolutamente affidante” con riguardo alla positiva conclusione della procedura di project financing e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la nomina del promotore non era mai stata condizionata al rilascio della autorizzazione regionale, ma solo alla definizione degli aspetti tecnici e finanziari della proposta da parte di una commissione all’uopo nominata, di talché le conseguenze del mancato rilascio di tale autorizzazione non potevano ritenersi un rischio a carico del promotore ma solo della amministrazione. Avendo il comportamento delle amministrazioni concretizzato una violazione del principio che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede ai sensi dell’art. 1337 c.c. nelle attività precontrattuali, non si sarebbe potuto escludere il risarcimento dei danni nelle sue componenti di danno emergente, lucro cessante, perdita di chance. In specie, nella deliberazione n.1854 del 31.12.2001 adottata dal Direttore Generale della ASL, non si sarebbe rinvenuta alcuna motivazione, né era comprensibile il motivo per il quale la ASL veniva indotta a valutare diversamente l’interesse pubblico mutando l’avviso che aveva in precedenza indirizzato la stessa amministrazione a procedere alla nomina del promotore e alla dichiarazione di pubblico interesse. A ciò dovrebbe aggiungersi che la nota con la quale la Regione Campania aveva comunicato alla ASl Sa 1 che non avrebbe potuto pronunziarsi sulla richiesta di autorizzazione “sino a quando non sarà approvato il piano sanitario regionale” era stata adottata in un momento successivo rispetto alla assunzione della delibera n. 1854 del 31.12.2001 da parte della Asl; in ogni caso si trattava di un mero rinvio e non di un diniego, con la conseguenza che non poteva considerarsi avverato l’evento dedotto nella condizione alla nomina di promotore delle appellanti. Del tutto ingiustificato quindi era il provvedimento di revoca della nomina di promotore di cui alla deliberazione n. 1854/2001. 3. Tali argomentazioni, variamente articolate nell’atto di appello, non sono persuasive e le argomentazioni del Tar devono essere nella sostanza confermate. Va premesso, in generale, che, in materia di finanza di progetto, la procedura di scelta del promotore presenta caratteri peculiari, in quanto è volta alla ricerca non solo di un ‘contraente' ma di una ‘proposta', che integri l'individuazione e la specificazione dell'interesse pubblico perseguito (Cons. St., I, 29 aprile 2013, n. 7153). |
|
P.Q.M.il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello come in ep |
Dalla redazione
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Compensazione prezzi dei materiali
- Appalti e contratti pubblici
Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
- Disciplina economica dei contratti pubblici
Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza
- Redazione Legislazione Tecnica
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Attività tecniche dei dipendenti della P.A.: requisiti e incentivi
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Provvedimenti attuativi e collegati al Codice dei contratti pubblici 2023 (D. Leg.vo 36/2023)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
28/03/2024
- Superbonus, trattativa Meloni-Giorgetti sui cantieri nelle aree del terremoto 2016 da Il Sole 24 Ore
- Superbonus, maxi sanzione senza comunicazione antifrode da Il Sole 24 Ore
- Costruzioni, produzione al top da due anni da Il Sole 24 Ore
- Senza la Cilas sui contratti di 110% resta la stretta da Il Sole 24 Ore
- Con il decreto colpo troppo duro ai cantieri post sisma da Il Sole 24 Ore
- Codice della strada, primo ok alla riforma da Il Sole 24 Ore